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Legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 (BUR n. 62/2019)

Iniziative a sostegno della Candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Legge regionale 06 giugno 2019, n. 21 (BUR n. 62/2019)

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Art. 1 - Candidatura UNESCO.
1. Ai fini della candidatura a patrimonio dell’UNESCO del sito “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio. L’adozione del disciplinare tecnico è preceduta da adeguate forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di Treviso.
2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 2.
2 bis. Fino all’approvazione della variante di adeguamento di cui al comma 2, non sono consentiti interventi di trasformazione, nonché miglioramenti e ricomposizioni fondiarie che risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico di cui al comma 1. ( 1)
3. I comuni, ai fini dell’adeguamento, recepiscono le prescrizioni dettate dal disciplinare di cui al comma 1 e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, operano direttamente, prevalendo su disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.
Art. 2 - Procedure per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. (2)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1:
a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all’ articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all’ articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà;
b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’ articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
2. Le varianti di cui al comma 1, lettere a) e b), diventano efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel sito internet del comune.
3. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del piano ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
4. Eventuali varianti al Piano degli Interventi (PI) sono approvate secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell’ articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Note

( 1) Comma inserito da comma 1 art. 1 legge regionale 03 luglio 2020, n. 26 .
( 2) Vedi art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 , con il quale si assegnano contributi ai Comuni delle Colline di Conegliano e Valdobbiadene ricadenti in “core zone” e “buffer zone” per la redazione di varianti urbanistiche di adeguamento degli strumenti urbanistici ai valori paesaggistici riconosciuti dall’UNESCO.


SOMMARIO
Legge regionale 06 giugno 2019, n. 21 (BUR n. 62/2019) – Testo storico

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA UNESCO DELLE COLLINE DEL PROSECCO DI CONEGLIANO E VALDOBBIADENE

Art. 1 - Candidatura UNESCO.
1. Ai fini della candidatura a patrimonio dell’UNESCO del sito “Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio provvedimento, il disciplinare tecnico allo scopo di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ed i regolamenti edilizi ai valori riconosciuti dall’UNESCO di valorizzazione del paesaggio. L’adozione del disciplinare tecnico è preceduta da adeguate forme di consultazione con i comuni interessati e la Provincia di Treviso.
2. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 2.
3. I comuni, ai fini dell’adeguamento, recepiscono le prescrizioni dettate dal disciplinare di cui al comma 1 e, tenuto conto delle specificità territoriali, approvano apposite norme secondo gli indirizzi contenuti nel medesimo disciplinare.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, le disposizioni contenute nel disciplinare tecnico, operano direttamente, prevalendo su disposizioni contrastanti contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi.
Art. 2 - Procedure per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1:
a) i comuni non dotati di piano di assetto del territorio (PAT), in deroga al divieto di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, approvano la variante al piano regolatore generale secondo la procedura di cui all’articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà;
b) i comuni dotati di PAT approvano la variante urbanistica secondo la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
2. Le varianti di cui al comma 1, lettere a) e b), diventano efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nel sito internet del comune.
3. Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all’ente competente all’approvazione del piano ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
4. Eventuali varianti al Piano degli Interventi (PI) sono approvate secondo la procedura di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ; i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni sono ridotti della metà.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


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