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Legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 (BUR n. 50/2016)

Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 'Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il 'Metodo Doman o Vojta o Fay o Aba' e successive modificazioni e norma transitoria'

Legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 (BUR n. 50/2016) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1999, n. 6 “CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL “METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E NORMA TRANSITORIA”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma transitoria”.
1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA”, sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con il metodo Perfetti.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



SOMMARIO
Legge regionale 26 maggio 2016, n. 16 (BUR n. 50/2016) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1999, n. 6 “CONTRIBUTO AI CITTADINI VENETI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI CHE APPLICANO IL “METODO DOMAN O VOJTA O FAY O ABA” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E NORMA TRANSITORIA”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” e successive modificazioni e norma transitoria”.
1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA” sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay o ABA”, sono aggiunte le parole “o Perfetti”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6 , definendo anche le modalità di certificazione e rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con il metodo Perfetti.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.



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