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Legge regionale 15 marzo 2016, n. 11 (BUR n. 25/2016)
Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'
Sommario
“Legge regionale 15 marzo 2016, n. 11 (BUR n. 25/2016) - Testo vigente”
APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.
SOMMARIO
- Legge regionale 15 marzo 2016, n. 11 (BUR n. 25/2016) (Novellazione)
- APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.
Sommario
“Legge regionale 15 marzo 2016, n. 11 (BUR n. 25/2016) - Testo storico”
S O M M A R I O
APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.
Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
1. Alla
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l’articolo 20 ter è inserito il seguente:
“Art. 20 quater - Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.
1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa.
2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:
b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:
“Art. 20 quater - Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.
1. Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell’articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività per la durata dell'autorizzazione stessa.
2. Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:
a) appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:
- - base metri quadrati 12;
- - altezza metri 3 dal piano di calpestio;
b) appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:
- - base metri quadrati 12;
- - altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi.”.
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 15 marzo 2016, n. 11 (BUR n. 25/2016) (Novellazione) – Testo storico
- APPOSTAMENTI FISSI AD USO VENATORIO. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”.
-
- Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".
- Art. 2 - Norma finanziaria.