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Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016)
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale
Sommario
“Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (1) (2)
- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- Art. 2 - Finalità.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Competenze della Regione. (3)
- Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
- Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente.
- Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale. (9)
- Art. 8 - Verifica di assoggettabilità.
- Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
- Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
- Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale.
- Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.
- Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione.
- Art. 15 - Inchiesta pubblica.
- Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale.
- Art. 17 - Impatti ambientali interregionali.
- Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
- Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
- Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni.
- Art. 21 - Disposizioni finali.
- Art. 22 - Norme transitorie.
- Art. 23 - Norma finanziaria.
- Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.
- Art. 25 - Abrogazioni.
- Art. 26 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (1) (2)
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui all’Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all’Allegato B, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell’Unione europea in materia ambientale.
Art. 2 - Finalità.
1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e il suo coordinamento con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché la migliore tutela preventiva dell’ambiente, la protezione della salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.
Art. 3 - Definizioni.
1. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (di seguito denominato Decreto legislativo), ai fini della presente legge si intende per:
a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;
b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
e) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
g) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
i) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:
a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.
a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;
b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
e) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
g) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
i) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:
a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.
Art. 4 - Competenze della Regione. (3)
1. La Regione è autorità competente:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato B.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;( 4)
b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all’ articolo 16;
b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a). ( 5)
3. La Giunta regionale provvede a:
a) individuare la struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all’ articolo 12;
d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all’articolo 14, comma 2.
g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
h) definire le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’ articolo 20;
i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
l) fissare i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all’AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
m) definire le modalità per l’espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all’ articolo 13.
4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all’articolo 7, la Giunta regionale:
a) omissis ( 6)
b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
c) approva il regolamento di funzionamento;
d) omissis ( 7)
e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.
5. La Giunta regionale provvede inoltre:
a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;
b) alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.
6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato B.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
a bis) per le procedure di VIA, di assoggettabilità a VIA, di AIA, nonché per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative agli impianti di piano, individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali;( 4)
b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all’ articolo 16;
b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di competenza regionale di cui alla lettera a). ( 5)
3. La Giunta regionale provvede a:
a) individuare la struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all’ articolo 12;
d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all’articolo 14, comma 2.
g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
h) definire le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’ articolo 20;
i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
l) fissare i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all’AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
m) definire le modalità per l’espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all’ articolo 13.
4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all’articolo 7, la Giunta regionale:
a) omissis ( 6)
b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
c) approva il regolamento di funzionamento;
d) omissis ( 7)
e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.
5. La Giunta regionale provvede inoltre:
a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;
b) alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.
6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’ Allegato B;
b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a). ( 8)
2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:
a) alla nomina dei componenti;
b) all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’ Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’ Allegato B;
b bis) per le procedure finalizzate al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’articolo 27-bis del Decreto legislativo relative alle tipologie progettuali di cui alla lettera a). ( 8)
2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:
a) alla nomina dei componenti;
b) all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente.
1. Qualora l’autorità competente sia il soggetto committente, la stessa, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, individua nell’ambito della propria organizzazione la struttura competente all’assolvimento delle funzioni conferite dalla presente legge provvedendo a separare le funzioni confliggenti.
Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale. (9)
1. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.
3. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all’ articolo 20.
4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabilite dalla normativa statale e regionale. ( 10)
5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
e) da cinque componenti ( 11) individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:
f) dal legale rappresentante dell’Agenzia o delle Società controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale, proprie delle seguenti società o agenzia di appartenenza: Veneto Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario. ( 12)
6. omissis ( 13)
7. omissis ( 14)
8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:
1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
6) salute ed igiene pubblica;
7) contenimento degli inquinanti;
8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
9) inquinamento acustico e agenti fisici;
10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
11) diritto od economia ambientale.
2. Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.
3. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all’ articolo 20.
4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabilite dalla normativa statale e regionale. ( 10)
5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
e) da cinque componenti ( 11) individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:
- 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio e tutela dei beni culturali ed ambientali;
- 2) tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale;
- 3) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 4) salute ed igiene pubblica;
- 5) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 6) diritto od economia ambientale;
f) dal legale rappresentante dell’Agenzia o delle Società controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale, proprie delle seguenti società o agenzia di appartenenza: Veneto Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario. ( 12)
6. omissis ( 13)
7. omissis ( 14)
8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:
1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
6) salute ed igiene pubblica;
7) contenimento degli inquinanti;
8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
9) inquinamento acustico e agenti fisici;
10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
11) diritto od economia ambientale.
Art. 8 - Verifica di assoggettabilità.
1. Il proponente presenta all’autorità competente apposita istanza, in conformità all’articolo 20 del Decreto legislativo, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l’autorità competente per la VIA, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:
a) l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
b) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
c) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l’autorità competente per la VIA, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:
a) l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
b) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
c) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
1. Il proponente, che si avvale della facoltà prevista dall’articolo 21 del Decreto legislativo, presenta all’autorità competente apposita istanza nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’
articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, entro i termini di cui all’articolo 21 del Decreto legislativo.
2. Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, entro i termini di cui all’articolo 21 del Decreto legislativo.
Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
1. Il proponente presenta all’autorità competente istanza ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare almeno i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 2.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di cui all’ articolo 7, convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c).
4. In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato.
5. Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare almeno i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 2.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di cui all’ articolo 7, convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c).
4. In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato.
5. Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
1. Nel caso in cui l’autorità competente per la VIA coincida con l’amministrazione competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell’AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, l’autorizzazione o l’approvazione del progetto o il rilascio dell’AIA ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.
4. Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui all’articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.
4 bis. Il provvedimento di VIA, l’approvazione o l’autorizzazione del progetto, o il rilascio dell’AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato. ( 15)
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.
4. Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui all’articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.
4 bis. Il provvedimento di VIA, l’approvazione o l’autorizzazione del progetto, o il rilascio dell’AIA, sono adottati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per materia o da un dirigente dal medesimo delegato. ( 15)
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale.
1. Per le tipologie progettuali, assoggettate a VIA ai sensi della presente legge, il proponente può presentare all’autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell’
articolo 4, comma 3, lettera e), istanza volta all’ottenimento di un parere preliminare di compatibilità ambientale.
2. All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare:
a) lo studio di impatto ambientale;
b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale, comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale.
3. Il parere preliminare di compatibilità ambientale è rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo.
4. Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
5. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato
6. Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.
7. Prima dell’autorizzazione o approvazione del progetto, il proponente presenta all’autorità competente il progetto definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo. L’autorità competente si esprime, entro novanta giorni, sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.
8. Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:
a) trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente abbia presentato l’istanza di cui al comma 7;
b) nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.
2. All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare:
a) lo studio di impatto ambientale;
b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale, comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale.
3. Il parere preliminare di compatibilità ambientale è rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo.
4. Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
5. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato
6. Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.
7. Prima dell’autorizzazione o approvazione del progetto, il proponente presenta all’autorità competente il progetto definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo. L’autorità competente si esprime, entro novanta giorni, sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.
8. Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:
a) trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente abbia presentato l’istanza di cui al comma 7;
b) nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.
Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.
1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA.
Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione.
1. L’autorità competente promuove e garantisce un’adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure in corso, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento.
2. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto, opera o intervento. Al fine di garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” e successive modificazioni.
4. Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia nell’avviso a mezzo stampa di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo e sul sito web dell’autorità competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione all’autorità competente.
5. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di più Comuni nell’ambito della medesima Provincia o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più Province o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.
6. In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la VIA.
2. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all’ articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto, opera o intervento. Al fine di garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” e successive modificazioni.
4. Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia nell’avviso a mezzo stampa di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo e sul sito web dell’autorità competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione all’autorità competente.
5. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di più Comuni nell’ambito della medesima Provincia o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più Province o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.
6. In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la VIA.
Art. 15 - Inchiesta pubblica.
1. L’autorità competente assicura la partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo.
2. L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all’ articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).
4. L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.
5. Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l’acquisizione e la valutazione degli esiti dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.
2. L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all’ articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).
4. L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.
5. Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l’acquisizione e la valutazione degli esiti dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.
Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale.
1. Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del Decreto legislativo, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi da considerare di preminente interesse regionale, che restano di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).
Art. 17 - Impatti ambientali interregionali.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza d’intesa con le Regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo.
Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sul territorio di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA. (
16)
Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni.
1. L’autorità competente assicura l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall’
articolo 4, comma 3, lettera h).
2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti dall’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità competente.
4. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.
5. La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per l’applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.
6. Per l’applicazione del presente articolo l’autorità competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la VIA di cui all’ articolo 7 e delle strutture dell’ARPAV.
2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti dall’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità competente.
4. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.
5. La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per l’applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.
6. Per l’applicazione del presente articolo l’autorità competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la VIA di cui all’ articolo 7 e delle strutture dell’ARPAV.
Art. 21 - Disposizioni finali.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all’emanazione degli atti di cui all’
articolo 4, comma 3, lettere b) e g) e comma 4, lettere a), b), c) e d), e le Province e la Città Metropolitana di Venezia all’emanazione degli atti di cui all’
articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d).
Art. 22 - Norme transitorie.
1. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA di cui alla
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive modificazioni, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’emanazione delle disposizione attuative di cui all’articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’ articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.
2. Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’ articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’ articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell’ articolo 7 e dell’ articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”.
2 bis. Per lo studio e l’approfondimento delle implicazioni e degli effetti negativi sull’ambiente di determinate tipologie progettuali ed attività assoggettate alle procedure di cui alla presente legge, nell’ambito dell’attività del Comitato tecnico VIA di cui all’articolo 7, è stanziata la somma di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 a valere sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titoli 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019. ( 17)
2 ter. Le attività di cui al comma 2 bis sono affidate ad esperti esterni in possesso di idonea professionalità, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e consulenze pubblici. ( 18)
2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’ articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell’ articolo 7 e dell’ articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”.
2 bis. Per lo studio e l’approfondimento delle implicazioni e degli effetti negativi sull’ambiente di determinate tipologie progettuali ed attività assoggettate alle procedure di cui alla presente legge, nell’ambito dell’attività del Comitato tecnico VIA di cui all’articolo 7, è stanziata la somma di euro 200.000,00 per l’esercizio finanziario 2017 a valere sulla Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titoli 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019. ( 17)
2 ter. Le attività di cui al comma 2 bis sono affidate ad esperti esterni in possesso di idonea professionalità, da individuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi e consulenze pubblici. ( 18)
Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.
1. Alla
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , all’Allegato A “articolo 5 bis, comma 5, lettera a). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e all’Allegato B “articolo 5 bis, comma 5, lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale” si intende riferito all’ Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale” della presente legge;
b) gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono abrogati.
2. Le procedure di AIA di cui all’ articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’inizio del procedimento.
a) ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , all’Allegato A “articolo 5 bis, comma 5, lettera a). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e all’Allegato B “articolo 5 bis, comma 5, lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale” si intende riferito all’ Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale” della presente legge;
b) gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono abrogati.
2. Le procedure di AIA di cui all’ articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’inizio del procedimento.
Art. 25 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
c) legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999”;
d) articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
e) articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”;
f) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo”;
g) articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;
h) articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
i) articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 “Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015””;
l) articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
a) legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
c) legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999”;
d) articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
e) articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”;
f) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo”;
g) articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;
h) articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
i) articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 “Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015””;
l) articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
Art. 26 - Entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità
A1:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
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AUTORITÀ COMPETENTE
V.I.A. |
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
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Regione
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b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
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Regione
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c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
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Regione
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c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
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Regione
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d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
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Provincia
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e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
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Provincia
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f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
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Provincia
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i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
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Provincia
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l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
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Regione
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m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
|
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);
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Regione
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Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);
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Provincia:
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n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);
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Regione
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Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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Provincia
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o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
|
Regione
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Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
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discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);
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Regione
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discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m3;
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Provincia
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q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
|
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Provincia
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r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
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Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;
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Provincia
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In tutti gli altri casi
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Regione
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s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
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Regione
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t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
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Regione
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u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
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Regione
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v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'
articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
, e successive modificazioni.
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Regione
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z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
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Provincia
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aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
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Regione
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ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
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Provincia
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ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
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Provincia
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ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
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Regione
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af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
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Regione
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af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
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Regione
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af-ter) grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012
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Provincia
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ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
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Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
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A2:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITà
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità |
1. Agricoltura
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a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
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Provincia
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b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
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Provincia
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c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
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Provincia
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d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
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Provincia
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e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;
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Provincia
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f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
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Provincia
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2. Industria energetica ed estrattiva
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a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
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Regione
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b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'
art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'
articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;
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Regione |
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
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Regione
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d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
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Provincia
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e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
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Regione
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f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km
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Provincia
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g) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
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Regione
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h) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
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Regione
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i) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
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Regione
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m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'
articolo 166
del presente decreto ed all'
articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012
, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.
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Regione
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n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
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Regione
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n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli
allegati II
e
III
al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2009/31/CE
in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
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Regione
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3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
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a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
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Provincia
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c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
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Provincia
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d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
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Provincia
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e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
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Provincia
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f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
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Provincia
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g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
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Provincia
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i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
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Regione
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m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
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Provincia
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n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
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Provincia
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o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
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Provincia
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p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
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Provincia
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4. Industria dei prodotti alimentari
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a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
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Provincia
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b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
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Provincia
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c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
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Provincia
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d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
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Provincia
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e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
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Provincia
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g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
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Provincia
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h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole
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Provincia
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5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
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a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
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Provincia
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b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
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Provincia
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c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
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Provincia
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d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
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Provincia
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6. Industria della gomma e delle materie plastiche
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a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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7. Progetti di infrastrutture
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a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
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Provincia
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b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
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Provincia
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b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;
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Provincia
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b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012;
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Provincia
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b3) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
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Provincia
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c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
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Provincia
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d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
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Regione
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e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
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Regione
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f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
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Regione
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g) strade extraurbane secondarie;
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Provincia
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h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;
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Provincia
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i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
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Regione
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l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri
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Provincia
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m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km
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Provincia
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n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
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Regione
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o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
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Regione
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p) aeroporti;
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Regione
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q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
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Regione
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r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
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Provincia
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s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Regione
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t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Provincia
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u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
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Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;
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Provincia
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In tutti gli altri casi
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Regione
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z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
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Provincia
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z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;
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Provincia
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z.a1) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Regione
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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8. Altri progetti
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a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati;
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Regione
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b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
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Provincia
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c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
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Provincia
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d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2;
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Provincia
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e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
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Provincia
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g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
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Provincia
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h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
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Regione
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i) cave e torbiere;
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Regione
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l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
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Provincia
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m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
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Provincia
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n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
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Regione
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o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
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Regione
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p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
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Provincia
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q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
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Regione
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r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
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Regione
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s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
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Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione
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t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
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Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
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ALLEGATO B (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A. |
1. Attività energetiche. |
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1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
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Regione
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1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
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Regione
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1.3. Produzione di coke
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Regione
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1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. |
Regione
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1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
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Regione
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2. Produzione e trasformazione dei metalli. |
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2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
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Provincia
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2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
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Provincia
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2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora. |
Provincia
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2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
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Provincia
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2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; |
Provincia
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2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
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Provincia
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3. Industria dei prodotti minerali. |
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3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. |
Provincia
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3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
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Provincia
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3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
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Provincia
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3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
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Provincia
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3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
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Provincia
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4. Industria chimica. |
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4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. |
Provincia
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4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. |
Provincia
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4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
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Provincia
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4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
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Provincia
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4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
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Provincia
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4.6. Fabbricazione di esplosivi
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Provincia
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5. Gestione dei rifiuti. |
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5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (R3, R5); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12); d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12); e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2); f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5); g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6); h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7); i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8); j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9); |
Provincia
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5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4). |
Regione
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5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. |
Regione
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5.3.a.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (D2, D8); 2) trattamento fisico-chimico (D9); 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13); 4) trattamento di scorie e ceneri (D9); 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13). |
Regione
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5.3.b La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13, R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12, D13). Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. |
Regione
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5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
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Provincia
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5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Regione
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5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Provincia
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5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1b, 5.2, 5.4a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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Regione
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5.5. b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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Provincia
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5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
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Regione
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6. Altre attività. |
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6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno. |
Provincia
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6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
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Provincia
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6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
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Provincia
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6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). |
Provincia
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6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
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Provincia (19)
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6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. |
Provincia
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6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
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Provincia
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6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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Provincia
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6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
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Regione
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6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
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Provincia
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6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della
direttiva 91/271/CEE
, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.
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Regione
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Note
(
1) Vedi ora anche quanto disposto dall’art. 4 della
legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 in tema di strumenti operativi per l’espletamento della procedura di VINCA.
( 2) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, la presente legge è abrogata da lett. f) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
( 3) Vedi il comma 6 dell’art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che detta la disciplina transitoria in relazione alle modifiche apportate dalla medesima legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 al presente articolo (lett. a) e d)).
( 4) Lettera inserita da comma 1 art. 1 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 . Con riferimento alla legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 vedi le disposizioni transitorie di cui al comma 1 art. 3 che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 3 - Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”.
( 5) Lettera aggiunta da comma 1 art. 9 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 6) Lettera abrogata da comma 1 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 7) Lettera abrogata da comma 1 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 8) Lettera aggiunta da comma 1 art. 10 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 9) Vedi il comma 6 dell’art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che detta la disciplina transitoria in relazione alle modifiche apportate dalla medesima legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 al presente articolo (comma 4, lett. e) comma 5, lett. g) comma 5, commi 6 e 7).
( 10) Comma così modificato da comma 2 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole da “I componenti esperti” a “procedura di VIA”.
( 11) Lettera così modificata da comma 3 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole “da quattro componenti” a “da cinque componenti”.
( 12) Lettera sostituita da comma 4 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 13) Comma abrogato da comma 5 art, 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 14) Comma abrogato da comma 5 art, 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 15) Comma inserito da comma 1 art. 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 16) Comma sostituito da comma 1 art. 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 .
( 17) Comma aggiunto da comma 1 art. 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 18) Comma aggiunto da comma 1 art. 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 2) Ai sensi del comma 1 dell’art. 27 legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 , a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR dei regolamenti attuativi di cui ai commi 1 degli articoli 7, 13, 17, 22, la presente legge è abrogata da lett. f) comma 1 art. 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 .
( 3) Vedi il comma 6 dell’art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che detta la disciplina transitoria in relazione alle modifiche apportate dalla medesima legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 al presente articolo (lett. a) e d)).
( 4) Lettera inserita da comma 1 art. 1 della legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 . Con riferimento alla legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 vedi le disposizioni transitorie di cui al comma 1 art. 3 che di seguito si riporta integralmente:
“Art. 3 - Disposizioni transitorie.
1. Ai procedimenti amministrativi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”.
( 5) Lettera aggiunta da comma 1 art. 9 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 6) Lettera abrogata da comma 1 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 7) Lettera abrogata da comma 1 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 8) Lettera aggiunta da comma 1 art. 10 legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 .
( 9) Vedi il comma 6 dell’art. 32 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che detta la disciplina transitoria in relazione alle modifiche apportate dalla medesima legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 al presente articolo (comma 4, lett. e) comma 5, lett. g) comma 5, commi 6 e 7).
( 10) Comma così modificato da comma 2 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha soppresso le parole da “I componenti esperti” a “procedura di VIA”.
( 11) Lettera così modificata da comma 3 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole “da quattro componenti” a “da cinque componenti”.
( 12) Lettera sostituita da comma 4 art. 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 13) Comma abrogato da comma 5 art, 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 14) Comma abrogato da comma 5 art, 32 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 15) Comma inserito da comma 1 art. 30 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 .
( 16) Comma sostituito da comma 1 art. 11 della legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 .
( 17) Comma aggiunto da comma 1 art. 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 18) Comma aggiunto da comma 1 art. 110 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
(
19) Punto 6.5 modificato da comma 1 art. 2 della
legge regionale 17 ottobre 2023, n. 27 che ha sostituito la parola "Regione" con la seguente: "Provincia".
SOMMARIO
- Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016)
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (1) (2)
-
- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- Art. 2 - Finalità.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Competenze della Regione. (3)
- Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
- Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente.
- Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale. (9)
- Art. 8 - Verifica di assoggettabilità.
- Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
- Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
- Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale.
- Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.
- Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione.
- Art. 15 - Inchiesta pubblica.
- Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale.
- Art. 17 - Impatti ambientali interregionali.
- Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
- Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
- Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni.
- Art. 21 - Disposizioni finali.
- Art. 22 - Norme transitorie.
- Art. 23 - Norma finanziaria.
- Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.
- Art. 25 - Abrogazioni.
- Art. 26 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016) –Testo storico
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- Art. 2 - Finalità.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Competenze della Regione.
- Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
- Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente.
- Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.
- Art. 8 - Verifica di assoggettabilità.
- Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
- Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
- Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale.
- Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.
- Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione.
- Art. 15 - Inchiesta pubblica.
- Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale.
- Art. 17 - Impatti ambientali interregionali.
- Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
- Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
- Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni.
- Art. 21 - Disposizioni finali.
- Art. 22 - Norme transitorie.
- Art. 23 - Norma finanziaria.
- Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.
- Art. 25 - Abrogazioni.
- Art. 26 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Art. 1 - Ambito di applicazione.
1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità relative alle tipologie progettuali di cui all’Allegato A in conformità a quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, nonché il riordino delle competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per le attività di cui all’Allegato B, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 del medesimo decreto legislativo. Per quanto non espressamente previsto si applica la normativa statale e dell’Unione europea in materia ambientale.
Art. 2 - Finalità.
1. La presente legge ha come obiettivo la semplificazione del procedimento volto al rilascio del provvedimento di VIA, ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, e il suo coordinamento con gli altri procedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto, nonché la migliore tutela preventiva dell’ambiente, la protezione della salute umana e la partecipazione dei cittadini alle decisioni amministrative in materia ambientale.
Art. 3 - Definizioni.
1. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (di seguito denominato Decreto legislativo), ai fini della presente legge si intende per:
a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;
b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
e) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
g) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
i) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:
a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.
a) valutazione ambientale dei progetti o valutazione di impatto ambientale (VIA): il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b) del medesimo decreto;
b) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del Decreto legislativo, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) del medesimo decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;
c) impatto ambientale: l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
e) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del Decreto legislativo;
f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell’autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
g) provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale: il provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. È un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all’articolo 26 del Decreto legislativo;
h) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio;
i) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto soggetto alle disposizioni del Decreto legislativo;
l) consultazione: l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;
m) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
n) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.
2. Ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del Decreto legislativo si intendono per:
a) enti locali territoriali direttamente interessati: i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto per il quale si chiede l’espletamento della procedura di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
b) enti locali territoriali non direttamente interessati: i Comuni, le Province e la Città Metropolitana di Venezia eventualmente interessati dagli impatti ambientali del progetto, come individuati nello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del Decreto legislativo;
c) soggetti competenti in materia ambientale: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi, comunque denominati, in materia ambientale preordinati alla realizzazione del progetto.
Art. 4 - Competenze della Regione.
1. La Regione è autorità competente:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato B.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all’articolo 16.
3. La Giunta regionale provvede a:
a) individuare la struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all’articolo 12;
d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all’articolo 14, comma 2.
g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
h) definire le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’articolo 20;
i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
l) fissare i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all’AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
m) definire le modalità per l’espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all’articolo 13.
4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all’articolo 7, la Giunta regionale:
a) nomina i componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 5, lettere e) ed f), secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo;
b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
c) approva il regolamento di funzionamento;
d) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera f), nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.
5. La Giunta regionale provvede inoltre:
a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;
b) alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.
6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato B.
2. La Regione è inoltre autorità competente:
a) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative alle tipologie progettuali di competenza provinciale o della Città Metropolitana di Venezia localizzate nel territorio di due o più Province o della Città Metropolitana di Venezia o che presentino impatti interprovinciali, interregionali e/o transfrontalieri;
b) per le procedure di VIA, di assoggettabilità e di AIA relative ai progetti di infrastrutture pubbliche e private e di insediamenti produttivi di preminente interesse regionale previsti all’articolo 16.
3. La Giunta regionale provvede a:
a) individuare la struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
b) definire la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
c) dettare la disciplina attuativa delle procedure di cui all’articolo 12;
d) fissare i criteri ed i parametri per la determinazione delle tariffe relative ai costi delle istruttorie di cui alla presente legge;
e) definire le forme e le modalità di presentazione delle istanze;
f) definire le modalità per la realizzazione di un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia di cui all’articolo 14, comma 2.
g) dettare gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
h) definire le procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo nonché per l’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’articolo 20;
i) definire gli aggiornamenti alle tipologie progettuali degli allegati alla presente legge conseguenti a modifiche legislative;
l) fissare i criteri per l’individuazione dell’autorità competente nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti una pluralità di tipologie progettuali sottoposte alla VIA ed alla verifica di assoggettabilità, o all’AIA, avuto riguardo all’attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività presenti nel sito sono funzionali o accessorie;
m) definire le modalità per l’espletamento delle procedura di VIA nei casi di cui all’articolo 13.
4. In ordine al Comitato tecnico regionale per la VIA di cui all’articolo 7, la Giunta regionale:
a) nomina i componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 5, lettere e) ed f), secondo quanto previsto al comma 6 del medesimo articolo;
b) individua la struttura organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di segreteria;
c) approva il regolamento di funzionamento;
d) determina le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera f), nonché le modalità di espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
e) conferisce gli incarichi ai professionisti, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, stabilendo le relative modalità di espletamento.
5. La Giunta regionale provvede inoltre:
a) alla formulazione delle proposte regionali da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, nonché all’attuazione di quanto previsto al punto 6 dell’Allegato al medesimo decreto;
b) alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA di cui all’articolo 26, comma 6, del Decreto legislativo.
6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 3, lettere b), c), g) e h) e comma 4, lettera d), sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, la quale si esprime entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia sono autorità competenti:
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B.
2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:
a) alla nomina dei componenti;
b) all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
a) per le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all’Allegato A;
b) per le procedure di rilascio dell’AIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate all’Allegato B.
2. Con riferimento al Comitato tecnico VIA, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, provvedono:
a) alla nomina dei componenti;
b) all’individuazione della struttura organizzativa per l’espletamento delle procedure di VIA;
c) ad approvare il regolamento di funzionamento;
d) a determinare le indennità ed i rimborsi spettanti ai componenti esperti, nonché le modalità per l’espletamento degli incarichi, la revoca e la decadenza degli stessi.
Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente.
1. Qualora l’autorità competente sia il soggetto committente, la stessa, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, individua nell’ambito della propria organizzazione la struttura competente all’assolvimento delle funzioni conferite dalla presente legge provvedendo a separare le funzioni confliggenti.
Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.
1. Nei procedimenti di VIA le autorità competenti si esprimono previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA, istituito dalle stesse in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.
3. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all’articolo 20.
