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Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019)

Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia

Sommario: Legge Regionale 29/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) (Novellazione)

LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO, PARCHI, TRASPORTO PUBBLICO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CAVE E MINIERE, TURISMO E SERVIZI ALL’INFANZIA (1)

CAPO I - Modifiche di leggi regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi

Art. 1 - Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
1. L’ articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 2)
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. La rubrica dell’ articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituita dalla seguente: “Valutazione ambientale strategica (VAS)”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti:
omissis ( 3)
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’ articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 4)
Art. 4 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 4 dell’ articolo 14, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , la parola: “duecentoquaranta” è sostituita con la parola: “centoventi”.
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’ articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 5)
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’ articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 6)
Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009”.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il comma 8 dell’ articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 7)
2. Al comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “La costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento o il cambio d’uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali previste dall’articolo 31”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 11 dell’ articolo 23, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “abbiano carattere” è soppressa la parola: “meramente”.
Art. 10 - Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente:
omissis ( 8)
2. Il comma 2 bis dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificato dal comma 1, non si applicano ai procedimenti dei progetti strategici regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali continua a trovare applicazione la normativa previgente.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. (9)
1. Dopo l’ articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 10)
Art. 12 - Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “dall’ispettorato regionale dell’agricoltura (IRA)” sono sostituite dalle seguenti: “dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono inseriti i seguenti:
omissis ( 11)
3. Il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 12)
4. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dopo il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 13)
6. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 14)
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’ articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:
omissis ( 15)
Art. 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Alla lettera b), del comma 1 dell’ articolo 4, della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , la parola: “nonché” è sostituita con la parola: “o”.
Art. 15 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “edifici esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura”.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 2 dell’ articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo le parole: “zona territoriale omogenea propria” sono aggiunte le seguenti: “; nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato l’ampliamento”.
Art. 17 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’ articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo le parole: “patrimonio edilizio esistente” sono aggiunte le seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 6 dell’ articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 , la parola: “adozione” è sostituita dalla parola: “approvazione”.
Art. 19 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “agli interventi del comma 1, che possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici o di superficie previsti” sono sostituite dalle seguenti: “agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti”.
Art. 20 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”. (16)
1. Dopo l’ articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” è aggiunto il seguente:
omissis ( 17)

CAPO II - Modifiche di leggi regionali in materia di trasporto pubblico

Art. 21 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , le parole: “sette giorni” sono sostituite dalle parole: “un giorno”.
Art. 22 - Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. L’ articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 18)
2. Al comma 4 dell’ articolo 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , la parola: “dieci” è sostituita con la parola: “quindici”.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine all’applicazione degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , continua ad applicarsi la normativa previgente solo se più favorevole all’utente.
Art. 23 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “alla lettera b) dei commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”.
Art. 24 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , è inserito il seguente:
omissis ( 19)
Art. 25 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
1. I commi 1 e 2 dell’ articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , sono abrogati.

CAPO III - Modifiche di leggi regionali in materia di lavori pubblici

Art. 26 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 bis, dell’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è così sostituito:
omissis ( 20)
Art. 27 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2, dell’ articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , le parole: “novanta” sono sostituite dalle parole: “sessanta” e dopo le parole: “ad essa relative” sono aggiunte le parole: “; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali”.
Art. 28 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , le parole: “non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali” sono soppresse.
2. L’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - Modifiche di leggi regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti

Art. 29 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Il comma 9 dell’ articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 21)
Art. 30 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , le parole: “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “direttore di area competente”.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Il comma 8 dell’ articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 22)
Art. 32 - Modifiche degli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Le lettere a) e d) del comma 4 dell’ articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono abrogate.
2. Al comma 4 dell’ articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono soppresse le parole da: “I componenti esperti” a: “procedura di VIA.”.
3. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , le parole: “da quattro componenti” sono sostituite dalle parole: “da cinque componenti”.
4. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , è sostituita dalla seguente:
omissis ( 23)
5. I commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono abrogati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , introdotte dal presente articolo, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge anche ai procedimenti in corso.

CAPO V- Modifiche di leggi regionali in materia di cave e miniere

Art. 33 - Abrogazione dell’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. L’ articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è abrogato con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 e le relative funzioni sono riallocate in capo alla Regione.
2. Nelle more della definizione da parte della Giunta regionale del provvedimento di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di polizia mineraria di cui all’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 34 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. All’ articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: “si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste” sono sostituite con le parole: “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””;
b) il comma 9 bis è così sostituito: “9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.”;
c) al comma 9 quater, ovunque ricorrano, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”;
d) al comma 9 quinquies, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”.
Art. 35 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private” sono aggiunte le parole: “, non costituenti rifiuto”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ove la coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private”.
Art. 36 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “industrialmente utilizzabile” sono aggiunte le parole: “e non costituente rifiuto,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “industrialmente utilizzabile” sono aggiunte le parole: “e non costituente rifiuto,”.
Art. 37 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. La lettera g) del comma 2 dell’ articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è soppressa.
Art. 38 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. In capo al comma 5 dell’ articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , sono inserite le seguenti parole: “Ove non trovi applicazione l’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
Art. 39 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Dopo il comma 4 dell’ articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è inserito il seguente:
omissis ( 24)
Art. 40 - Ulteriori modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Alla lettera g) del comma 4 dell’ articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
3. Al comma 3 dell’ articolo 20 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
4. Ai commi 2 e 3 dell’ articolo 21 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
5. Al comma 2 dell’ articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la parola: “Regione” è sostituita con le parole: “struttura regionale competente”.
6. Ai commi 1 e 4 dell’ articolo 27 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la parola: “Regione” è sostituita con le parole: “struttura regionale competente”.
7. Al comma 1 e 3 dell’ articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
8. All’ articolo 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
omissis ( 25)
9. Il comma 4 dell’ articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è così sostituito:
omissis ( 26)

CAPO VI - Modifiche a leggi regionali in materia di turismo

Art. 41 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Al comma 5 dell’ articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.” sono sostituite dalle seguenti: “Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai comuni nei propri strumenti urbanistici.”.
Art. 42 - Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , dopo le parole: “12 bis” sono aggiunte le seguenti parole: “lettere a), b) e c)” e dopo le parole: “attività connesse” sono aggiunte le parole: “, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
Art. 43 - Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo l’ articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 27)
Art. 44 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
1. Dopo l’ articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 , è inserito il seguente:
omissis ( 28)

CAPO VII - Modifica della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”

Art. 45 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente:
omissis ( 29)
Art. 46 - Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente:
omissis ( 30)

