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Legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 (BUR n. 21/2017)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”

Legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 (BUR n. 21/2017) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
L’articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 -che ha modificato l’articolo 8 della legge regionale n.32 del 1990 introducendo al comma 4 la lettera b)- è stato impugnato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 37/2017 (G.U. - 1ª Serie Speciale n.22/2017). Il Governo ritiene che il criterio di precedenza fissato alla predetta lettera b) della norma regionale sia incostituzionale per violazione delle seguenti norme: a) art. 3 della Costituzione, con riferimento sia al principio di uguaglianza sia a quello di ragionevolezza; b) art. 31, secondo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata frustrerebbe il valore costituzionale della tutela dell’infanzia; c) artt. 16 e 120, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma impugnata ostacolerebbe la libertà di circolazione; d) art. 117, primo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata violerebbe l’art. 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di libertà di circolazione; l’art. 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l’art. 11, paragrafo 1, lettere d) e f), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. La Corte Costituzionale con la sentenza n.107 /2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della previsione di cui al novellato art.8, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 32/1990 ritenendo le eccezioni sollevate dal Governo per la maggior parte fondate o, comunque assorbite e rilevando sostanzialmente che “... la norma impugnata, benché non disciplini un requisito di accesso, fissa un titolo di precedenza a favore di un’ampia categoria di persone e produce così effetti sostanzialmente escludenti dei soggetti non radicati in Veneto da almeno quindici anni (data la notoria scarsità di asili nido pubblici), essendo dunque paragonabile alle norme che considerano la residenza prolungata come requisito di accesso...” Con riferimento alle specifiche eccezioni sollevate, la Corte rileva che la previsione regionale incide: sia sul principio di uguaglianza; sia sul principio di ragionevolezza, in ordine alla coerenza ed adeguatezza della norma impugnata a fronteggiare le situazioni di bisogno o di disagio, che costituiscono il presupposto principale di fruibilità delle provvidenze in questione; sia in ordine al fatto che una normativa che svantaggia taluni cittadini di uno Stato membro per il solo fatto che essi hanno esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro, costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dall’art. 21, n. 1, TFUE ad ogni cittadino dell’Unione e che una simile restrizione può essere giustificata, con riferimento al diritto dell’Unione, solo se è basata su considerazioni oggettive indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate ed è proporzionata allo scopo legittimamente perseguito dalla norma; sia con riferimento all’art. 31, secondo comma, della Costituzione, in base al quale la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo in quanto la norma impugnata fissa un titolo di precedenza, che non incide sul quantum e sul quomodo del servizio degli asili nido ma distorce la funzione, ed è indirizzata non allo scopo di tutelare le famiglie che ne hanno bisogno ma a quello di privilegiare chi è radicato in Veneto da lungo tempo.


SOMMARIO
Legge regionale 21 febbraio 2017, n. 6 (BUR n. 21/2017) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 1990, n. 32 “DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI NIDO E SERVIZI INNOVATIVI”

Art. 1 - Modifiche degli articoli 8 e 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è sostituito dal seguente:
“4. Hanno titolo di precedenza per l’ammissione all’asilo nido nel seguente ordine di priorità:
a) i bambini portatori di disabilità;
b) i figli di genitori residenti in Veneto anche in modo non continuativo da almeno quindici anni o che prestino attività lavorativa in Veneto ininterrottamente da almeno quindici anni, compresi eventuali periodi intermedi di cassa integrazione, o di mobilità o di disoccupazione.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “menomati o disabili” sono sostituite dalle parole: “portatori di disabilità”.




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