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Legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 (BUR n. 23/2017)

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 'Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto'

Legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 (BUR n. 23/2017) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, n. 15 “REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 febbraio 2017, n. 7 (BUR n. 23/2017) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2014, n. 15 “REFERENDUM CONSULTIVO SULL’AUTONOMIA DEL VENETO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 sono aggiunte le parole: “Le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa di cui al comma 2, è autorizzato ad indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, a prescindere dalla concomitanza con lo svolgimento di altre consultazioni elettorali o referendarie.”.
Art. 2 - Inserimento dell’articolo 3 bis alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull’autonomia del Veneto”.
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis - Campagna informativa.
1. La Giunta regionale, è autorizzata ad attivare, nel rispetto della vigente normativa in materia, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale in ordine al quesito referendario e allo svolgimento del referendum.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono formulate in un apposito piano di comunicazione che viene preventivamente sottoposto al parere della competente commissione consiliare.”.
Art. 3 - Abrogazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 le parole: “comma 2 bis,” sono soppresse.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 12.000.000,00 per l’esercizio 2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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