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Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (BUR n. 114/2015)

Appostamenti precari ad uso venatorio

Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (BUR n. 114/2015) (Novellazione)

APPOSTAMENTI PRECARI AD USO VENATORIO

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alle leggi regionali 9 dicembre 1993, n. 50, 24 settembre 2013, n. 23 e 23 aprile 2004, n. 11.
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SOMMARIO
Legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20 (BUR n. 114/2015) (Novellazione) – Testo storico

APPOSTAMENTI PRECARI AD USO VENATORIO

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
“Art. 20 ter - Disposizioni ulteriori in materia di appostamenti precari per la caccia.
1. Fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 2 possono rimanere sul territorio su cui sono stati allestiti per lo stretto tempo necessario all’esercizio dell’attività venatoria. Gli appostamenti precari di caccia possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell’inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dal termine della stagione venatoria. Nel caso in cui le condizioni ambientali impedissero l’accesso al territorio su cui è collocato l’appostamento, il termine dei trenta giorni decorre dalla data di accessibilità del luogo in cui è allestito l’appostamento.
2. Gli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1 possono essere di due tipi e devono avere le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti precari di caccia allestiti a terra:
  1. 1) base metri 4 x 3;
  2. 2) altezza metri 3 dal piano di calpestio;

b) appostamenti precari per la caccia ai colombacci:
  1. 1) base metri 4 x 3;
  2. 2) l’altezza massima non dovrà superare il limite frondoso degli alberi.

3. Per entrambe le tipologie di appostamento precario di caccia di cui alla lettera a) e lettera b) del comma 2 non è richiesto il titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ove siano realizzati in legno o in metallo e legno, siano adeguatamente mimetizzati utilizzando materiale erbaceo o arboreo per evitare un eccessivo impatto con l’ambiente circostante, siano privi di allacciamenti o di opere di urbanizzazione.
4 L’allestimento dell’appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto al comune territorialmente competente entro e non oltre quindici giorni dall’allestimento dell’appostamento. La comunicazione di cui all’Allegato A) deve contenere:
a) generalità del proprietario o del fruitore dell’appostamento: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di codice fiscale; numero di licenza di caccia e data di rilascio della stessa;
b) autorizzazione del proprietario o titolare di altro diritto reale ovvero del conduttore;
c) localizzazione dell’appostamento precario di caccia con carta in scala 1:25.000 oppure su carta tecnica regionale così come messa a disposizione dal comune;
d) sottoscrizione del comunicante con allegata la copia del suo documento di identità in corso di validità;
e) una dichiarazione di attestazione del rispetto dei requisiti di cui al comma 2, della presente legge.”.
Art. 2 - Abrogazioni.
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il comma 3 bis dell’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;
b) i commi da 1 a 5 dell’articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2013, n. 23 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ”;
c) il comma 5 quater dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.


ALLEGATO OMESSO


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