4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
e) da quattro componenti individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:
f) da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in una delle seguenti materie:
6. I sei componenti esperti di cui al comma 5, lettera f), sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
7. I componenti esperti di cui al comma 6, decorsi tre anni dalla loro nomina, sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale ai fini della conferma nella prosecuzione dell’incarico sino alla scadenza prevista.
8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:
1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
6) salute ed igiene pubblica;
7) contenimento degli inquinanti;
8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
9) inquinamento acustico e agenti fisici;
10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
11) diritto od economia ambientale.
2. Il Comitato tecnico VIA è l’organo tecnico-istruttorio che formula il parere in ordine alla compatibilità ambientale dei progetti sottoposti alla sua valutazione.
3. Su richiesta dell’autorità competente, il Comitato tecnico VIA assicura il supporto tecnico-scientifico anche in ordine al monitoraggio e al controllo di cui all’articolo 20.
4. A tutti i componenti del Comitato tecnico VIA si applicano le cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale. I componenti esperti del Comitato tecnico regionale VIA di cui al comma 5, lettera f), non possono esercitare attività professionale, neppure in forma associata, nel territorio di competenza del Comitato tecnico VIA, limitatamente alla elaborazione di progetti che siano sottoposti alla procedura di VIA.
5. Il Comitato tecnico regionale VIA è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Direttore di Dipartimento, ovvero dal Direttore di Area ove nominato, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””, titolari delle strutture competenti in materia di tutela dell’ambiente, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore della Sezione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , competente in materia di VIA, o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un rappresentante dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)” e successive modificazioni;
d) dal responsabile della struttura provinciale o della Città Metropolitana di Venezia in materia ambientale, territorialmente competente, senza diritto di voto;
e) da quattro componenti individuati tra il personale dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali regionali o enti del servizio sanitario regionale, esperti di analisi e valutazione ambientale in una delle seguenti materie:
- 1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio e tutela dei beni culturali ed ambientali;
- 2) tutela delle specie biologiche e della biodiversità, tutela dell’assetto agronomico e forestale;
- 3) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
- 4) salute ed igiene pubblica;
- 5) inquinamento acustico e agenti fisici;
- 6) diritto od economia ambientale;
f) da sei componenti laureati esperti provvisti di diploma di laurea non triennale di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, in una delle seguenti materie:
- 1) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali e contenimento degli inquinanti;
- 2) interventi idraulici e modellistica idraulica;
- 3) materie di cui al comma 5, lettera e), numeri da 1 a 6, per le quali non sia stato individuato personale dell’amministrazione regionale e degli enti di cui al medesimo comma 5, lettera e).
6. I sei componenti esperti di cui al comma 5, lettera f), sono nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e la designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, sentita la commissione consiliare competente in materia di ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
7. I componenti esperti di cui al comma 6, decorsi tre anni dalla loro nomina, sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale ai fini della conferma nella prosecuzione dell’incarico sino alla scadenza prevista.
8. Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico per l’istruttoria di specifici progetti di particolare complessità, il Presidente del Comitato tecnico VIA può incaricare consulenti esterni, scelti all’interno di un elenco formato dalla Giunta regionale a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica. Sono fatte salve ulteriori modalità di scelta dei consulenti conformi alla normativa in materia di affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni.
9. Il Comitato tecnico provinciale VIA è istituito dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti. Nel Comitato è assicurata la presenza del dipartimento provinciale ARPAV nonché quella di esperti in analisi e valutazione ambientale almeno nelle seguenti materie:
1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4) tutela dell’assetto agronomico e forestale;
5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
6) salute ed igiene pubblica;
7) contenimento degli inquinanti;
8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
9) inquinamento acustico e agenti fisici;
10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
11) diritto od economia ambientale.
Art. 8 - Verifica di assoggettabilità.
1. Il proponente presenta all’autorità competente apposita istanza, in conformità all’articolo 20 del Decreto legislativo, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l’autorità competente per la VIA, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:
a) l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
b) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
c) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilità, l’autorità competente per la VIA, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, si pronuncia disponendo:
a) l’assoggettamento della tipologia progettuale alla procedura di VIA;
b) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA;
c) l’esclusione della tipologia progettuale dalla procedura di VIA, condizionata alla osservanza di prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio dell’impianto, opera o intervento.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 20 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per la VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
1. Il proponente, che si avvale della facoltà prevista dall’articolo 21 del Decreto legislativo, presenta all’autorità competente apposita istanza nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, entro i termini di cui all’articolo 21 del Decreto legislativo.
2. Il provvedimento che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale è adottato dal responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia, o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti, entro i termini di cui all’articolo 21 del Decreto legislativo.
Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
1. Il proponente presenta all’autorità competente istanza ai sensi dell’articolo 23 del Decreto legislativo nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e).
2. Ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare almeno i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di cui all’articolo 7, convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c).
4. In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato.
5. Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. Ai fini di effettuare l’esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti ed individuare le concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, in materia ambientale che saranno sostituite o coordinate nel provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente per la VIA può indire una conferenza di servizi istruttoria, alla quale sono invitati a partecipare almeno i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2.
3. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, il responsabile della struttura competente, a seguito del parere del Comitato tecnico VIA di cui all’articolo 7, convoca una conferenza di servizi decisoria ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, alla quale partecipano, con voto deliberativo, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e c).
4. In caso di parere negativo del Comitato tecnico VIA il progetto non può essere realizzato.
5. Il provvedimento di VIA è adottato, entro i termini previsti dall’articolo 26 del Decreto legislativo, dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
1. Nel caso in cui l’autorità competente per la VIA coincida con l’amministrazione competente all’approvazione o all’autorizzazione del progetto ovvero con quella competente al rilascio dell’AIA, il proponente può chiedere, contestualmente alla presentazione dell’istanza di VIA, l’autorizzazione o l’approvazione del progetto o il rilascio dell’AIA ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Decreto legislativo.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.
4. Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui all’articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
2. Nel caso in cui si avvalga della facoltà di cui al comma 1, il proponente deposita il progetto anche presso le amministrazioni e i soggetti eventualmente competenti a rendere i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, ulteriori rispetto a quelli ambientali già inclusi nella VIA ai sensi dell’articolo 26, comma 4, del Decreto legislativo.
3. Il progetto deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua approvazione definitiva e le pubblicazioni di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo sono integrate con un esplicito riferimento all’attivazione del procedimento di autorizzazione o approvazione del progetto.
4. Ai fini dell’autorizzazione o approvazione del progetto o del rilascio dell’AIA, le conferenze di servizi di cui all’articolo 10, sono integrate dalle amministrazioni e dai soggetti competenti di cui al comma 2.
5. Nei casi espressamente previsti dalle disposizioni nazionali o regionali di settore il provvedimento conclusivo comporta variante dello strumento urbanistico e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale.
1. Per le tipologie progettuali, assoggettate a VIA ai sensi della presente legge, il proponente può presentare all’autorità competente, nelle forme e con le modalità previste dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera e), istanza volta all’ottenimento di un parere preliminare di compatibilità ambientale.
2. All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare:
a) lo studio di impatto ambientale;
b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale, comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale.
3. Il parere preliminare di compatibilità ambientale è rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo.
4. Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
5. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato
6. Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.
7. Prima dell’autorizzazione o approvazione del progetto, il proponente presenta all’autorità competente il progetto definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo. L’autorità competente si esprime, entro novanta giorni, sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.
8. Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:
a) trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente abbia presentato l’istanza di cui al comma 7;
b) nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.
2. All’istanza per l’ottenimento del parere preliminare di compatibilità ambientale il proponente deve allegare:
a) lo studio di impatto ambientale;
b) il progetto preliminare relativo alla tipologia progettuale, comprensivo di tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione ambientale.
3. Il parere preliminare di compatibilità ambientale è rilasciato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, previo parere del Comitato tecnico VIA e, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni del Titolo III, Parte II, del Decreto legislativo.
4. Il parere preliminare di compatibilità ambientale non sostituisce i pareri, nullaosta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale e necessari per l’autorizzazione o approvazione definitiva della specifica tipologia progettuale, bensì costituisce presupposto per il rilascio dei medesimi.
5. In caso di parere preliminare di compatibilità ambientale negativo il progetto non può essere realizzato
6. Il provvedimento di VIA oppure quello di VIA e di approvazione o autorizzazione del progetto o di AIA è adottato dal responsabile della struttura regionale competente per la VIA, o dall’organo o dal responsabile dell’ufficio individuato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Venezia in conformità ai rispettivi ordinamenti, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11.
7. Prima dell’autorizzazione o approvazione del progetto, il proponente presenta all’autorità competente il progetto definitivo per la verifica della conformità dello stesso ai contenuti del progetto oggetto del parere di cui al presente articolo. L’autorità competente si esprime, entro novanta giorni, sentito il Comitato tecnico VIA, e qualora rilevi difformità, il proponente è tenuto a presentare nuova istanza di VIA.
8. Il parere preliminare di compatibilità ambientale decade:
a) trascorsi dodici mesi dal suo ottenimento senza che il proponente abbia presentato l’istanza di cui al comma 7;
b) nel caso di sopravvenute modifiche alla normativa.
Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.
1. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA.
Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione.
1. L’autorità competente promuove e garantisce un’adeguata informazione ai cittadini in merito alle procedure in corso, rendendo pubblici nel proprio sito web i dati procedurali, progettuali e ambientali, sin dalla fase di avvio del procedimento.
2. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto, opera o intervento. Al fine di garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” e successive modificazioni.
4. Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia nell’avviso a mezzo stampa di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo e sul sito web dell’autorità competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione all’autorità competente.
5. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di più Comuni nell’ambito della medesima Provincia o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più Province o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.
6. In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la VIA.
2. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera f), un archivio informatico dei dati e dei progetti sottoposti a VIA da parte di Regione, Province e Città Metropolitana di Venezia e lo rende pubblico nel proprio sito web.
3. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo il soggetto proponente provvede, a propria cura e spese, alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello studio di impatto ambientale, secondo le modalità concordate con il Comune direttamente interessato dalla localizzazione dell’impianto, opera o intervento. Al fine di garantire la maggior partecipazione del pubblico, la presentazione non ha luogo nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale” e successive modificazioni.
4. Della presentazione al pubblico di cui al comma 3 è data notizia nell’avviso a mezzo stampa di cui all’articolo 23, comma 1, del Decreto legislativo e sul sito web dell’autorità competente. Una volta effettuata la presentazione al pubblico il proponente ne dà comunicazione all’autorità competente.
5. Qualora l’impianto, opera o intervento interessi il territorio di più Comuni nell’ambito della medesima Provincia o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico deve avvenire secondo modalità concordate dalla Provincia o Città Metropolitana di Venezia con i Comuni interessati; qualora siano interessati i territori di più Province o Città Metropolitana di Venezia, la presentazione al pubblico è effettuata in ognuna delle Province, o Città Metropolitana di Venezia, interessate.
6. In caso di mancato accordo di cui al comma 5, il soggetto proponente provvede alle presentazioni di cui ai commi 3 e 5 secondo le modalità stabilite dal responsabile della struttura competente per la VIA.
Art. 15 - Inchiesta pubblica.
1. L’autorità competente assicura la partecipazione di amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, eventualmente ricorrendo allo svolgimento dell’inchiesta pubblica di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo.
2. L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).
4. L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.
5. Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l’acquisizione e la valutazione degli esiti dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.
2. L’inchiesta pubblica è disposta dal Presidente della Comitato tecnico VIA competente, che la presiede, individuando la sede in cui si svolge e consiste nell’audizione da parte del Comitato medesimo di coloro che hanno presentato osservazioni, in contraddittorio con il soggetto proponente.
3. Il Presidente del Comitato tecnico VIA è tenuto a disporre l’inchiesta pubblica qualora sia richiesta dal Sindaco di uno dei Comuni interessati di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), o da una delle organizzazioni non governative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera n).
4. L’indizione dell’inchiesta pubblica è resa nota a coloro che hanno presentato osservazioni tramite pubblicazione sul sito web dell’autorità competente e tramite posta elettronica.
5. Gli adempimenti di cui all’articolo 24, comma 7, del Decreto legislativo si intendono assolti con la redazione di apposito verbale e con l’acquisizione e la valutazione degli esiti dell’inchiesta da parte della Comitato tecnico VIA in sede di espressione del parere di competenza.
Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale.
1. Con riferimento alle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV, Parte II, del Decreto legislativo, la Giunta regionale individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi da considerare di preminente interesse regionale, che restano di competenza regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b).
Art. 17 - Impatti ambientali interregionali.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che risultino localizzati anche sul territorio di Regioni confinanti, la Giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza d’intesa con le Regioni interessate.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo.
2. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possano avere impatti rilevanti sul territorio di Regioni confinanti, la struttura competente per la VIA è tenuta a darne immediata comunicazione alla Regione confinante, nonché agli enti locali interessati dagli impatti, al fine di acquisirne i pareri, secondo le modalità di cui all’articolo 30 del Decreto legislativo.
Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
1. Nel caso di progetti di impianti, opere o interventi che possono avere impatti rilevanti sul territorio di un altro Stato, la Giunta regionale informa il Ministero competente in materia di ambiente per l’adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero ratificata con legge 3 novembre 1994, n. 640 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991”.
Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
1. Per le tipologie progettuali di cui alla Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere del Comitato tecnico regionale VIA.
Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni.
1. L’autorità competente assicura l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 4, comma 3, lettera h).
2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti dall’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità competente.
4. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.
5. La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per l’applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.
6. Per l’applicazione del presente articolo l’autorità competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la VIA di cui all’articolo 7 e delle strutture dell’ARPAV.
2. Ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo, è predisposta all’interno dello studio di impatto ambientale una proposta di piano di monitoraggio, che consideri l’insieme degli indicatori, per controllare gli impatti significativi derivanti dall’attuazione e gestione del progetto con lo scopo di individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio di cui al comma 2, nonché informa l’autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell’impianto, opera o intervento. Degli esiti del monitoraggio viene data adeguata informazione nel sito web dell’autorità competente.
4. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’articolo 29, comma 4, del Decreto legislativo, l’autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria compresa, in ragione della gravità delle violazioni, tra un minimo del 5 per cento e un massimo del 20 per cento del valore dell’opera o della parte di essa realizzata in assenza delle succitate procedure o difformemente dalle determinazioni del provvedimento di verifica o di VIA favorevole e può disporre, a cura e spese del responsabile, la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l’esecuzione di interventi di mitigazione volti ad eliminare o ridurre gli eventuali effetti negativi prodotti dall’opera stessa sull’ambiente.
5. La Giunta regionale approva i criteri e le procedure per l’applicazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 28 e 29 del Decreto legislativo.
6. Per l’applicazione del presente articolo l’autorità competente può avvalersi del supporto del Comitato tecnico per la VIA di cui all’articolo 7 e delle strutture dell’ARPAV.
Art. 21 - Disposizioni finali.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede all’emanazione degli atti di cui all’articolo 4, comma 3, lettere b) e g) e comma 4, lettere a), b), c) e d), e le Province e la Città Metropolitana di Venezia all’emanazione degli atti di cui all’articolo 5, comma 2, lettere a), c) e d).
Art. 22 - Norme transitorie.
1. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e il rispetto dei termini stabiliti dalla disciplina di settore vigente, le commissioni regionali e provinciali in materia di VIA di cui alla
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive modificazioni, continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’emanazione delle disposizione attuative di cui all’articolo 21 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.
2. Alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
3. Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge.
Art. 23 - Norma finanziaria.
1. Alle minori entrate relative ai minori introiti da attività istruttoria conseguenti all’abrogazione della
legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 , quantificate in euro 450.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 a valere sul Titolo 3 “Entrate extratributarie” - Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, corrispondono nei medesimi esercizi equivalenti maggiori entrate derivanti dai proventi degli oneri istruttori, fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera d), introitate sullo stesso Titolo e la stessa Tipologia.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell’articolo 7 e dell’articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione dell’articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), dell’articolo 7 e dell’articolo 20, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, la cui dotazione viene aumentata riducendo di pari importo, in ciascuno dei medesimi esercizi, la dotazione della Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.
1. Alla
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , all’Allegato A “articolo 5 bis, comma 5, lettera a). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e all’Allegato B “articolo 5 bis, comma 5, lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale” si intende riferito all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale” della presente legge;
b) gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono abrogati.
2. Le procedure di AIA di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’inizio del procedimento.
a) ogni riferimento, contenuto nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , all’Allegato A “articolo 5 bis, comma 5, lettera a). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale regionale” e all’Allegato B “articolo 5 bis, comma 5, lettera b). Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale provinciale” si intende riferito all’Allegato B “Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale” della presente legge;
b) gli Allegati A e B alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , sono abrogati.
2. Le procedure di AIA di cui all’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’inizio del procedimento.
Art. 25 - Abrogazioni.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
c) legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999”;
d) articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
e) articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”;
f) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo”;
g) articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;
h) articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
i) articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 “Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015””;
l) articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
a) legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
b) articolo 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;
c) legge regionale 27 dicembre 2000, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 in materia di valutazione di impatto ambientale in attuazione del DPCM 3 settembre 1999”;
d) articolo 74 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
e) articolo 32 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001”;
f) articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 27 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo”;
g) articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica, difesa del suolo e ambiente”;
h) articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”;
i) articolo 44, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” come modificato dalla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 23 “Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015””;
l) articolo 44, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”.
Art. 26 - Entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata a seguito della approvazione del bilancio di previsione 2016-2018.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO A (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità
A1:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VIA
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AUTORITÀ COMPETENTE
V.I.A. |
a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.
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Regione
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b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.
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Regione
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c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
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Regione
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c bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
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Regione
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d) Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
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Provincia
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e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
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Provincia
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f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m3.
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Provincia
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i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
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Provincia
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l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.
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Regione
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m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della
parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
ad eccezione delle discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e degli impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);
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Regione
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Discariche per rifiuti urbani pericolosi (operazioni D1 e D5) e impianti di trattamento di rifiuti urbani pericolosi (operazione D9);
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Provincia:
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n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani non pericolosi (operazione D9);
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Regione
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Impianto di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di trattamento di cui all'allegato B, lettera D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
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Provincia
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o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Regione
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Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
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discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006);
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Regione
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discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m3;
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Provincia
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q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazione di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Provincia
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r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
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Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;
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Provincia
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In tutti gli altri casi
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Regione
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s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.
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Regione
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t) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m3, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.
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Regione
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u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.
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Regione
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v) Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'
articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
, e successive modificazioni.
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Regione
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z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km
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Provincia
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aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m3.
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Regione
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ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
- 900 posti per scrofe.
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Provincia
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ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
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Provincia
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ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
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Regione
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af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
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Regione
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af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato
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Regione
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af-ter) grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012
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Provincia
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ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.
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Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
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A2:
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITà
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ENTE COMPETENTE
alla verifica di assoggettabilità |
1. Agricoltura
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a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;
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Provincia
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b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;
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Provincia
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c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;
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Provincia
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d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;
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Provincia
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e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;
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Provincia
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f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
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Provincia
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2. Industria energetica ed estrattiva
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a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;
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Regione
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b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'
art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443
, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'
articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22
, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;
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Regione |
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;
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Regione
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d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;
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Provincia
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e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;
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Regione
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f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km
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Provincia
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g) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;
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Regione
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h) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
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Regione
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i) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;
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Regione
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m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'
articolo 166
del presente decreto ed all'
articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012
, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.
