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Legge regionale 6 giugno 2019, n. 20 (BUR n. 62/2019)

Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 'Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto' e successive modificazioni

Legge regionale 06 giugno 2019, n. 20 (BUR n. 62/2019) (Novellazione)

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .


SOMMARIO
Legge regionale 06 giugno 2019, n. 20 (BUR n. 62/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 1 - Modifiche dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” e successive modificazioni.
1. Al comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , dopo le parole: “e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “nonché delle dipendenze alberghiere degli alberghi diffusi”.
2. Dopo il comma 4, dell’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Per gli alberghi diffusi, fatta salva la destinazione abitativa delle dipendenze alberghiere, la destinazione d’uso turistico-ricettiva è obbligatoria esclusivamente per l’edificio principale.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



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