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 47 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 48 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Con ricorso n. 102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale n. 55 del 31 dicembre 2012, contenente Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive. In particolare quanto all’art. 40 bis, contenente «Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio», il governo censura la disposizione che prevede l'esenzione, a certe condizioni, del pagamento del contributo di costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio, per violazione della disciplina relativa al contributo di costruzione contenuta negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo unico dell'edilizia”, norme che costituiscono principi fondamentali nella materia “governo del territorio”, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Per quanto concerne invece l’art. 6 bis introdotto nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del «silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché con il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte Costituzionale:
a) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 bis limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, a seguito di variante urbanistica, con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40 bis;
b) ha riconosciuto legittimo il comma 5 dell’art. 40 bis, che prevede la gratuità per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile laddove sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carico urbanistico, in quanto l’obbligo di corresponsione del contributo, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, e ciò anche nel caso particolare di cambio di destinazione d’uso;
c) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 bis, riconoscendo che la norma incide in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, e compromettendo le finalità di semplificazione ed efficienza del procedimento, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
( 2) Testo riportato all’art. 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
( 3) Testo riportato dopo comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 4) Testo riportato dopo art. 7 della legge regionale 23 aprile 2004. n. 11.
( 5) Testo riportato dopo art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 6) Testo riportato dopo art. 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 7) Testo riportato dopo comma 8 dell’art. 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 8) Testo riportato dopo comma 1 dell’art. 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 9) Con ricorso n. 102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 della presente legge, che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 contenente Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive. In particolare quanto all’art. 40 bis, contenente «Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio», il governo censura la disposizione che prevede l'esenzione, a certe condizioni, del pagamento del contributo di costruzione nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso di immobili funzionali alla conservazione della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio, per violazione della disciplina relativa al contributo di costruzione contenuta negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 “Testo unico dell'edilizia”, norme che costituiscono principi fondamentali nella materia “governo del territorio”, ponendosi così in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte Costituzionale:
a) ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo con riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40 bis limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso, a seguito di variante urbanistica, con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40 bis;
b) ha riconosciuto legittimo il comma 5 dell’art. 40 bis, che prevede la gratuità per il cambio di destinazione d’uso dell’immobile laddove sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carico urbanistico, in quanto l’obbligo di corresponsione del contributo, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, è legato al maggior carico urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio, e ciò anche nel caso particolare di cambio di destinazione d’uso.
( 10) Testo riportato dopo art. 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 11) Testo riportato dopo comma 3 bis dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2019, n. 29 .
( 12) Testo riportato al comma 5 quinquies dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 13) Testo riportato dopo comma 5 quinquies dell’art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 14) Testo riportato dopo comma 7 bis dell’art. 44 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 .
( 15) Testo riportato dopo art. 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 .
( 16) Con ricorso n. 102/2019 (G.U. 1ª prima serie speciale n. 45/2019) sono stati impugnati dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale gli articoli 11 e 20 della presente legge, che hanno inserito, rispettivamente, l’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e l’ art. 6 bis, nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 contenente Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive. In particolare per quanto concerne l’art. 6 bis introdotto nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , l’impugnativa del governo ravvede un contrasto con l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del procedimento davanti allo sportello unico, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica la regola del «silenzio assenso», con conseguente violazione dell'art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché con il secondo comma, lettera e) del medesimo art. 117, della Costituzione, che assegna allo Stato la competenza in materia di tutela della concorrenza.
Con sentenza n. 247 del 2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 49/2020), la Corte Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza delle questioni sollevate dal Governo ed ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6 bis, riconoscendo che la norma incide in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, e compromettendo le finalità di semplificazione ed efficienza del procedimento, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.
( 17) Testo riportato dopo art. 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 .
( 18) Testo riportato all’art. 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 19) Testo riportato dopo comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 .
( 20) Testo riportato al comma 1 bis dell’art. 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 21) Testo riportato al comma 9 dell’art. 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
( 22) Testo riportato al comma 8 dell’art. 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 23) Testo riportato alla lett. f) del comma 5 dell’art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 24) Testo riportato dopo comma 4 dell’art. 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 25) Testo riportato dopo comma 1 dell’art. 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 26) Testo riportato al comma 4 dell’art. 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 27) Testo riportato dopo art. 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
( 28) Testo riportato dopo art. 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 .
( 29) Testo riportato dopo comma 2 dell’art. 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .
( 30) Testo riportato dopo comma 2 dell’art. 29 legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 29/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 (BUR n. 83/2019) (Novellazione) – Testo storico

LEGGE REGIONALE DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2018 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO, PARCHI, TRASPORTO PUBBLICO, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, CAVE E MINIERE, TURISMO E SERVIZI ALL’INFANZIA

CAPO I - Modifiche di leggi regionali in materia di governo del territorio e paesaggio e parchi

Art. 1 - Modifica dell’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
1. L’articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 , è sostituito dal seguente:
“Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza.
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o interventi strutturali su coperture di edifici esistenti, in caso di installazione di impianti tecnologici che necessitano di interventi di manutenzione programmata, devono prevedere nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo, idonee misure preventive e protettive che consentano l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. La manutenzione programmata degli impianti tecnologici è quella regolamentata da norme di legge, norme di buona tecnica o manuali di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore.
2. Le misure di sicurezza, atte a consentire l’accesso alla copertura per il transito dell’operatore in sicurezza, fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, costituisce condizione ostativa all’inizio dei lavori. La mancata o difforme realizzazione delle misure preventive e protettive previste nel progetto costituisce causa ostativa ai fini dell’agibilità dell’edificio.
4. Per le finalità del comma l, la Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive.
5. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi al presente articolo e alle istruzioni tecniche contenute nel provvedimento di cui al comma 4.
6. Il presente articolo non si applica alle istanze di titolo abilitativo già presentate alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 4.
7. Le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento di Giunta di cui al comma 4 e non sono subordinate all’adeguamento dei regolamenti edilizi comunali.”.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituita dalla seguente: “Valutazione ambientale strategica (VAS)”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono aggiunti i seguenti:
“4 bis. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del programma.
4 ter. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, definisce i contenuti della scheda di cui al comma 4 bis, nel rispetto dei principi contenuti nell’articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed in conformità ai criteri dell’allegato I alla parte seconda del medesimo decreto legislativo, indicando almeno i seguenti elementi:
a) riferimenti identificativi dell’istanza;
b) caratteristiche del piano;
c) caratteristiche dei potenziali effetti sull’ambiente e localizzazione delle aree che ne possono essere interessate;
d) riferimenti normativi.
4 quater. L’autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per:
a) le varianti al PAT o al PI:
  1. 1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;
  2. 2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;
  3. 3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”;
  4. 4) riguardanti la modificazione d’uso di singoli edifici esistenti;
  5. 5) previste dall’articolo 7 “Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili” della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali”;
  6. 6) conseguenti all’approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;

b) i PUA e le relative varianti:
  1. 1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un’area tra quelle indicate dall’articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  2. 2) conseguenti ad accordi di programma di cui all’articolo 7, già oggetto di VAS.

4 quinquies. L’autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, debitamente compilata in ogni sua parte, all’autorità regionale competente in materia di VAS. L’autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale.
4 sexies. Qualora l’autorità regionale competente in materia di VAS, valutati i contenuti della scheda, verifichi l’esistenza di potenziali effetti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater, si applicano le disposizioni e le procedure di cui al titolo secondo del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.
3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni decorsi i quali se ne prescinde, adotta il provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4 ter, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le procedure e le disposizioni vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“Art. 7 bis - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi.
1. Con riferimento ai soggetti privati che propongono o partecipano agli accordi di cui agli articoli 6 e 7, di valore superiore a euro 150.000,00, ai fini di prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore edilizio, il comune o l’ente promotore l’accordo acquisiscono l’informazione antimafia di cui all’articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.”.
Art. 4 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 4 dell’articolo 14, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , la parola: “duecentoquaranta” è sostituita con la parola: “centoventi”.
Art. 5 - Inserimento dell’articolo 14 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“Art. 14 bis - Varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio comunale.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, il comune adotta e approva le varianti urbanistiche semplificate al piano di assetto del territorio (PAT) che riguardano:
a) la rettifica di errori cartografici;
b) le modifiche alle norme tecniche di attuazione che non incidono sul dimensionamento o sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del PAT;
c) le modifiche alla perimetrazione degli ambiti territoriali omogenei (ATO) in misura non superiore al 10 per cento in termini di superficie e trasposizioni tra ATO confinanti di potenzialità edificatorie nel limite massimo del 10 per cento di ogni singola categoria funzionale, finalizzate a mutamenti di destinazione d’uso e ad interventi di rigenerazione urbana sostenibile, perseguendo l’integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo del suolo;
d) l’adeguamento del PAT ad atti di programmazione o pianificazione regionale.
2. Le varianti di cui al comma 1 non possono incidere sulle scelte strategiche, sulle condizioni di sostenibilità e sulle tutele di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e non possono comportare modifiche al dimensionamento del piano.
3. In luogo della concertazione di cui all’articolo 5, il documento preliminare è inviato, anche con modalità elettroniche o su supporto informatico, ai soggetti indicati dal medesimo articolo, ferma restando la facoltà del comune di attivare le forme di partecipazione che ritiene più opportune.
4. Si applicano le procedure dell’articolo 14 commi 2, 3, 5, 6 e 7; i termini per la pubblicazione e la formulazione di osservazioni sono ridotti della metà.
5. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito informatico del comune.
6. Sono adottate e approvate dal comune con le procedure previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 14, come integrate dalle disposizioni del comma 7, le varianti che consistono nell’adeguamento cartografico del PAT al mero recepimento di:
a) prescrizioni di piani urbanistico-territoriali;
b) provvedimenti amministrativi costitutivi o modificativi di vincoli aventi efficacia territoriale, fra i quali il recepimento dei contenuti di cui all’articolo 13, comma 1, lettera d);
c) disposizioni legislative di carattere prescrittivo.
7. Il consiglio comunale trasmette la variante, entro dieci giorni dalla sua approvazione, alla provincia o alla Città metropolitana di Venezia che, nei quindici giorni dal suo ricevimento, verifica il ricorrere dei presupposti indicati dal comma 6. Trascorso inutilmente detto termine, la variante al PAT si intende approvata e diventa efficace trascorsi cinque giorni dalla sua pubblicazione, effettuata con le modalità di cui all’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.
8. Il parere di regolarità tecnica dell’atto di approvazione dello strumento urbanistico attesta, tra l’altro, la sussistenza dei requisiti che consentono di avvalersi delle presenti procedure semplificate.”.
Art. 6 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“Art. 16 bis - Conformazione e adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale.
1. Ai fini dell’adeguamento dei PAT e dei PATI alle previsioni della pianificazione paesaggistica regionale, ai sensi dell’articolo 145, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, si applica la procedura prevista dall’articolo 15, commi da 1 a 4, integrata dalle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. A seguito dell’adozione del piano da parte del consiglio comunale, il comune convoca una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990, cui partecipano un rappresentante della provincia o della Città metropolitana di Venezia, uno della Regione e un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) che esprime parere vincolante in ordine ai beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
