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Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 (BUR n. 125/2015)

Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”

Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 (BUR n. 125/2015) (Abrogata)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015, n. 6 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015”


Legge da intendersi abrogata dalla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 per effetto dell’abrogazione dell’articolo 44 comma 2 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .



SOMMARIO
Legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 (BUR n. 125/2015) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015, n. 6 “LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 .
1. Al comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 le parole “non oltre il 31 dicembre 2015” sono sostituite con le parole “non oltre il 29 febbraio 2016”.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” del bilancio pluriennale 2015-2017; contestualmente la dotazione dell’upb U0110 “Prevenzione e protezione ambientale” (cap. 50264) è aumentata di euro 50.000,00 nell’esercizio 2016.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



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