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Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 31 (BUR n. 101/2018)

Armonizzazione dei fondi del personale regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 31 (BUR n. 101/2018)

ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 800, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205 (1)

Art. 1 - Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, nonché ai sensi dell’articolo 12 “Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale”, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e dell’articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato nella sua componente stabile in complessivi euro 20.739.637,32.
2. La parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto, è rideterminato annualmente ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Art. 2 - Armonizzazione del fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato in complessivi euro 8.161.791,93.
Art. 3 - Variazioni quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale.
1. Gli importi individuati all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2 possono essere modificati a seguito di processi di riorganizzazione da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o verso la Regione o altri enti pubblici anche strumentali, ovvero per effetto di rinnovi contrattuali.
Art. 4 - Attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede alla rideterminazione dell’importo unico consolidato di cui all’articolo 1, in attuazione delle specifiche previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicando dall’anno 2018 la disposizione di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), e dall’anno 2019 anche quella dell’articolo 67, comma 2, lettera a), nonché ponendo a carico del bilancio regionale le risorse dei fondi destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.491.502,97 per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 10 “Risorse umane” - Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) La Corte costituzionale con propria sentenza n. 140 del 19 maggio 2020 ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale proposte concernenti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge, atteso che il ricorso proposto “pur identificando i parametri costituzionali e le disposizioni regionali impugnate, risulta generico sulla motivazione delle ragioni della proposizione delle questioni, atteso che si limita a denunciare in modo meramente assertivo la pretesa lesione delle competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordinamento civile da cui la assoluta genericità delle censure progettate”.
Con ricorso n. 85/2018 (G.U. - 1ª Serie Speciale n. 4/2019) il Governo aveva impugnato avanti alla Corte costituzionale la legge regionale in questione, con la quale si dettano disposizioni volte alla progressiva armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio, fra personale del comparto e dirigenziale delle Province e Città metropolitana transitato nei ruoli regionali e personale già in servizio nei ruoli della Giunta regionale.
Il Governo rilevava, con riferimento alla fattispecie considerata, che dettare disposizioni in materia di fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale degli enti presso cui il predetto personale è transitato implica il conformarsi a parametri, indicativi di situazioni di virtuosità finanziaria, che devono essere definiti in apposito DPCM , allo stato non ancora approvato ed in mancanza del quale l’intervento del legislatore regionale, in assenza della necessaria cornice di regolazione in materia di contrattazione integrativa che tutte le pubbliche amministrazioni devono rispettare, confligge da un lato con l'art. 117, comma secondo, lett. l), della Costituzione (che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile) e dall’altro genera un contrasto con il principio di eguaglianza fra i cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione (in quanto il personale delle altre pubbliche amministrazioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti).


SOMMARIO
Legge regionale 04 ottobre 2018, n. 31 (BUR n. 101/2018) – Testo storico

ARMONIZZAZIONE DEI FONDI DEL PERSONALE REGIONALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 800, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205

Art. 1 - Armonizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, nonché ai sensi dell’articolo 12 “Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale”, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010” e dell’articolo 27, comma 4, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”””, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale della Città metropolitana di Venezia e delle altre province transitato nei ruoli della Regione, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato nella sua componente stabile in complessivi euro 20.739.637,32.
2. La parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale afferente all’area del comparto, è rideterminato annualmente ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.
Art. 2 - Armonizzazione del fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale.
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato del personale della Giunta regionale con qualifica dirigenziale, alla data del 1° gennaio 2018 è determinato in complessivi euro 8.161.791,93.
Art. 3 - Variazioni quantitative dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale della Giunta regionale.
1. Gli importi individuati all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 2 possono essere modificati a seguito di processi di riorganizzazione da cui conseguano il trasferimento di funzioni da o verso la Regione o altri enti pubblici anche strumentali, ovvero per effetto di rinnovi contrattuali.
Art. 4 - Attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018.
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, procede alla rideterminazione dell’importo unico consolidato di cui all’articolo 1, in attuazione delle specifiche previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, applicando dall’anno 2018 la disposizione di cui all’articolo 67, comma 2, lettera b), e dall’anno 2019 anche quella dell’articolo 67, comma 2, lettera a), nonché ponendo a carico del bilancio regionale le risorse dei fondi destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
Art. 5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.491.502,97 per ciascuno degli esercizi 2018-2019-2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Programma 10 “Risorse umane” - Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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