3. Il piano, modificato sulla base delle risultanze della conferenza, è depositato presso la sede del comune a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta.
4. Trascorsi i termini di cui al comma 3, il comune convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano gli enti del comma 2 che si esprimono sul piano e sulle osservazioni pervenute. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, qualora si riscontri il consenso del comune, della provincia o della Città metropolitana, della regione e del MiBAC, ciascuno per quanto di competenza, il piano è approvato e va ratificato dalla giunta provinciale o della Città metropolitana.
5. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione e del relativo atto di ratifica della giunta provinciale o della Città metropolitana, da effettuarsi a cura della provincia o della Città metropolitana, ed ha validità a tempo indeterminato.
6. Nel caso in cui il MiBAC si esprima in senso negativo, il piano può comunque essere approvato dalla conferenza di servizi e ratificato dalla giunta provinciale o della Città metropolitana; tuttavia non si producono gli effetti di cui all’articolo 143, commi 4 e 5, e articolo 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.
Art. 7 - Modifica dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “nell’albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale” sono sostituite dalle seguenti: “con le modalità di cui all’articolo 32 della legge n. 69 del 2009”.
Art. 8 - Modifiche dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“8 bis. Fatte salve le diverse disposizioni dettate dal piano degli interventi (PI) ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b), i piani urbanistici attuativi possono prevedere modificazioni delle proprie perimetrazioni entro il limite del 10 per cento in termini di superficie, nonché trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste dal PI, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e quelli attuativi di accordi ai sensi dell’articolo 6 possono, altresì, prevedere la variazione del 15 per cento della densità massima territoriale o fondiaria, dell’indice massimo di copertura territoriale o fondiaria, dell’altezza massima degli edifici e della lunghezza massima delle fronti. Le modificazioni di cui al presente comma non costituiscono variante al PI.”.
2. Al comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “La costruzione di nuovi edifici è ammessa a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “La costruzione di nuovi edifici e l’ampliamento o il cambio d’uso di quelli esistenti sono ammessi a condizione che gli edifici siano serviti dalle opere di urbanizzazione e che siano rispettate le dotazioni territoriali previste dall’articolo 31”.
Art. 9 - Modifica dell’articolo 23 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 11 dell’articolo 23, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , dopo le parole: “abbiano carattere” è soppressa la parola: “meramente”.
Art. 10 - Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è aggiunto il seguente:
“1 bis. I progetti strategici possono, altresì, essere individuati e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , come modificato dal comma 1, non si applicano ai procedimenti dei progetti strategici regionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali continua a trovare applicazione la normativa previgente.
Art. 11 - Inserimento dell’articolo 40 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 40 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“Art. 40 bis - Disposizioni relative a immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio.
1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, i comuni individuano gli immobili, anche in stato di abbandono o collabenti, appartenenti a particolari episodi insediativi che si ritengono funzionali alla conservazione della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio.
2. Ai fini del comma 1, il comune, verificata e documentata l’importanza e il significato per la comunità locale degli immobili, predispone una scheda ove sono indicati condizioni e destinazione attuale dell’edificio, eventuale presenza delle opere di urbanizzazione, localizzazione dell’edificio su carta tecnica regionale nonché i limiti di intervento, e provvede, con la procedura di cui all’articolo 18, commi da 2 a 6, all’approvazione di una variante al PI.
3. L’individuazione dei singoli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 può essere effettuata anche su richiesta del proprietario o di altri soggetti interessati, quali università, enti di ricerca od associazioni preposte alla tutela ambientale o storica; in tal caso le spese sostenute per l’analisi sono a carico del soggetto richiedente.
4. Fermo restando quanto previsto dalle normative regionali e statali in materia di commercio, per gli immobili individuati ai sensi del presente articolo, sono consentite solo le destinazioni d’uso compatibili con la struttura e l’originario aspetto degli immobili e con il contesto urbanistico-paesaggistico dell’area.
5. Il cambio di destinazione d’uso di tali immobili non è soggetto al pagamento del contributo di costruzione, qualora sia riconosciuto da parte del comune un interesse pubblico, sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento dei carichi urbanistici.”.
Art. 12 - Modifiche dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , le parole: “dall’ispettorato regionale dell’agricoltura (IRA)” sono sostituite dalle seguenti: “dallo Sportello unico agricolo (SUA) dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) di cui alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , sono inseriti i seguenti:
“3 ter. In deroga al comma 3 è consentita l’installazione:
a) da parte di aziende zootecniche, di strutture di raccolta degli effluenti zootecnici, palabili e non palabili, di volumi tecnici e delle connesse attrezzature, o loro copertura, nonché di strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi silos verticali, o loro copertura;
b) da parte delle aziende vitivinicole, di vasi vinari destinati alla produzione e conservazione del vino, previa presentazione di una relazione tecnica asseverata che dimostri la sussistenza del rapporto di connessione, come definito dall’articolo 2135 del codice civile, nonché dei requisiti di cui al comma 2.
3 quater. Una volta esaurita la finalità per la quale sono stati installati, le strutture e i vasi vinari di cui al comma 3 ter sono rimossi non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.”.
3. Il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è sostituito dal seguente:
“5 quinquies. È consentita, in deroga a quanto stabilito dai commi 2 e 3, la realizzazione di un massimo di otto box e di recinzioni per il ricovero di equidi non destinati alla produzione alimentare, a condizione che tali strutture non si configurino come allevamento e siano prive di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, secondo le caratteristiche tecnico-costruttive stabilite dalla Giunta regionale. Tali strutture devono essere realizzate nel rispetto della vigente normativa edilizia e paesaggistica e delle disposizioni sul benessere animale.”.
4. Le caratteristiche tecnico-costruttive delle strutture di cui al comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , così come inserito dal comma 3, sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. Dopo il comma 5 quinquies dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“5 sexies. I comuni disciplinano, in deroga a quanto stabilito dal comma 3 e in attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, l’installazione e la rimozione di strutture prefabbricate rimovibili, composte da materiale compatibile con l’ambiente, sino a mq. 20 di superficie coperta”.
6. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , è inserito il seguente:
“7 ter. Gli immobili degli allevamenti zootecnici dismessi possono essere utilizzati dalle imprese che svolgono attività agromeccanica, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 “Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica”, per il ricovero e la manutenzione ordinaria dei propri mezzi per le lavorazioni agricole e per la manutenzione del verde; tale diverso utilizzo non comporta la modifica della destinazione d’uso rurale degli immobili medesimi.”.
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 44 bis nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.
1. Dopo l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è inserito il seguente:
“Art. 44 bis - Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.
1. In deroga all’articolo 44 e nell’osservanza delle disposizioni di seguito indicate, sono utilizzabili per finalità di locazione turistica di cui all’articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui all’articolo 25 della medesima legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , le strutture agricolo-produttive non più utilizzate per esigenze dell’agricoltura e dell’allevamento che siano ubicate nel territorio dei comuni individuati con provvedimento della Giunta regionale nell’ambito dei sistemi turistici di cui all’articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 .
2. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1:
a) detta i criteri e le modalità attuative da osservarsi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione delle strutture di cui al presente articolo, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e territoriali e dei regolamenti edilizi, incentivando l’utilizzo di innovativi sistemi autonomi di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria ed eventualmente anche di energia per l’utilizzo all’interno della singola struttura, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e dell’ambiente;
b) individua i limiti dimensionali massimi di volume o superficie coperta utilizzabile delle strutture di cui al comma 1.
3. In attuazione del provvedimento della Giunta regionale di cui ai commi 1 e 2, i comuni, su richiesta degli interessati, individuano le strutture di cui al presente articolo esistenti in zona agricola alla data di pubblicazione del medesimo provvedimento giuntale, per le quali sia documentato dagli aventi titolo il venir meno della funzionalità alle esigenze dell’azienda agricola eventualmente esistente e sia dichiarato l’interesse al loro uso per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso; entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni approvano al riguardo apposita cartografia con relativa scheda tecnica contenente la descrizione dello stato di fatto, la presenza di eventuali opere di urbanizzazione, nonché, nel rispetto delle prescrizioni e dei criteri fissati dalla Giunta regionale, le condizioni e i limiti cui eventualmente subordinare gli interventi da realizzarsi sulle strutture per il loro utilizzo finalizzato alla locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso.
