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Legge regionale 3 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017)

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali

Legge regionale 03 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”

Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
1. Al comma 2 bis dell’ articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali””, le parole: “alle ore 22” sono sostituite dalle seguenti: “alle ore 23”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 03 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”

Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
1. Al comma 2 bis dell’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali””, le parole: “alle ore 22” sono sostituite dalle seguenti: “alle ore 23”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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