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Legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 (BUR n. 69/2019)

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese

Sommario: Legge Regionale 24/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 (BUR n. 69/2019) (Novellazione)

LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI TARTUFICOLTURA, USI CIVICI, AGRICOLTURA, CACCIA, COMMERCIO E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “con decreto del Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione”.
2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono sostituite dalle seguenti:
omissis ( 1)
3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 dopo le parole: “segnalati dalle” è inserita la seguente: “tre”.
4. Il primo capoverso del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è sostituito dal seguente: “Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.”.
5. Al terzo capoverso del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “Con lo stesso decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con la stessa deliberazione”.
6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 la parola: “quinquennale” è sostituita dalla seguente: “decennale”.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 “Norme in materia di usi civici”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “La Regione, a seguito dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvede” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a seguito dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvedono”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “di diritto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “di diritto privato”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all’articolo 9,” sono soppresse e le parole: “al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia di usi civici”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente in materia di usi civici” e le parole: “, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico” sono soppresse.
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. L’ articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
Art. 5 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’ articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile” sono sostituite dalle seguenti: “anche in forma associata”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 dopo le parole: “mediante concessione” sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”, le parole: “delle terre” sono sostituite dalle seguenti: “dei beni” e le parole: “le terre stesse sono destinate” sono sostituite dalle seguenti: “i beni stessi sono destinati”.

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 6 - Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
omissis ( 3)
Art. 7 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
1. Dopo la lettera i bis) del comma 3 dell’ articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunte le seguenti:
omissis ( 4)
Art. 8 - Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”.
1. Dopo l’ articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 è inserito il seguente:
omissis ( 5)

CAPO IV - Disposizioni in materia di caccia

Art. 9 - Modifiche dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 2 dell’ articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
omissis ( 7)

CAPO V - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

Art. 10 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: “onere aggiuntivo calcolato” sono inserite le seguenti: “sulla superficie lorda di pavimento,”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono aggiunte le parole: “La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi

Art. 11 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio Vetro artistico di Murano”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia”.
Art. 12 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia”.

CAPO VII - Disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese

Art. 13 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunto il seguente:
omissis ( 8)
Art. 14 - Modifica all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “e ad operazioni di riassicurazione del credito” sono inserite le seguenti: “e ad altre forme tecniche di garanzia”.
Art. 15 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “per la concessione di finanziamenti agevolati” sono aggiunte le seguenti: “o di garanzie finanziarie”.

CAPO VIII - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”

Art. 16 - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.
1. L’ articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 si interpreta nel senso che la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI) può riguardare tutte le possibili forme tecniche di garanzia alle PMI tra cui la garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione, anche attraverso i confidi.

CAPO IX - Ulteriori disposizioni in materia di caccia, riordino enti e tutela della flora

Art. 17 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento ed allenamento di falchi per l’esercizio venatorio”.
1. Alla lettera a) del comma 3 ter dell’ articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 dopo le parole: “della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inserite le parole: “, fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento” e sono soppresse le parole: “di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive”.
Art. 18 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio.
1. Per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all’esito della ricognizione, la Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le competenze secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Nelle more della ricognizione e della ridefinizione delle competenze nonché della adozione del disegno di legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell’Agenzia “Veneto Agricoltura”, per la durata massima di un anno dalla nomina, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno. Al Commissario compete, salvo che sia investito di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali già remunerati, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari a quello del direttore dell’Agenzia “Veneto Agricoltura”, correlato al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.
4. Gli organi dell’Agenzia “Veneto Agricoltura” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 3.
Art. 19 - Inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi”.
1. Dopo l’ articolo 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è inserito il seguente:
omissis ( 9)

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 20 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 21 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Testo riportato alle lett. a) e b) del comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 .
( 2) Testo riportato all’art. 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 .
( 3) Articolo abrogato da lett. b) comma 1 art. 5 della legge regionale 18 giugno 2024, n. 14 .
( 4) Testo riportato dopo la lett. i bis) del comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 .
( 5) Testo riportato dopo l’art. 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 .
( 6) Testo riportato al comma 2 dell’art. 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 7) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 8) Testo riportato dopo il comma 2 dell’art. 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 .
( 9) Testo riportato dopo l’art. 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 24/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 28 giugno 2019, n. 24 (BUR n. 69/2019) (Novellazione) – Testo storico

LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI TARTUFICOLTURA, USI CIVICI, AGRICOLTURA, CACCIA, COMMERCIO E PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi”.
1. Al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “con decreto del Presidente” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazione”.
2. Le lettere a) e b) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono sostituite dalle seguenti:
“a) il direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato che la presiede;
b) un funzionario esperto in materia della struttura regionale competente;”.
3. Alla lettera c) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 dopo le parole: “segnalati dalle” è inserita la seguente: “tre”.
4. Il primo capoverso del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 è sostituito dal seguente: “Un dipendente della struttura regionale competente in materia esercita la funzione di segretario della commissione.”.
5. Al terzo capoverso del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 le parole: “Con lo stesso decreto” sono sostituite dalle seguenti: “Con la stessa deliberazione”.
6. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 la parola: “quinquennale” è sostituita dalla seguente: “decennale”.

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1994, n. 3 “Norme in materia di usi civici”

Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Al comma 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “La Regione, a seguito dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvede” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni ovvero le amministrazioni separate dei beni di uso civico, a seguito dell’accertamento di cui all’articolo 4, provvedono”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 bis della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “di diritto pubblico” sono sostituite dalle seguenti: “di diritto privato”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “nel rispetto del piano di utilizzo, di cui all’articolo 9,” sono soppresse e le parole: “al Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana” sono sostituite dalle seguenti: “alla struttura regionale competente in materia di usi civici”.
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “Il Dirigente generale del Dipartimento per le foreste e l’economia montana” sono sostituite dalle seguenti: “La struttura regionale competente in materia di usi civici” e le parole: “, in conformità del piano di utilizzo delle terre di uso civico” sono soppresse.
Art. 4 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Utilizzo dei beni di uso civico.
1. I beni di uso civico devono essere utilizzati secondo la loro vocazione naturale, valorizzando le relative funzioni di produzione agro-silvo-pastorale, nonché di salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, garantendo comunque il soddisfacimento dei diritti essenziali di uso civico delle collettività titolari degli stessi.
2. I comuni e le amministrazioni separate dei beni di uso civico gestiscono e utilizzano i propri beni silvo-pastorali di uso civico in conformità ai piani economici di riassetto forestale approvati ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale 19 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”.”.
Art. 5 - Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibile” sono sostituite dalle seguenti: “anche in forma associata”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 dopo le parole: “mediante concessione” sono aggiunte le seguenti: “anche ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228”, le parole: “delle terre” sono sostituite dalle seguenti: “dei beni” e le parole: “le terre stesse sono destinate” sono sostituite dalle seguenti: “i beni stessi sono destinati”.

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura

Art. 6 - Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 le parole: “di progetti” sono sostituite dalle seguenti: “di piani di impianto”.
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 60 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 sono sostituiti dai seguenti:
“2. Ai fini di cui al comma 1, la Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, in conformità alle proprie finalità istituzionali di salvaguardia delle biodiversità vegetali di interesse naturalistico, contribuisce all’esecuzione di piani d’impianto di essenze arboree ed arbustive autoctone da parte di comuni singoli ed associati, sia in aree verdi comunali che in aree private, attraverso la fornitura gratuita di materiale di propagazione di origine certificata.
3. L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario è incaricata di formulare le linee guida per la redazione dei piani di impianto a cura dei comuni singoli ed associati, in relazione alle finalità di cui al comma 1.
4. I comuni singoli ed associati interessati presentano all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, nei termini e secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia, i piani d’impianto di cui al comma 2.
5. Le modalità di assegnazione del materiale vivaistico sono definite dalla Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, che riferisce annualmente alla Giunta regionale in ordine al numero di istanze pervenute ed ai piani finanziati.”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
1. Dopo la lettera i bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunte le seguenti:
“i ter) legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”, articolo 57, comma 2, lettera a);
i quater) legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”, articolo 3, comma 2.”.
Art. 8 - Inserimento di articolo nella legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 “Iniziative comunitarie e regionali di sviluppo rurale”.
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 21 è inserito il seguente:
“Art. 4 bis - Disposizioni per la partecipazione degli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020.
1. Allo scopo di promuovere l’ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture e delle attrezzature delle aziende agricole annesse, gli istituti di istruzione superiori e professionali del settore agrario con sede nella Regione del Veneto, ai soli fini della partecipazione alle misure del Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono equiparati agli imprenditori agricoli professionali.”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di caccia

Art. 9 - Modifiche dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Il comma 2 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
“2. A tal fine la Giunta regionale, valutata l’ammissibilità dei progetti, eroga le risorse di cui al comma 1 in base ai seguenti criteri:
a) una quota pari al 30 per cento, da ripartire tra le associazioni venatorie di cui al comma 1 in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre dell’anno precedente ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
b) una quota pari al 70 per cento, da ripartire sulla base della valutazione delle iniziative realizzate da ciascuna associazione venatoria di cui al comma 1, tenendo conto della tipologia e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale, valutate secondo i criteri definiti preventivamente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è inserito il seguente:
“2 bis. Le spese relative alle quote ripartite come previsto dal comma 2, lettere a) e b) devono essere rendicontate entro il termine stabilito dal bando.”.

CAPO V - Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”

Art. 10 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 dopo le parole: “onere aggiuntivo calcolato” sono inserite le seguenti: “sulla superficie lorda di pavimento,”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono aggiunte le parole: “La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di qualità dei prodotti e dei servizi

Art. 11 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 “Marchio Vetro artistico di Murano”.
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia”.
Art. 12 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 “Marchio e incentivi per la tutela e la produzione di imbarcazioni in legno tipiche e tradizionali della laguna di Venezia”.
1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1996, n. 1 le parole: “con decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “con decreto del dirigente della struttura regionale competente per materia”.

CAPO VII - Disposizioni in materia di strumenti finanziari regionali per le imprese

Art. 13 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al fondo vincolato per la concessione di garanzie alle imprese di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “e ad operazioni di riassicurazione del credito” sono inserite le seguenti: “e ad altre forme tecniche di garanzia”.
Art. 15 - Modifica all’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.
1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “per la concessione di finanziamenti agevolati” sono aggiunte le seguenti: “o di garanzie finanziarie”.

CAPO VIII - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”

Art. 16 - Interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 “Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese”.
1. L’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 si interpreta nel senso che la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese (PMI) può riguardare tutte le possibili forme tecniche di garanzia alle PMI tra cui la garanzia diretta, la controgaranzia e la riassicurazione, anche attraverso i confidi.

CAPO IX - Ulteriori disposizioni in materia di caccia, riordino enti e tutela della flora

Art. 17 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento ed allenamento di falchi per l’esercizio venatorio”.
1. Alla lettera a) del comma 3 ter dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 dopo le parole: “della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inserite le parole: “, fatta eccezione per la esecuzione di piani di abbattimento” e sono soppresse le parole: “di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive”.
Art. 18 - Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto operanti nel settore idraulico-forestale e difesa del territorio.
1. Per migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi della Regione del Veneto nel settore idraulico-forestale e della difesa del suolo, anche in relazione a calamità naturali che incidono in modo trasversale sul territorio, la Giunta regionale provvede alla ricognizione delle competenze degli uffici, degli enti e società regionali attualmente operanti nella materia suddetta ai fini della riorganizzazione delle competenze stesse e della massima concentrazione in un unico soggetto in funzione della ottimizzazione delle risorse e della semplificazione istituzionale e operativa.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, salvo proroga di pari periodo, all’esito della ricognizione, la Giunta adotta un disegno di legge di riordino delle competenze degli uffici, degli enti e delle società regionali redistribuendo le competenze secondo quanto previsto dal comma 1.
3. Nelle more della ricognizione e della ridefinizione delle competenze nonché della adozione del disegno di legge, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione dell’Agenzia “Veneto Agricoltura”, per la durata massima di un anno dalla nomina, prorogabile per un ulteriore periodo massimo di un anno. Al Commissario compete, salvo che sia investito di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali già remunerati, un compenso, a carico dell’ente strumentale commissariato, pari a quello del direttore dell’Agenzia “Veneto Agricoltura”, correlato al periodo di effettivo svolgimento dell’incarico.
4. Gli organi dell’Agenzia “Veneto Agricoltura” in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 3.
Art. 19 - Inserimento di articolo nella legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 “Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e disciplina della raccolta dei funghi”.
1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è inserito il seguente:
“Art. 7 ter - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le disposizioni attuative inerenti l’applicazione dell’articolo 7 bis, individuando, in particolare, le specie il cui utilizzo rientra nelle antiche consuetudini locali di raccolta e di trasformazione di prodotti alimentari nonché i rispettivi limiti quantitativi atti a soddisfare il bisogno familiare.”.

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 20 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 21 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO