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Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 (BUR n. 107/2016)

Variazione generale al bilancio di previsione 2016-2018 della Regione del Veneto

Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 (BUR n. 107/2016)

VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 DELLA REGIONE DEL VENETO


Art. 1 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. All’Allegato 1, di cui al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 3 della presente legge.
2. All’Allegato 2, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 4 della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Allegato 11, di cui alla lettera k) del comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018” è sostituito dall’Allegato 5 della presente legge.
2. All’Allegato 17, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 6 della presente legge.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI



SOMMARIO
Legge regionale 11 novembre 2016, n. 21 (BUR n. 107/2016) – Testo storico

VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018 DELLA REGIONE DEL VENETO


Art. 1 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 2016 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.
1. All’Allegato 1, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 3 della presente legge.
2. All’Allegato 2, di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 4 della presente legge.
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Allegato 11, di cui alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di previsione 2016-2018” è sostituito dall’Allegato 5 della presente legge.
2. All’Allegato 17, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 6 della presente legge.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI



SOMMARIO