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Legge regionale 16 luglio 2019, n. 25 (BUR n. 80/2019)
Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
Sommario
“Legge regionale 16 luglio 2019, n. 25 (BUR n. 80/2019) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME PER INTRODURRE L’ISTITUTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI O RIMOZIONE DEGLI EFFETTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)
Legge abrogata per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2021
Note
(
1) La Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2021 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, diretta o in via consequenziale, della intera legge della Regione Veneto 16 luglio 2019, n. 25 recante “Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative” in quanto introduce una disciplina del procedimento sanzionatorio derogatoria rispetto a quella definita dal legislatore statale con la legge 689 del 1981: in altri termini la Corte ha ritenuto che se la valutazione del legislatore regionale sottesa alla disciplina introdotta, non è "sfornita di plausibilità" e che "questa Corte non può che cedere il passo alla discrezionalità del legislatore, in questo caso regionale, nell’individuazione dei meccanismi sanzionatori che meglio garantiscano, secondo le (non irragionevoli) valutazioni del legislatore medesimo, la tutela degli interessi sottostanti alle norme amministrativamente sanzionate”, peraltro, nel caso di specie, ha ritenuto che la legge vada annullata perché viola, per la sua indeterminatezza e la delega in bianco data alla Giunta per la sua integrazione ed attuazione, il principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo comma della Costituzione; in altri termini , per come è redatta, non soddisfa la esigenza di una predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio e ciò può risolversi in forme di abuso che si sostanziano non solo nell'arbitrario esercizio del potere sanzionatorio ma anche nel suo arbitrario non esercizio.
Il Governo con ricorso n. 101/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2019) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1 comma 1 e comma 2 e all’articolo 4 per illegittimità derivata, per violazione, anche mediante violazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli articoli 3, 25 e 97 della Costituzione
Il testo della presente legge regionale è comunque riportato nella sezione testo storico.
Il Governo con ricorso n. 101/2019 (G.U. 1ª serie speciale n. 44/2019) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1 comma 1 e comma 2 e all’articolo 4 per illegittimità derivata, per violazione, anche mediante violazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli articoli 3, 25 e 97 della Costituzione
Il testo della presente legge regionale è comunque riportato nella sezione testo storico.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 16 luglio 2019, n. 25 (BUR n. 80/2019) - Testo storico”
S O M M A R I O
NORME PER INTRODURRE L’ISTITUTO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI O RIMOZIONE DEGLI EFFETTI NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO SANZIONI AMMINISTRATIVE (1)
Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. Nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie di competenza esclusiva della Regione, nessun provvedimento sanzionatorio può essere irrogato se prima non sia consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede, secondo le modalità e nei termini definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti da assumere, sentita la competente commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione alla tipologia della violazione e agli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano; alla Giunta regionale compete altresì, e con le stesse modalità, individuare le fattispecie per le quali non è possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità ad opera dell’autore o dell’obbligato in solido degli effetti della azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa.
3. In sede di accertamento delle violazioni individuate ai sensi del comma 2, è definito il termine per provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti o alla rimozione degli effetti.
4. La regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti non può essere reiterata per un comportamento che ne è già stato oggetto nei tre anni precedenti alla data dell’accertamento della violazione.
5. Decorso inutilmente il termine come definito ai sensi del comma 2 è adottato il provvedimento sanzionatorio.
6. I Comuni, le Province e la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo ad essi conferite dalla Regione, si conformano alle disposizioni recate dalla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede, secondo le modalità e nei termini definiti dalla Giunta regionale con propri provvedimenti da assumere, sentita la competente commissione consiliare, entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in relazione alla tipologia della violazione e agli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano; alla Giunta regionale compete altresì, e con le stesse modalità, individuare le fattispecie per le quali non è possibile ricorrere alla regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti, attesa la non sanabilità ad opera dell’autore o dell’obbligato in solido degli effetti della azione od omissione costituente la violazione sanzionata in via amministrativa.
3. In sede di accertamento delle violazioni individuate ai sensi del comma 2, è definito il termine per provvedere alla regolarizzazione degli adempimenti o alla rimozione degli effetti.
4. La regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti non può essere reiterata per un comportamento che ne è già stato oggetto nei tre anni precedenti alla data dell’accertamento della violazione.
5. Decorso inutilmente il termine come definito ai sensi del comma 2 è adottato il provvedimento sanzionatorio.
6. I Comuni, le Province e la Città metropolitana di Venezia, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo ad essi conferite dalla Regione, si conformano alle disposizioni recate dalla presente legge.
Art. 2 - Norma di rinvio.
1. Fatto salvo quanto disposto dalla legislazione statale in materia, la disciplina di cui alla presente legge si applica altresì nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative, sanzionate in via amministrativa, in materie le cui funzioni amministrative sono oggetto di delega alla Regione da parte dello Stato.
Art. 3 - Norma transitoria.
1. I procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” così come vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Norma di abrogazione.
1. È abrogato l’articolo 2 bis della
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 come introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della
legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 .
2. L’abrogazione dell’istituto della diffida amministrativa di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , come introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 decorre nei suoi effetti, per le diverse materie di cui alla presente legge, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del rispettivo provvedimento di cui all’articolo 1.
2. L’abrogazione dell’istituto della diffida amministrativa di cui all’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , come introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 decorre nei suoi effetti, per le diverse materie di cui alla presente legge, dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del rispettivo provvedimento di cui all’articolo 1.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Con sentenza n. 5/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge.
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