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Regione
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n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
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Regione
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n-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli
allegati II
e
III
al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2009/31/CE
in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
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Regione
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3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
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a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;
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Provincia
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c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
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Provincia
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d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
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Provincia
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e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
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Provincia
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f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3;
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Provincia
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g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
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Provincia
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i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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l) cokerie (distillazione a secco di carbone);
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Regione
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m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
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Provincia
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n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
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Provincia
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o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
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Provincia
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p) impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
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Provincia
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4. Industria dei prodotti alimentari
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a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
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Provincia
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b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;
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Provincia
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c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
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Provincia
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d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;
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Provincia
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e) impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
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Provincia
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g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;
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Provincia
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h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole
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Provincia
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5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
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a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;
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Provincia
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b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
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Provincia
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c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
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Provincia
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d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
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Provincia
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6. Industria della gomma e delle materie plastiche
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a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
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Provincia
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7. Progetti di infrastrutture
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a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
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Provincia
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b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari;
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Provincia
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b1) progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari;
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Provincia
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b2) costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare medie strutture di vendita in forma di medio centro commerciale, come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera f) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 50 del 2012;
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Provincia
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b3) parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
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Provincia
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c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
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Provincia
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d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
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Regione
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e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
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Regione
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f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
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Regione
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g) strade extraurbane secondarie;
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Provincia
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h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri;
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Provincia
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i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
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Regione
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l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri
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Provincia
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m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km
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Provincia
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n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
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Regione
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o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua;
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Regione
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p) aeroporti;
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Regione
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q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
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Regione
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r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D10 e D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e D9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
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Provincia
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s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Regione
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t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ad esclusione degli impianti realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché appartenenti alla medesima impresa;
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Provincia
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u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
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Provincia
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v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;
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Se gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi prodotti;
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Provincia
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In tutti gli altri casi
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Regione
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z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
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Provincia
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z.a) Impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi (operazione D15), realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;
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Regione
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Impianti di smaltimento di rifiuti urbani pericolosi mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di rifiuti speciali pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, realizzati nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per i rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti purché della medesima impresa;
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Provincia
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z.a1) Impianti di recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Regione
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Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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Provincia
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8. Altri progetti
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a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricedenti all'interno di centri abitati;
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Regione
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b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
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Provincia
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c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
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Provincia
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d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2;
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Provincia
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e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume;
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Provincia
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f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
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Provincia
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g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3;
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Provincia
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h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
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Regione
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i) cave e torbiere;
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Regione
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l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
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Provincia
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m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
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Provincia
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n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;
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Regione
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o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
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Regione
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p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
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Provincia
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q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
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Regione
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r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
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Regione
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s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
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Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto in questione
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t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).
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Competenza regionale o provinciale in virtù di quanto previsto dal presente allegato per la tipologia di progetto oggetto di modifica o estensione
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ALLEGATO B (articoli 4 e 5)
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
Ripartizione delle competenze tra Regione e Province in materia di Autorizzazione integrata ambientale
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AUTORITÀ COMPETENTE
A.I.A. |
1. Attività energetiche. |
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1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW
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Regione
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1.2. Raffinazione di petrolio e di gas
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Regione
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1.3. Produzione di coke
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Regione
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1.4. Gassificazione o liquefazione di:
a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. |
Regione
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1.4-bis attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
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Regione
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2. Produzione e trasformazione dei metalli. |
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2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
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Provincia
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2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all'ora
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Provincia
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2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all'ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all'ora. |
Provincia
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2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno.
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Provincia
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2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi:
a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; |
Provincia
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2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
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Provincia
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3. Industria dei prodotti minerali. |
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3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio
a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. |
Provincia
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3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell'amianto
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Provincia
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3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
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Provincia
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3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno
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Provincia
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3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
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Provincia
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4. Industria chimica. |
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4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. |
Provincia
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4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. |
Provincia
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4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
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Provincia
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4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
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Provincia
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4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi
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Provincia
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4.6. Fabbricazione di esplosivi
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Provincia
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5. Gestione dei rifiuti. |
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5.1.a. Il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (R3, R5); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12); d) ricondizionamento prima di una delle attività elencate al presente punto 5.1a e di recupero del punto 5.2 (R12); e) rigenerazione/recupero dei solventi (R2); f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici (R5); g) rigenerazione degli acidi o delle basi (R6); h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti (R7); i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori (R8); j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli (R9); |
Provincia
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5.1.b. Lo smaltimento di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
a) trattamento biologico (D8, D2); b) trattamento fisico-chimico (D9); c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e di smaltimento del punto 5.2 (D13); d) ricondizionamento prima di una delle altre attività elencate al presente punto 5.1.b. e 5.2 (D14); k) lagunaggio (D4). |
Regione
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5.2. Smaltimento (D10, D11) o recupero (R1) dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:
a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. |
Regione
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5.3.a.
a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.: 1) trattamento biologico (D2, D8); 2) trattamento fisico-chimico (D9); 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13); 4) trattamento di scorie e ceneri (D9); 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (D13). |
Regione
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5.3.b La combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (D2, D8, R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (D13, R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (D9, R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R12, D13). Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. |
Regione
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5.3.c. Il recupero, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.:
1) trattamento biologico (R3, R5); 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento (R12); 3) trattamento di scorie e ceneri (R3, R5); 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti (R4).
Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
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Provincia
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5.4.a. Discariche di rifiuti speciali, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Regione
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5.4.b Discariche di rifiuti urbani, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
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Provincia
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5.5.a Accumulo temporaneo (D15) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1b, 5.2, 5.4a e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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Regione
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5.5. b Accumulo temporaneo (R13) di rifiuti pericolosi non contemplati ai punti 5.4a e 5.4b prima di una delle attività elencate ai punti 5.1.a e 5.4b con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
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Provincia
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5.6. Deposito sotterraneo (D12) di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
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Regione
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6. Altre attività. |
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6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di:
a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno. |
Provincia
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6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno.
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Provincia
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6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito.
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Provincia
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6.4.
a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l'installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all'anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a; - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 - (22,5 x A)] in tutti gli altri casi L'imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). |
Provincia
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6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno.
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Regione
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6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. |
Provincia
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6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.
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Provincia
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6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
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Provincia
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6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162
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Regione
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6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m3 al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l'azzurratura.
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Provincia
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6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della
direttiva 91/271/CEE
, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.
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Regione
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SOMMARIO
- Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 (BUR n. 15/2016) –Testo storico
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI COMPETENZE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
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- Art. 1 - Ambito di applicazione.
- Art. 2 - Finalità.
- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Competenze della Regione.
- Art. 5 - Competenze delle Province e della Città Metropolitana di Venezia.
- Art. 6 - Autorità competente coincidente con il committente.
- Art. 7 - Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale.
- Art. 8 - Verifica di assoggettabilità.
- Art. 9 - Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
- Art. 10 - Procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
- Art. 11 - Coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti.
- Art. 12 - Parere preliminare di compatibilità ambientale.
- Art. 13 - Rinnovo di autorizzazioni o concessioni.
- Art. 14 - Informazione al pubblico e partecipazione.
- Art. 15 - Inchiesta pubblica.
- Art. 16 - Interventi di preminente interesse regionale.
- Art. 17 - Impatti ambientali interregionali.
- Art. 18 - Procedure per i progetti con impatti ambientali transfrontalieri.
- Art. 19 - Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale.
- Art. 20 - Monitoraggio, controlli e sanzioni.
- Art. 21 - Disposizioni finali.
- Art. 22 - Norme transitorie.
- Art. 23 - Norma finanziaria.
- Art. 24 - Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni e norma transitoria.
- Art. 25 - Abrogazioni.
- Art. 26 - Entrata in vigore.