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Legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017)

Adeguamento delle norme regionali in materia di Pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio'

Sommario: Legge Regionale 27/2017
S O M M A R I O
Legge regionale 08 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017) (Novellazione)

ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all’articolo 9 e” sono sostituite dalle seguenti: “e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;”.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:
omissis ( 1)
5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
omissis ( 2)
6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
omissis ( 3)
7. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede”.
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.
4. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province e, previo assenso, della Regione e” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,”.
3. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.
4. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede” e le parole: “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “la Provincia, sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, sentito l’ISPRA” e le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa Giunta regionale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis ( 4)
2. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.
3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:
omissis ( 5)
4. Al comma 14 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “al Presidente della Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria” e le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, purché inclusi nel Veneto”.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “su proposta delle Province interessate,” sono soppresse e le parole: “provvedono le Province” sono sostitute dalle seguenti: “provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
2. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l’altro prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “, da parte della Giunta provinciale,” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”.
5. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia,” sono soppresse.
6. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “del territorio provinciale” e le parole: “di altre Province anche” sono sostituite dalle seguenti “, anche”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “provinciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale” e le parole “ con l’articolo 14” sono sostituite “col comma 4 dell’articolo 14”.
4. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “provinciale” è sostituita dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.
5. Al comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
6. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “con le altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “tra le Province contermini”.
Art. 10 - Abrogazioni.
1. L’ articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.
Art. 11 - Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Testi inseriti dopo il comma 4 dell’art. 8 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 2) Testo inserito dopo la lettera a) comma 5 art. 8 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 3) Testo inserito dopo la lettera b) comma 5 art. 8 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 4) Testo inserito al comma 1 art. 21 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 5) Testo inserito ala lettera d) comma 5 art. 21 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 6) Testo inserito al comma 1 art. 24 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 27/2017
S O M M A R I O
Legge regionale 08 agosto 2017, n. 27 (BUR n. 77/2017) (Novellazione) – Testo storico

ADEGUAMENTO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all’articolo 9 e” sono sostituite dalle seguenti: “e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6;”.
3. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e” sono sostituite dalle seguenti: “Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.
4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;
g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.”.
5. Dopo la lettera a) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
“a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;”.
6. Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserita la seguente:
“b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;”.
7. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è abrogata.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede”.
3. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.
4. Al comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province e, previo assenso, della Regione e” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione e, previo loro assenso, della Città metropolitana di Venezia, delle Province,”.
3. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.
4. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalle Province” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 4 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province sono delegate” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale provvede” e le parole: “dall’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “dall’ISPRA”.
Art. 5 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province istituiscono” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale istituisce”.
2. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “la Provincia, sentito l’INFS” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, sentito l’ISPRA” e le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla stessa Giunta regionale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “delle Province” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria,”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli Ambiti territoriali di caccia.”.
2. Al comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “dalla Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Giunta regionale”.
3. La lettera d) del comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:
“d) due esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione;”.
4. Al comma 14 dell’articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
Art. 7 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “al Presidente della Provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria” e le parole: “La Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono aggiunte le parole: “, purché inclusi nel Veneto”.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “su proposta delle Province interessate,” sono soppresse e le parole: “provvedono le Province” sono sostitute dalle seguenti: “provvede la struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
2. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l’attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l’altro prevedere” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina in particolare”.
3. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “, da parte della Giunta provinciale,” sono soppresse.
4. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “La Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 3 determina inoltre”.
5. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia,” sono soppresse.
6. Al comma 5 dell’articolo 23 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “della Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “del territorio provinciale” e le parole: “di altre Province anche” sono sostituite dalle seguenti “, anche”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, nel territorio compreso del tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi e in attuazione della pianificazione, istituisce comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “provinciale ai sensi del comma 3 dell’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.
3. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “Giunta regionale” e le parole “ con l’articolo 14” sono sostituite “col comma 4 dell’articolo 14”.
4. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “provinciale” è sostituita dalle seguenti: “faunistico-venatorio regionale”.
5. Al comma 7 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 la parola: “Provincia” è sostituita dalle seguenti: “struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria”.
6. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: “con le altre Province” sono sostituite dalle seguenti: “tra le Province contermini”.
Art. 10 - Abrogazioni.
1. L’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” è abrogato.
Art. 11 - Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 13 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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