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Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 (BUR n. 14/2017)
Modifiche della Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche
Sommario
“Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 (BUR n. 14/2017) - Testo vigente”
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .
SOMMARIO
- Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 (BUR n. 14/2017) (Novellazione)
- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE
Sommario
“Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 (BUR n. 14/2017) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 (BUR n. 14/2017) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, N. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE
- Art. 1 - Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE
Art. 1 - Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. All’articolo 4 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
“6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.”.
“6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche.
1. Al comma 3 bis dell’articolo 5 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, le parole:
“di 90 giorni” sono sostituite con le parole:
“di 30 giorni”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
1. All’articolo 6 della
legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dopo il comma 5 bis è inserito il seguente comma:
“5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.”.
“5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.”.
SOMMARIO
- Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 2 (BUR n. 14/2017) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1992, n. 25 “NORME IN MATERIA DI VARIAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI” E SUCCESSIVE MODIFICHE
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.