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Legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 (BUR n. 11/2016)

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Legge regionale 09 febbraio 2016, n. 3 (BUR n. 11/2016) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1


Legge abrogata da comma 1, articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 .


SOMMARIO
Legge regionale 09 febbraio 2016, n. 3 (BUR n. 11/2016) – Testo storico

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , è rideterminata al 10 febbraio 2017.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Norma di abrogazione.
1. La legge regionale 4 febbraio 2014, n. 1 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 ” è abrogata.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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