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Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 (BUR n. 14/2017)

Modifiche della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modificazioni ed integrazioni

Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 (BUR n. 14/2017 ) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, n. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, DELL’ACQUACOLTURA E ALIMENTARI DI QUALITÀ” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 2017, n. 3 (BUR n. 14/2017) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2001, n. 12 “TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI, DELL’ACQUACOLTURA E ALIMENTARI DI QUALITÀ” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1 - Abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 “Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità””.
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 13 , è abrogato.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità”.
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 , è inserito il seguente:
“2 ter. La Regione del Veneto può stabilire per i concessionari del marchio il rilascio di una fidejussione a tutela dell’uso del marchio, il cui importo e modalità di escussione, saranno stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.”.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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