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Legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 (BUR n. 11/2018)

Modifica della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 'Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonchè per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile'

Legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 (BUR n. 11/2018) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48 “MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE” (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 .


Note

( 1) La Corte costituzionale con sentenza n. 41/2019 ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 “Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”” relativamente all’articolo 2, comma 1 nella parte in cui modifica l’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , aggiungendovi il comma 1 bis, atteso che prevedere l’obbligo della Regione di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, contenenti imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale non incide sulla disciplina dell’ordinamento penale e delle relative norme processuali, (art. 117, comma secondo, lettera l) Cost.), atteso che la giurisprudenza ritiene che gli enti territoriali siano legittimati a costituirsi parte civile nel processo penale e ciò costituisce legittima espressione del loro potere di indirizzo politico – amministrativo, quando il reato abbia leso un loro specifico interesse, come nel caso di reati di stampo mafioso. La legge era stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 30/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 20/2018).


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1 (BUR n. 11/2018) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, n. 48 “MISURE PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.
1. Alla lettera a), del comma 2, dell’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , dopo le parole: “raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale” inserire le seguenti: “, sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati,”.
Art. 2 - Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”.
1. All’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 , dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell’emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale.
1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 11 “Altri servizi generali” - Titolo 1 “Spese correnti”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO