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Legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (BUR n. 8/2017)

Norme regionali in materia di disturbo all'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio' e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 'Norme per la tutela delle risorse idrobiologica e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto'

Legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (BUR n. 8/2017) (Novellazione)

[NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” E ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”] (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 .




Note

( 1) Con sentenza n. 148/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 29/2018) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge in quanto le norme impugnate attengono a comportamenti che pregiudicano la «ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale» e sono quindi riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» di cui alla lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 33/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2017).


SOMMARIO
Legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (BUR n. 8/2017) (Novellazione) – Testo storico

NORME REGIONALI IN MATERIA DI DISTURBO ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA E PISCATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO” E ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, n. 19 “NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO”

Art. 1 - Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo l’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme regionali per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è inserito il seguente:
“Art. 35 bis - Disturbo all’esercizio dell’attività venatoria e molestie agli esercenti l’attività venatoria.
1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.
4. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell’esercizio dell’attività agricola, di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, nel rispetto dell’articolo 842 del Codice Civile.”.
Art. 2 - Modifica della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. Dopo l’articolo 33 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto” è inserito il seguente:
“Art. 33 ter - Disturbo all’esercizio dell’attività piscatoria e molestie agli esercenti l’attività piscatoria.
1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l’esercizio dell’attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.
2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni procedono gli organi cui sono demandate funzioni di polizia.
3. La Regione esercita le funzioni amministrative riguardanti l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e ne introita i proventi.”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. La presente legge non comporta alcuna spesa o onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.



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