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Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28 (BUR n. 87/2017)

Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 'Gonfalone e stemma della Regione'

Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28 (BUR n. 87/2017) (Novellazione)

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DEI SIMBOLI UFFICIALI DELLA REGIONE DEL VENETO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, n. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 e alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 .

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 2018, si pronuncia per la illegittimità costituzionale dell’articolo art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) ed n) della legge della Regione Veneto 20 maggio 1975, n. 56 (Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione) come introdotto dall’articolo 3 comma 1 della legge regionale n. 28 del 2017 e della sua previsione di obbligo di esposizione della bandiera della Regione Veneto all’esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli altri organismi pubblici, anche statali o nazionali (lettera a), all’esterno degli enti pubblici – comprensivi anche degli enti pubblici statali e nazionali – che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale (lettera d), sulle imbarcazioni di proprietà di organismi pubblici, e quindi anche sui natanti di proprietà di organismi statali e nazionali (lettera n), nonché ogni qualvolta sia esposta la bandiera italiana o europea (lettera f).
Osserva la Corte, dopo una ampia ricognizione storica, anche con riferimenti alla propria giurisprudenza in materia, sulla bandiera come segno distintivo della personalità dello Stato e della Repubblica e sulla disciplina in materia di uso ed esposizione, dettata, in attuazione dell’articolo 12 della Costituzione dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 e relativo regolamento attuativo, come la disposizione impugnata invada la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (art. 117, secondo comma, lettera g) Cost.), atteso che le Regioni «non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale»: tanto più atteso che trattasi di disposizione che la Regione del Veneto prevede di sanzionare nella sua inosservanza .
In effetti non trattasi di mettere in discussione la riconosciuta competenza delle Regioni a legiferare in materia di adozione e definizione dei simboli regionali, sulla base del generale principio di autonomia espresso dall’art. 5 Cost. (atteso che non è in discussione il potere della Regione «di scegliere i segni più idonei a distinguere l’identità stessa della collettività che essa rappresenta») ma la pretesa della Regione di imporre l’uso di tali segni ad organi ed enti che, se pure operanti nel territorio regionale, sono espressione di una collettività distinta e più vasta (cioè quella dell’intera nazione).
Non solo: la Corte ritiene fondato anche il rilievo del contrasto con l’articolo 5 della Costituzione atteso che tale articolo esclude che lo Stato-soggetto possa essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli – quali, nella specie, le bandiere regionali – che la Costituzione non consente di considerare come riferibili all’intera collettività nazionale.
Ne consegue anche, con riferimento all’articolo 8 della legge regionale 28/2017 con il quale si inserisce l’articolo 7- septies recante sanzioni per la violazione delle norme sopra richiamate, come la disposizione sanzionatoria resti applicabile esclusivamente in rapporto a fattispecie diverse da quelle dichiarate illegittime.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 28/2017
S O M M A R I O
Legge regionale 5 settembre 2017, n. 28 (BUR n. 87/2017) (Novellazione) – Testo storico

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USO DEI SIMBOLI UFFICIALI DELLA REGIONE DEL VENETO - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 MAGGIO 1975, n. 56 "GONFALONE E STEMMA DELLA REGIONE"

Art. 1 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. L’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 e successive modificazioni, è così sostituito:
“Art. 1 - Simboli ufficiali della Regione del Veneto.
1. I simboli ufficiali della Regione del Veneto sono:
a) la bandiera;
b) il gonfalone;
c) la fascia;
d) lo stemma;
e) il sigillo.”.
Art. 2 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è inserito il seguente articolo:
“Art. 3 bis - Fascia della Regione.
1. La fascia della Regione, di cui all’allegato C bis, è segno distintivo del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del Consiglio regionale che la possono utilizzare al fine di rendersi immediatamente distinguibili in occasione di manifestazioni ufficiali.
2. La fascia, da portarsi a tracolla della spalla destra, è di colore rosso tiziano e ripropone il simbolo del Leone di San Marco. Ha una larghezza di sedici centimetri.
3. In caso di presenza contestuale del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, l’uso della fascia spetta a quest’ultimo.
4. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di propria assenza e di contestuale assenza del Presidente del Consiglio regionale, può delegare l’uso della fascia al vicepresidente della Giunta regionale o a un assessore regionale.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, in caso di assenza, può delegare l’uso della fascia a un vicepresidente del Consiglio regionale, a un consigliere segretario o ad altro consigliere regionale.”.
Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 bis - Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione.
1. L’esposizione della bandiera, di cui al comma 2 dell’articolo 3, all’esterno degli edifici pubblici nella Regione del Veneto ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale o locale.
2. La bandiera, di cui al comma 2 dell’ articolo 3, viene altresì esposta:
a) all’esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Città metropolitana, nonché sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici;
b) all’esterno degli enti strumentali della Regione;
c) all’esterno degli enti soggetti a vigilanza o controllo della Regione;
d) all’esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale;
e) all’esterno degli enti che esercitano funzioni delegate dalla Regione;
f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell’Unione Europea;
g) all’esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni che si tengono nella Regione del Veneto;
h) all’esterno della sede della Giunta regionale e del Consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni degli stessi anche se queste si protraggono dopo il tramonto;
i) all’esterno degli edifici scolastici il primo e l’ultimo giorno dell’anno scolastico ed accademico, nonché durante le ore di lezione nel corso dell’anno medesimo;
l) all’esterno delle sedi di Consigli comunali e provinciali e metropolitani in particolari occasioni, festività e celebrazioni;
m) nei casi previsti dagli statuti dei comuni, delle provincie e della Città metropolitana;
n) sulle imbarcazioni di proprietà della Regione, dei comuni, delle province e della Città metropolitana e degli altri organismi pubblici nonché delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto.
3. È fatto obbligo di apporre lo stemma della Regione del Veneto di cui all’articolo 1 su tutte le opere, beni o servizi pubblici realizzati o acquistati con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto, secondo le modalità stabilite all’articolo 7 octies.
4. Al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori e ai consiglieri regionali sono assegnati dei distintivi raffiguranti lo stemma della Regione.
5. La Giunta regionale è autorizzata a fornire la bandiera, di cui al comma 2 dell’articolo 3, agli enti pubblici e agli istituti scolastici che ne facciano richiesta.”.
2. Le forme e modalità di utilizzo dei distintivi di cui al comma 4 dell’articolo 7 bis della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite in accordo tra la Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7 bis, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall’articolo 3, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 ter - Esposizione della bandiera e dello stemma da parte dei privati.
1. L’esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati è sempre libera, purché avvenga in forme decorose.
2. È consigliata l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto da parte di privati qualora vengano esposte bandiere nel corso di manifestazioni a cui concorrono finanziariamente la Regione o i suoi enti strumentali.”.
Art. 5 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7 ter, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall’articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:
Art. 7 quater - Orari di esposizione della bandiera.
1. L’esposizione della bandiera all’esterno degli edifici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto al comma 2, lettere g), h) ed l) dell’articolo 7 bis, dalle ore 8.00 al tramonto. Quando la bandiera rimane esposta anche dopo il tramonto deve essere adeguatamente illuminata.”.
Art. 6 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7 quater, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall’articolo 5, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 quinquies - Modalità di esposizione della bandiera.
1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un’asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d’onore alla destra del tavolo della presidenza.
2. La bandiera è esposta in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che a qualsiasi titolo abbiano accesso ai locali in cui è svolta l’attività istituzionale.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni di legge statale che disciplinano le modalità di esposizione e di uso della bandiera della Repubblica e dell’Unione europea nelle pubbliche cerimonie che si svolgono nel territorio della Regione, la bandiera regionale ha la precedenza su ogni gonfalone, vessillo, emblema comunque denominato di province, comuni e Città metropolitana.
4. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posta al di sopra della bandiera del Veneto.”.
Art. 7 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7 quinquies, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall’articolo 6, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 sexies - Casi particolari.
1. La bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz’asta.
2. Possono adottarsi, all’estremità superiore dell’inferitura, due strisce di velo nero; dette strisce sono obbligatorie per la bandiera che viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.
3. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso.”.
Art. 8 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7 sexies, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall’articolo 7, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 septies - Sanzioni.
1. La violazione delle norme di cui al comma 2 dell’articolo 7 bis comporta a carico dei trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) a euro 1.000 (mille).
2. La Giunta regionale definisce modalità e termini per le attività di cui al comma 1.”.
Art. 9 - Inserimento di articolo nella legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Dopo l’articolo 7 septies, della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 come inserito dall’articolo 8, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 7 octies - Immagine coordinata della Regione del Veneto.
1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l’identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un’identificazione unitaria e diretta dell’Ente regionale, e del suo territorio, la Giunta regionale realizza un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione del Veneto.
2. Il sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto, di cui al comma 1, ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione del Veneto;
b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.
3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni della bandiera e degli stemmi di cui alla presente legge.
4. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione del Veneto sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
5. Con successivo regolamento è disciplinato l’uso del manuale di immagine coordinata della Regione del Veneto.”.
Art. 10 - Modifica del titolo e della rubrica degli articoli della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 “Bandiera, gonfalone e stemma della Regione”.
1. Il titolo della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituito:
“Bandiera, gonfalone, fascia e stemma della Regione”.
2. La rubrica dell’articolo 2 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituita:
“Art. 2 - Stemma della Regione.”.
3. La rubrica dell’articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituita:
“Art. 3 - Gonfalone della Regione.”.
4. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituita:
“Art. 4 - Sigillo della Regione.”.
5. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituita:
“Art. 5 - Soggetti assegnatari del sigillo della Regione.”.
6. La rubrica dell’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituita:
“Art. 6 - Tenutari dei sigilli della Regione.”.
7. La rubrica dell’articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 , è così sostituita:
“Art. 7 - Obblighi di apposizione del sigillo della Regione.”.
Art. 11 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” afferenti al Fondo di riserva, di cui all’articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 12 - Norma di abrogazione.
1. È abrogata la legge regionale 10 aprile 1998, n. 10 “Disposizioni per l’uso e l’esposizione della bandiera della Regione del Veneto”.

ALLEGATO OMESSO


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