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Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 (BUR n. 16/2018)

Norme per il sostegno e la valorizzazione del personale dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco operativi nella Regione Veneto

Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 (BUR n. 16/2018)

NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.
Art. 2 - Promozione e funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (1)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco regionale delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari ( 2) dei Vigili del Fuoco, definendone modalità e criteri d'iscrizione.
2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell’ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1 ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate ( 3) in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco.
Art. 3 - Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1. La Regione del Veneto contribuisce, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2007)”, alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ( 4) , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ( 5), allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Rubrica sostituita da comma 1 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 .
( 2) Comma modificato da comma 2 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 che ha sostituito le parole “delle Associazioni dei volontari” con le parole “delle associazioni finalizzate al sostegno e alla promozione dei distaccamenti volontari”.
( 3) Comma modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 25 maggio 2021, n. 16 che ha inserito dopo le parole “di cui al comma 1,” le parole “ed ai comuni sul cui territorio ricadono le sedi dei distaccamenti; la predisposizione dei bandi e la valutazione delle proposte di finanziamento sono effettuate”.
( 4) Causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, le parole: “mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ” vanno sostituite con le parole: “mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ”.
( 5) Causa errore materiale di coordinamento tecnico del testo, le parole: “mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ” vanno sostituite con le parole: “mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 ”.


SOMMARIO
Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 10 (BUR n. 16/2018) – Testo storico

NORME PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEI DISTACCAMENTI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO OPERATIVI NELLA REGIONE VENETO

Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. La presente legge è finalizzata al sostegno e alla valorizzazione dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel riconoscimento dell'importante azione di tutela dei cittadini e del territorio e nella gestione di situazioni emergenziali.
Art. 2 - Funzionamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce l'elenco regionale delle Associazioni dei volontari dei Vigili del Fuoco, definendone modalità e criteri d'iscrizione.
2. Al fine di migliorare le condizioni operative dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone appositi bandi atti a finanziare l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche indispensabili per il corretto svolgimento delle mansioni attribuite. Nell’ambito degli strumenti di potenziamento rientrano gli interventi sugli immobili sede dei distaccamenti volontari. La partecipazione ai bandi è riservata ai soggetti di cui al comma 1, in accordo con la Direzione interregionale dei Vigili del Fuoco.
Art. 3 - Formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1. La Regione del Veneto contribuisce, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 1, comma 439 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2007)”, alla formazione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco operante esclusivamente nei distaccamenti volontari del territorio regionale.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di protezione civile”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 02 “Formazione professionale”, Titolo 1 “Spese correnti” che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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