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Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017)

Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto

Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017) (Bilancio)

SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
1. L’ articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017” è abrogato.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. L’ articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” è così sostituito:
omissis ( 1)
Art. 3 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
l. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato l per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
l. All’Allegato l, di cui al comma 2 dell'articolo l della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”, sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente legge.
Art. 6 - Allegato nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
l. È approvato l’allegato “Nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” (allegato 10).
Art. 7 - Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Testo riportato all’art. 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 luglio 2017, n. 16 (BUR n. 69/2017) (Bilancio) – Testo storico

SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
1. L’articolo 1 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017” è abrogato.
Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. L’articolo 5 bis della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” è così sostituito:
“Art. 5 bis - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta.
1. Per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, è riconosciuto un contributo complessivo di euro 300.000.000,00, a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), a valere per euro 140.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e per euro 160.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, ed è autorizzata la contrazione nell’anno 2017 di un mutuo per l’importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a decorrere dall’anno 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 7.750.000,00 per il 2018 e in euro 16.500.000,00 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02)”.
Art. 3 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
l. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato l per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
l. All’Allegato l, di cui al comma 2 dell'articolo l della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”, sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’esercizio 2017, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono sostituiti dall’Allegato 4 della presente legge.
2. Gli allegati 7, 8, 12, 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono modificati rispettivamente come da allegati 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
3. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 9 della presente legge.
Art. 6 - Allegato nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.
l. È approvato l’allegato “Nota esplicativa alla variazione del fondo crediti di dubbia esigibilità” (allegato 10).
Art. 7 - Entrata in vigore.
l. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO