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Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (BUR n. 20/2018)

Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (BUR n. 20/2018)

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.
2. La Regione del Veneto, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto dei soggetti di cui all’articolo 2 all’accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.
Art. 2 - Destinatari.
1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie.
Art. 3 - Interventi e ambiti dell’azione regionale.
1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all’ articolo 1 favorisce e sostiene:
a) gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
b) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, o con disabilità che comporta deficit di comunicazione e linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e di apprendere la LIS o la LIS tattile;
c) le azioni di supporto agli studenti che rientrano nelle categorie di cui all’ articolo 2, nell’ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l’impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l’apprendimento e la comunicazione dei soggetti di cui all’ articolo 2;
d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all' articolo 2;
e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l’accesso all’informazione dei soggetti di cui all’ articolo 2;
f) il ricorso alle nuove tecnologie e all’uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;
g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;
h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all' articolo 2;
l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari e in generale l’accesso a servizi di pubblica utilità, dei soggetti di cui all' articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione;
m) progetti per rendere operativa un’applicazione informatica scaricabile gratuitamente e disponibile per tutte le piattaforme digitali, che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle Forze dell’ordine e dei Corpi o delle strutture preposte alle emergenze;
n) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone di cui all’ articolo 2;
o) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi ai soggetti di cui al comma 1 dell’ articolo 2 o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi dei medesimi soggetti e dei loro familiari.
Art. 4 - Programmazione degli interventi.
1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attuare la presente legge, avviando la redazione di un Piano di durata triennale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all' articolo 2.
2. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo è approvato dal Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale predispone, in attuazione del Piano previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un Programma annuale di attività.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in ordine all’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuoverne e garantirne la piena attuazione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 3.145.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse afferenti all’ articolo 129, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2018-2020.
4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere h), i), l), m), n) ed o) quantificati in euro 190.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2018-2020.



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Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 11 (BUR n. 20/2018)

DISPOSIZIONI PER L'INCLUSIONE SOCIALE, LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE ALLA COMUNICAZIONE E IL RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA E DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA TATTILE


Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, nel rispetto degli articoli 3 e 117 della Costituzione, in ottemperanza delle tutele e dei principi previsti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e sulla base dei principi della centralità della persona e della libera scelta, promuove l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva o con deficit di comunicazione e di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e delle loro famiglie, mediante l'abbattimento delle barriere alla comunicazione, il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.
2. La Regione del Veneto, con il coinvolgimento degli enti locali e degli operatori pubblici e privati, promuove l'abbattimento delle barriere alla comunicazione ed attua il diritto dei soggetti di cui all’articolo 2 all’accesso in condizioni di parità con gli altri cittadini alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici.
Art. 2 - Destinatari.
1. Sono destinatari della presente legge le persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in generale, con deficit di comunicazione o di linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo o con altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità e le loro famiglie.
Art. 3 - Interventi e ambiti dell’azione regionale.
1. La Regione del Veneto per le finalità di cui all’articolo 1 favorisce e sostiene:
a) gli interventi finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità;
b) la possibilità per il bambino sordo, sordocieco o con disabilità uditiva, o con disabilità che comporta deficit di comunicazione e linguaggio come nei disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale e comunque non collegate alla sordità, di sperimentare gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e di apprendere la LIS o la LIS tattile;
c) le azioni di supporto agli studenti che rientrano nelle categorie di cui all’articolo 2, nell’ambito di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e in quelle universitarie, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto delle diverse autonomie, attraverso servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella lingua dei segni, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e scrittura veloce e l’impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura idonei a favorire l’apprendimento e la comunicazione dei soggetti di cui all’articolo 2;
d) la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni mezzo tecnico, anche informatico, attraverso la collaborazione tra le Aziende ULSS, gli enti pubblici e del privato sociale e le istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati a favore dei soggetti di cui all'articolo 2;
e) la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro mezzo tecnico volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi a carattere regionale anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) al fine di facilitare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e favorire l’accesso all’informazione dei soggetti di cui all’articolo 2;
f) il ricorso alle nuove tecnologie e all’uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche locali e nella comunicazione istituzionale;
g) la realizzazione, attraverso intese con le emittenti pubbliche e private locali e, in particolare, con la RAI - sede regionale del Veneto, di telegiornali regionali e programmi televisivi e culturali o di interesse generale dotati di adeguata sottotitolazione e traduzione simultanea in LIS;
h) l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico, utilizzando forme di comunicazione e informazione adeguate;
i) le pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 2;
l) l'accesso ai servizi sanitari, in particolare ai servizi di pronto soccorso e ai servizi sociosanitari e in generale l’accesso a servizi di pubblica utilità, dei soggetti di cui all'articolo 2, attraverso l'utilizzo dei canali comunicativi, linguistici e tecnologici volti a favorire l'accesso alla comunicazione e all'informazione;
m) progetti per rendere operativa un’applicazione informatica scaricabile gratuitamente e disponibile per tutte le piattaforme digitali, che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle Forze dell’ordine e dei Corpi o delle strutture preposte alle emergenze;
n) la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse in formati accessibili alle persone di cui all’articolo 2;
o) forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 2 o che esercitano compiti di rappresentanza e tutela degli interventi dei medesimi soggetti e dei loro familiari.
Art. 4 - Programmazione degli interventi.
1. La Giunta regionale definisce le modalità, le azioni e le risorse attraverso le quali attuare la presente legge, avviando la redazione di un Piano di durata triennale, coinvolgendo le associazioni maggiormente rappresentative operanti a livello regionale nella tutela dei soggetti di cui all'articolo 2.
2. Il Piano di cui al comma 1 del presente articolo è approvato dal Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale predispone, in attuazione del Piano previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, un Programma annuale di attività.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare in ordine all’attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti nel promuoverne e garantirne la piena attuazione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri relativi agli interventi di carattere sanitario, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), quantificati in euro 3.145.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale-finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Agli oneri relativi alle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), quantificati in euro 3.500.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse afferenti all’articolo 129, comma 1 bis, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
3. Agli oneri relativi agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2018-2020.
4. Agli oneri relativi agli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), i), l), m), n) ed o) quantificati in euro 190.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente le risorse afferenti alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 , allocate nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali” del bilancio di previsione 2018-2020.



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