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Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49 (BUR n. 127/2017)

Disposizioni urgenti per la classificazione delle strutture ricettive

Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49 (BUR n. 127/2017) (Novellazione)

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 1 - Rideterminazione dei termini di presentazione della domanda di classificazione.
1. Al comma 6 bis dell’ articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le parole: “31 marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2018” e le parole: “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7 bis”.
2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , introdotto dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 , è inserito il seguente:
omissis ( 1)
3. Il comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è abrogato.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni è inserito il seguente:
omissis ( 2)
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato dopo il comma 6 bis dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 2) Testo riportato dopo il comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 49 (BUR n. 127/2017) (Novellazione) – Testo storico

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE

Art. 1 - Rideterminazione dei termini di presentazione della domanda di classificazione.
1. Al comma 6 bis dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le parole: “31 marzo 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2018” e le parole: “comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7 bis”.
2. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , introdotto dall’articolo 23, comma 3, della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 , è inserito il seguente:
“6 ter. Alle strutture ricettive di cui al comma 6 bis è rilasciata la classificazione, valida esclusivamente ai fini della legislazione turistica; ove per dette strutture siano in corso, al momento della domanda di cui al comma 6 bis, procedimenti volti al rilascio di autorizzazioni, necessarie ai fini della classificazione, tra cui quelle relative a procedimenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica, archeologica, culturale, sanitaria, ambientale o di prevenzione incendi, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, la classificazione è rilasciata a titolo provvisorio. Tale classificazione provvisoria assume carattere definitivo nel caso di conclusione positiva dei procedimenti autorizzativi a seguito di comunicazione da parte delle strutture ricettive interessate, mentre è oggetto di riesame da parte della Città metropolitana di Venezia o della Provincia nel caso di conclusione negativa dei procedimenti autorizzativi.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è abrogato.
4. Dopo il comma 7 dell’articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni è inserito il seguente:
“7 bis. Le strutture ricettive di cui al comma 6 bis possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge per causa di forza maggiore fino a sei mesi.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO