crv_sgo_leggi

Legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 (BUR n. 45/2018)

Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria

Legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 (BUR n. 45/2018)

INIZIATIVE REGIONALI DI ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 47 della Costituzione e le politiche europee a tutela dei consumatori, nell’esercizio delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione e tutela del consumatore di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui all’ articolo 6 dello Statuto, concorre alla crescita della comunità regionale, con la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all’educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.
Art. 2 - Definizione.
1. Per educazione economica e finanziaria s’intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l’informazione, l’istruzione e una consulenza adeguata ed oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie ed assumere scelte informate.
Art. 3 - Azioni regionali per la promozione dell’educazione economica e finanziaria.
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l’università ed altri soggetti pubblici o privati, predispone ed attua progetti di educazione economica e finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.
2. I progetti di educazione economica e finanziaria di qualità di cui al comma 1 sono rivolti a categorie di cittadini definite e sono finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:
a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale;
b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione, investimento, pensione, indebitamento.
3. A tutela dei consumatori e degli utenti, la Regione concede finanziamenti a favore delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all’ articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive modificazioni che istituiscano sportelli informativi di assistenza ai cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza ed assumano iniziative di miglioramento qualitativo della relazione fra clientela ed istituti di credito.
4. La Regione, attraverso la società Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni, predispone ed attua progetti di informazione e formazione per il consolidamento della strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito, rivolti alle piccole e medie imprese.
5. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti.
Art. 4 - Protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
1. Conformemente all’articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, nell’ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, la Regione sostiene progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, rivolti alla trasmissione agli studenti delle tematiche economiche, finanziarie e del risparmio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l’attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio.
Art. 5 - Settimana regionale dell’economia e del risparmio.
1. In coincidenza con la “Giornata nazionale dell’economia”, la Regione del Veneto istituisce la “Settimana regionale dell’economia e del risparmio”, al fine di promuovere ed organizzare un calendario di manifestazioni ed iniziative idonee a diffondere l’attenzione verso la conoscenza finanziaria ed economica, fra le diverse categorie sociali del Veneto, particolarmente, fra le nuove generazioni.
2. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Settimana regionale dell’economia e del risparmio.
Art. 6 - Attuazione della legge.
1. Ai fini dell’attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua una struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative per il coordinamento e la gestione delle attività.
Art. 7 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione, sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all’educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 1, a decorrere dall’esercizio finanziario regionale 2018, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente al controllo dell’attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia, che dia conto puntualmente dei seguenti elementi informativi:
a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; enti locali e soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti; categorie di cittadini destinatari; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti notificate alla Regione;
b) numero ed individuazione delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all’ articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 3, per aver istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; risorse finanziarie regionali a tal fine impegnate e spese; numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati periodicamente alla Regione; gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli informativi;
c) numero dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 3, comma 4 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;
d) numero dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell’articolo 4 e loro descrizione; istituti scolastici coinvolti; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;
e) impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni ed iniziative disposte dalla legge, apporto delle diverse fonti di finanziamento e ragioni di eventuali variazioni nel tempo;
f) divulgazione resa, in ambito istituzionale e presso l’opinione pubblica, delle informazioni in merito alle azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; difficoltà incontrate nell’attuazione della presente legge e modifiche ed integrazioni della stessa rilevate quali opportune o necessarie;
g) biennalmente, presentazione delle risultanze dell’attività di un valutatore indipendente incaricato dalla Giunta regionale, al quale sono affidate valutazioni in merito allo stato di educazione economica e finanziaria e di comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui alla presente legge.
3. La commissione consiliare competente al controllo dell’attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali vigila sulla puntuale trasmissione della relazione di cui al comma 2, esamina la relazione e ne riferisce al Consiglio regionale, formulando le proprie osservazioni.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede: quanto ad euro 750.000,00 con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata di pari importo; quanto ad euro 250.000,00 con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 07 “Diritto allo studio” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata di pari importo. Contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020 sono ridotte di euro 1.000.000,00 nell’esercizio 2018.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO
Legge regionale 11 maggio 2018, n. 17 (BUR n. 45/2018) – Testo storico

INIZIATIVE REGIONALI DI ACCRESCIMENTO DEL BENESSERE SOCIALE ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 47 della Costituzione e le politiche europee a tutela dei consumatori, nell’esercizio delle competenze regionali in materia di istruzione, formazione e tutela del consumatore di cui all’articolo 117 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui all’articolo 6 dello Statuto, concorre alla crescita della comunità regionale, con la promozione ed il sostegno di iniziative finalizzate all’educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.
Art. 2 - Definizione.
1. Per educazione economica e finanziaria s’intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l’informazione, l’istruzione e una consulenza adeguata ed oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie ed assumere scelte informate.
Art. 3 - Azioni regionali per la promozione dell’educazione economica e finanziaria.
1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, l’università ed altri soggetti pubblici o privati, predispone ed attua progetti di educazione economica e finanziaria di qualità volti al benessere economico dei cittadini, per la realizzazione di programmi di educazione finanziaria coerenti sia con le attuali e potenziali disponibilità di risorse che con le necessità economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza, conformi alle norme tecniche di educazione finanziaria di qualità ISO e UNI.
2. I progetti di educazione economica e finanziaria di qualità di cui al comma 1 sono rivolti a categorie di cittadini definite e sono finalizzati a fornire abilità e strumenti culturali che consentano di:
a) prevenire situazioni problematiche, per la realizzazione di progetti di vita in condizioni di stabilità economica, finanziaria e patrimoniale;
b) valutare la professionalità degli operatori del mercato, riconoscere la qualità della consulenza e delle informazioni fornite, valutare criticamente le offerte di prodotti, in funzione di protezione, investimento, pensione, indebitamento.
3. A tutela dei consumatori e degli utenti, la Regione concede finanziamenti a favore delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 “Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo” e successive modificazioni che istituiscano sportelli informativi di assistenza ai cittadini nelle scelte economiche di indebitamento, protezione assicurativa, investimento, previdenza ed assumano iniziative di miglioramento qualitativo della relazione fra clientela ed istituti di credito.
4. La Regione, attraverso la società Veneto Sviluppo SpA di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive modificazioni, predispone ed attua progetti di informazione e formazione per il consolidamento della strutturazione finanziaria ed il miglioramento della qualità del rapporto con gli istituti di credito, rivolti alle piccole e medie imprese.
5. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l’attuazione delle azioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono stabiliti con provvedimenti della Giunta regionale da approvarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni consiliari competenti.
Art. 4 - Protocollo di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
1. Conformemente all’articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, nell’ambito delle politiche regionali in materia di istruzione e formazione, la Regione sostiene progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, rivolti alla trasmissione agli studenti delle tematiche economiche, finanziarie e del risparmio.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione promuove un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che abbia a contenuto l’attivazione, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, di iniziative di istruzione e formazione sui temi dell’economia, della finanza e del risparmio.
Art. 5 - Settimana regionale dell’economia e del risparmio.
1. In coincidenza con la “Giornata nazionale dell’economia”, la Regione del Veneto istituisce la “Settimana regionale dell’economia e del risparmio”, al fine di promuovere ed organizzare un calendario di manifestazioni ed iniziative idonee a diffondere l’attenzione verso la conoscenza finanziaria ed economica, fra le diverse categorie sociali del Veneto, particolarmente, fra le nuove generazioni.
2. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, definisce con propria deliberazione programmi, iniziative e modalità di organizzazione della Settimana regionale dell’economia e del risparmio.
Art. 6 - Attuazione della legge.
1. Ai fini dell’attuazione delle azioni previste dalla presente legge, la Giunta regionale individua una struttura di coordinamento, definendo altresì le modalità operative per il coordinamento e la gestione delle attività.
Art. 7 - Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta gli effetti conseguiti nella diffusione, sul territorio regionale, di iniziative finalizzate all’educazione economica e finanziaria, rivolte alla cittadinanza, alle scuole di ogni ordine e grado ed alle imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura di coordinamento di cui all’articolo 6, comma 1, a decorrere dall’esercizio finanziario regionale 2018, predispone annualmente una relazione da presentare entro il 31 dicembre alla commissione consiliare competente al controllo dell’attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali in materia, che dia conto puntualmente dei seguenti elementi informativi:
a) numero dei progetti di educazione finanziaria di qualità di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; enti locali e soggetti pubblici e privati coinvolti nella predisposizione ed esecuzione dei progetti; categorie di cittadini destinatari; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate ai cittadini destinatari partecipanti notificate alla Regione;
b) numero ed individuazione delle associazioni iscritte al registro regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 cui siano stati erogati i finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 3, per aver istituito i previsti sportelli informativi di assistenza ai cittadini; risorse finanziarie regionali a tal fine impegnate e spese; numero di accessi agli sportelli informativi registrati dalle associazioni e comunicati periodicamente alla Regione; gradimento espresso in appositi questionari trasmessi periodicamente alla Regione dagli utenti per il servizio offerto dagli sportelli informativi;
c) numero dei progetti di informazione e formazione rivolti alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 3, comma 4 predisposti e realizzati e loro descrizione; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; categorie di piccole e medie imprese destinatarie dei progetti; attrattività esercitata dai progetti ed innalzamento del livello di informazione e formazione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate alle imprese destinatarie partecipanti notificate alla Regione;
d) numero dei progetti scolastici predisposti e realizzati ai sensi dell’articolo 4 e loro descrizione; istituti scolastici coinvolti; risorse finanziarie regionali impegnate e spese al fine della realizzazione dei progetti; innalzamento del livello di istruzione rilevato in ragione delle certificazioni di frequenza e di profitto rilasciate agli studenti destinatari partecipanti notificate alla Regione;
e) impegno finanziario complessivo richiesto dal complesso delle azioni ed iniziative disposte dalla legge, apporto delle diverse fonti di finanziamento e ragioni di eventuali variazioni nel tempo;
f) divulgazione resa, in ambito istituzionale e presso l’opinione pubblica, delle informazioni in merito alle azioni predisposte dalla presente legge ed alla loro realizzazione; difficoltà incontrate nell’attuazione della presente legge e modifiche ed integrazioni della stessa rilevate quali opportune o necessarie;
g) biennalmente, presentazione delle risultanze dell’attività di un valutatore indipendente incaricato dalla Giunta regionale, al quale sono affidate valutazioni in merito allo stato di educazione economica e finanziaria e di comportamenti finanziari consapevoli da parte dei soggetti destinatari delle azioni e delle iniziative di cui alla presente legge.
3. La commissione consiliare competente al controllo dell’attuazione delle leggi regionali ed alla valutazione delle politiche pubbliche regionali vigila sulla puntuale trasmissione della relazione di cui al comma 2, esamina la relazione e ne riferisce al Consiglio regionale, formulando le proprie osservazioni.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede: quanto ad euro 750.000,00 con le risorse allocate nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - Programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata di pari importo; quanto ad euro 250.000,00 con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 07 “Diritto allo studio” - Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata di pari importo. Contestualmente le risorse allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti” - Programma 03 “Altri fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020 sono ridotte di euro 1.000.000,00 nell’esercizio 2018.
Art. 9 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO