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Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)

Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi

Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI (1)

CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: “a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole “, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI




TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI)
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI)
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00
5,00%
5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00
8,00%
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00
10,00%
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00
15,00%
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.



Note

( 1) L’articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 abroga la suddetta legge regionale dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla legge regionale 19/2019 (1° dicembre 2019).


SOMMARIO
Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018) – Testo storico

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI

CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi

Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole: “a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole “, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI




TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI)
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI)
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI
fino a euro 2.000,00
5,00%
5,00% sull'intero importo
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00
8,00%
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00
10,00%
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
oltre euro 6.000,00
15,00%
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00

Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.



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