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Legge regionale 3 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017)
Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 'Norme sull'iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali
Sommario
“Legge regionale 3 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”
Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
1. Al comma 2 bis dell’
articolo 15 della
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali””, le parole:
“alle ore 22” sono sostituite dalle seguenti:
“alle ore 23”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 03 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)
- MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 3 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”
Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
1. Al comma 2 bis dell’articolo 15 della
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 della
legge regionale 28 giugno 2002, n. 13 "Modifiche alla
legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali””, le parole:
“alle ore 22” sono sostituite dalle seguenti:
“alle ore 23”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 03 agosto 2017, n. 21 (BUR n. 77/2017) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1973, n. 1 “NORME SULL’INIZIATIVA POPOLARE PER LE LEGGI ED I REGOLAMENTI REGIONALI, SUL REFERENDUM ABROGATIVO E SUI REFERENDUM CONSULTIVI REGIONALI”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.