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Legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 (BUR n. 35/2017)

Prima variazione generale al bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto

Legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 (BUR n. 35/2017) (Bilancio)

PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
1. Dopo l’ articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. L’ articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 è così sostituito:
omissis ( 2)
Art. 3 - Realizzazione Superstrada Pedemontana Veneta.
1. Dopo l’ articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 è aggiunto il seguente:
omissis ( 3)
Art. 4 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 5 - Modifiche agli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” sono sostituiti dall’Allegato 3 della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati gli allegati 7, 8, 11, 12 e 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” rispettivamente come da allegati 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
Art. 6 - Modifica della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , è inserito il seguente:
omissis ( 4)
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono abrogati.
Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Testo riportato dopo art. 1 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 .
( 2) Testo riportato all’art. 5 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 .
( 3) Testo riportato dopo art. 5 legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 .
( 4) Testo riportato dopo comma 4 bis dell’art. 9 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 aprile 2017, n. 9 (BUR n. 35/2017) (Bilancio) – Testo storico

PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 “Legge di stabilità regionale 2017”.
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 31 è aggiunto il seguente:
“Art. 1 bis - Variazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
1. Per l’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando, rispetto all’aliquota di base, le seguenti maggiorazioni:
a) nessuna maggiorazione per i redditi fino a 15.000,00 euro;
b) nessuna maggiorazione per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
c) di 1,60 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
d) di 2,00 punti percentuali per i redditi oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
e) di 2,10 punti percentuali per i redditi oltre 75.000,00 euro.
2. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 “Disposizioni in materia di tributi regionali”.
3. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificate per l’esercizio 2018 in euro 220.000.000,00, sono introitate al Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” - Categoria 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del bilancio di previsione 2017-2019.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. L’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 è così sostituito:
“Art. 5 - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2017-2019 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro 86.048.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente.
2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 35.188.000,00 nel 2017, euro 24.516.000,00 nel 2018 ed euro 26.344.000,00 nel 2019.
3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 5 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 1.889.683,22 per il 2018 e in euro 3.290.007,16 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).”.
Art. 3 - Realizzazione Superstrada Pedemontana Veneta.
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 è aggiunto il seguente:
“Art. 5 bis - Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta.
1. Per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana Veneta, è riconosciuto per l’anno 2018 un contributo di euro 300.000.000,00 a titolo di contributo in c/capitale - in conto costruzione (Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” Titolo 2 “Spese in conto capitale”), ed è autorizzata la contrazione nell’anno 2017 di un mutuo per l’importo complessivo di euro 300.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto della normativa statale vigente, con erogazione a decorrere dall’anno 2018.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 5 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
3. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.
6. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 16.500.000,00 per il 2018 e in euro 16.500.000,00 per il 2019, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2018 e 2019 nella parte spesa del bilancio di previsione 2017-2019 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).”.
Art. 4 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.
Art. 5 - Modifiche agli allegati alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019”.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” e “interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per ciascun esercizio 2017, 2018 e 2019 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” sono sostituiti dall’Allegato 3 della presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono modificati gli allegati 7, 8, 11, 12 e 16 di cui all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 “Bilancio di previsione 2017-2019” rispettivamente come da allegati 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
Art. 6 - Modifica della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , è inserito il seguente:
“4 ter. La Giunta regionale, in conseguenza di variazioni del bilancio di previsione e del documento tecnico di accompagnamento dalla stessa apportate, può, ai fini dell’efficientamento del procedimento amministrativo, apportare anche le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale.”.
2. I commi 4 e 5 dell’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 sono abrogati.
Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO