crv_sgo_leggi

Legge regionale 8 febbraio 2018, n. 4 (BUR n. 14/2018)

Rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Legge regionale 08 febbraio 2018, n. 4 (BUR n. 14/2018) (Abrogata)

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1


Legge abrogata dall’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2019, n. 8


SOMMARIO
Legge regionale 08 febbraio 2018, n. 4 (BUR n. 14/2018)- Testo storico

RIDETERMINAZIONE DEL TERMINE DI VALIDITÀ DEL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO REGIONALE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, n. 1

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 , è rideterminata al 10 febbraio 2019.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l’articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
Art. 2 - Norma di abrogazione.
1. L’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4 “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca” è abrogato.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO