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Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 (BUR n. 59/2016)

Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali

Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 (BUR n. 59/2016)

NORME RELATIVE ALL’UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI

Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione.
1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell’Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all’unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.
3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - fondo di rotazione per il commercio e i servizi;
b) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - fondo di rotazione per l’artigianato;
c) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni - articoli 57 e 58 - fondo di rotazione per l’agroindustria;
d) legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” - articolo 45 - fondo di rotazione del turismo;
e) legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;
e bis) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile; ( 1)
e ter) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile”; ( 2)
e quater) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione a sostegno della cooperazione; ( 3)
confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.
Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).
1. Al fondo unico di rotazione di cui all’ articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell’articolo 1.
2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’effettiva operatività del fondo medesimo.
4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore.( 4)
2. L’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. ( 5) ( 6)
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”. ( 7)
3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile;
d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile;
e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
i bis) legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” - articolo 30 - fondo forestale regionale; ( 8)
i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);
i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2. ( 9)
3 bis. Accertato che l’operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto. ( 10)
4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’ articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Art. 4 - Disposizione finale.
1. Le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1, vengono destinate al fondo di cui all’ articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .



Note

( 1) Lettera inserita da comma 1 art. 29 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 29 le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e ter) del comma 1 producono effetti all’esaurimento della provvista pubblica destinata alla quota parte di fondo associata all’erogazione di un contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa dell’operatività del fondo come agevolazione concessa nella forma del finanziamento agevolato.
( 2) Lettera inserita da comma 1 art. 29 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 . Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 29 le disposizioni di cui alle lettere e bis) ed e t er) del comma 1 producono effetti all’esaurimento della provvista pubblica destinata alla quota parte di fondo associata all’erogazione di un contributo a fondo perduto e alla contestuale ripresa dell’operatività del fondo come agevolazione concessa nella forma del finanziamento agevolato.
( 3) Lettera inserita da comma 1 art. 29 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 4) Comma modificato da comma 3 art. 29 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito le parole: “di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c), e bis), e ter) ed e quater) del comma 3 dell’articolo 1”.
( 5) Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 che ha sostituito le parole “di quarantotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge” con le parole “del 31 dicembre 2021”. In precedenza comma modificato da comma 4 art. 29 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 che ha sostituito la parola “ventiquattro” con la parola “quarantotto”.
( 6) Vedi quanto previsto prima dall’art. 16, legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 in materia di disciplina dei fondi gestiti da Veneto Sviluppo conseguente alla decorrenza del termine di cui alla presente disposizione ed in tema di destinazione delle risorse restituite alla regione e poi dall’art. 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 in tema di prosecuzione della operatività di Veneto Sviluppo per il supporto alle imprese colpite dall’epidemia covid-19. Vedi in particolare le disposizioni dei commi 6 e 7 dell’art. 1 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 in ordine a eventuali prosecuzioni di operatività e disciplina di cessazione delle operatività.
( 7) Comma aggiunto da comma 1 art. 13 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 8) Lettera inserita da comma 1 art. 30 legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 .
( 9) Lettere i ter) e i quater) aggiunte da comma 1 art. 7 legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 .
( 10) Commi 3 bis e 3 ter inseriti da comma 1 art. 9 legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 (BUR n. 59/2016) – Testo storico

NORME RELATIVE ALL’UNIFICAZIONE DEI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI

Art. 1 - Principi di semplificazione del sistema dei fondi di rotazione.
1. La Regione sostiene la razionalizzazione ed il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi in Veneto, attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l’accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, cogliendo le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell’Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme, orientata all’unitarietà della gestione delle risorse nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.
3. Ai fini di cui al comma 2 le risorse di cui ai fondi di rotazione istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - fondo di rotazione per il commercio e i servizi;
b) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - fondo di rotazione per l’artigianato;
c) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni - articoli 57 e 58 - fondo di rotazione per l’agroindustria;
d) legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” - articolo 45 - fondo di rotazione del turismo;
e) legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016” - articolo 20 - fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti;
confluiscono nel fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)”.
Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).
1. Al fondo unico di rotazione di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell’articolo 1.
2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’effettiva operatività del fondo medesimo.
4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.
5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l’accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore.
2. L’individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni” e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio” - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria giovanile;
d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile” - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l’imprenditoria femminile;
e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)” - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese” e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto” - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.
4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 “Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 “Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili” e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.
5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l’attuale soggetto gestore all’entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all’articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Art. 4 - Disposizione finale.
1. Le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 1, vengono destinate al fondo di cui all’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .



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