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Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40 (BUR n. 118/2017)

Modifica ed integrazione alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 'Collegato alla legge di stabilità 2017'

Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40 (BUR n. 118/2017) (Novellazione)

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2017”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30





SOMMARIO
Legge regionale 6 dicembre 2017, n. 40 (BUR n. 118/2017) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2016, n. 30 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2017”

Art. 1 - Modifica e integrazione all’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità 2017”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) agli interventi di adeguamento alle prescrizioni per il mantenimento in esercizio di impianti già autorizzati;
b) agli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di impianti per i quali sia già stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.




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