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Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)
Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi
Sommario
“Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)
- INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI (1)
- CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
- Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
- Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
- CAPO II - Disposizioni finali
- CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI (1)
CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 1 dell’
articolo 15 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole:
“a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole
“, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI) |
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI) |
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
fino a euro 2.000,00
|
5,00%
|
5,00% sull'intero importo
|
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00
|
8,00%
|
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
|
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00
|
10,00%
|
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
|
oltre euro 6.000,00
|
15,00%
|
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00
|
Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.
Note
(
1) L’articolo 4 della
legge regionale 29 maggio 2019, n. 19 abroga la suddetta legge regionale dal giorno di decorrenza degli effetti della rideterminazione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità secondo la disciplina di cui alla legge regionale 19/2019 (1° dicembre 2019).
SOMMARIO
- Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018)
- INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI (1)
-
- CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
-
- Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
- Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
- CAPO II - Disposizioni finali
Sommario
“Legge regionale 7 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018) – Testo storico
- INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
- CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
- Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
- Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
- CAPO II - Disposizioni finali
- CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
1. A decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi sono ridotti secondo le modalità previste al comma 2.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata con criteri di progressività sugli assegni vitalizi dei soggetti con un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF superiore a euro 29.500,00, secondo quanto stabilito dalla tabella A, allegata alla presente legge.
Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
1. A far data dall’effettiva percezione dell’assegno vitalizio, la riduzione prevista dall’articolo 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l’erogazione dell’assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l’assegno vitalizio.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
2. L’articolo 1 si applica anche alla erogazione in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità.
Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 dopo le parole:
“a far parte del Consiglio regionale del Veneto” sono inserite le seguenti parole
“, o entri a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale”.
CAPO II - Disposizioni finali
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
TABELLA A DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 2
RIDUZIONE DELL’ASSEGNO VITALIZIO
VITALIZIO DIRETTO MENSILE
(PER SCAGLIONI) |
ALIQUOTA
(PER SCAGLIONI) |
RIDUZIONE DEI VITALIZI INTERMEDI
COMPRESI NEGLI SCAGLIONI |
fino a euro 2.000,00
|
5,00%
|
5,00% sull'intero importo
|
oltre euro 2.000,00 e fino a euro 4.000,00
|
8,00%
|
euro 100,00 + 8,00% su vitalizio parte eccedente euro 2.000,00
|
oltre euro 4.000,00 e fino a euro 6.000,00
|
10,00%
|
euro 260,00 + 10,00% su vitalizio parte eccedente euro 4.000,00
|
oltre euro 6.000,00
|
15,00%
|
euro 460,00 + 15,00% su vitalizio parte eccedente euro 6.000,00
|
Le aliquote di cui alla tabella A sono maggiorate del quaranta per cento qualora il beneficiario sia titolare di altro assegno vitalizio erogato dal Parlamento Italiano e/o Parlamento Europeo.
SOMMARIO
- Legge regionale 07 febbraio 2018, n. 3 (BUR n. 14/2018) – Testo storico
- INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA INERENTE GLI ASSEGNI VITALIZI
-
- CAPO I - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi
-
- Art. 1 - Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerenti gli assegni vitalizi.
- Art. 2 - Ambito di applicazione della riduzione.
- Art. 3 - Modifica all’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.
- CAPO II - Disposizioni finali