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Legge regionale 3 ottobre 2017, n. 32 (BUR n. 95/2017)
Modifica alla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 'Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali'
Sommario
“Legge regionale 3 ottobre 2017, n. 32 (BUR n. 95/2017) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, n. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 .
SOMMARIO
- Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 32 (BUR n. 95/2017) (Novellazione)
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, n. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”
Sommario
“Legge regionale 3 ottobre 2017, n. 32 (BUR n. 95/2017) - Testo storico”
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, n. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”
Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
1. Il comma 4, dell’articolo 4, della
legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 , è abrogato.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 03 ottobre 2017, n. 32 (BUR n. 95/2017) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, n. 18 “DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 3 - Entrata in vigore.