4. L’utilizzo ai fini di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso di cui al presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dell’edificio e, in caso di cessazione dell’attività di locazione turistica o di dipendenza di albergo diffuso, resta ferma l’originaria destinazione della struttura.
5. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione qualora sussistano adeguate opere di urbanizzazione primaria e non vi sia un aumento di carichi urbanistici. Tali interventi non sono subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione infrastrutturale e di reti o al loro adeguamento ove le strutture vengano dotate di autonomi sistemi impiantistici di raccolta e smaltimento dei reflui e di produzione di acqua sanitaria e di energia elettrica, anche di tipo innovativo, nel rispetto comunque della disciplina statale e regionale in materia di prevenzione del rischio di inquinamento e fatti salvi i valori limite di emissione prescritti dalla normativa vigente.
6. Le strutture di cui al comma 1, in deroga al provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, possono essere ampliate sino ad un massimo di 120 mc, esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari o nella misura in cui l’ampliamento sia necessario per la realizzazione dei sistemi impiantistici di cui al comma 5 ovvero per la rimozione di barriere architettoniche. Per tali strutture non trova applicazione la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche.”.
Art. 14 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 “Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali”.
1. Alla lettera b), del comma 1 dell’articolo 4, della legge regionale 26 giugno 2018, n. 23 , la parola: “nonché” è sostituita con la parola: “o”.
Art. 15 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “edifici esistenti” sono sostituite dalle seguenti: “edifici caratterizzati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla presenza delle strutture portanti e dalla copertura”.
Art. 16 - Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo le parole: “zona territoriale omogenea propria” sono aggiunte le seguenti: “; nel caso di edificio la cui destinazione d’uso sia definita in modo specifico dallo strumento urbanistico, la parte ampliata deve mantenere la stessa destinazione d’uso dell’edificio che ha generato l’ampliamento”.
Art. 17 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 dopo le parole: “patrimonio edilizio esistente” sono aggiunte le seguenti: “alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 6 dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 , la parola: “adozione” è sostituita dalla parola: “approvazione”.
Art. 19 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Al comma 3 dell’articolo 11 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 le parole: “agli interventi del comma 1, che possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi volumetrici o di superficie previsti” sono sostituite dalle seguenti: “agli interventi di cui agli articoli 6 e 7, che non sono cumulabili tra loro e sono consentiti una solo volta, anche se possono essere realizzati in più fasi, fino al raggiungimento degli ampliamenti o degli incrementi volumetrici e di superficie complessivamente previsti”.
Art. 20 - Inserimento dell’articolo 6 bis nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante” è aggiunto il seguente:
“Art. 6 bis. - Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive.
1. Nelle procedure relative allo sportello unico per le attività produttive di cui al DPR 160/2010, decorsi inutilmente i termini fissati dall’articolo 7, commi 1 e 2, del medesimo decreto, senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato al richiedente il provvedimento conclusivo, ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui all’articolo 7, comma 3, il richiedente può presentare istanza alla struttura provinciale o della Città metropolitana competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Le medesime procedure si applicano nell’ipotesi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del DPR 160/2010, non sia stato comunicato l’avvio della conferenza dei servizi entro i termini dell’articolo 7, comma 1.”.

CAPO II - Modifiche di leggi regionali in materia di trasporto pubblico

Art. 21 - Modifica dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”.
1. Al comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 , le parole: “sette giorni” sono sostituite dalle parole: “un giorno”.
Art. 22 - Modifiche degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. L’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , è sostituito dal seguente:
“Art. 37 - Sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori.
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi ferroviari di interesse regionale disciplinati dall’articolo 37 bis, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la violazione degli obblighi indicati al comma 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 oltre al pagamento della tariffa ordinaria in vigore, per il trasporto urbano, ovvero al pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato, fino alla località di destinazione che l’utente dichiara di voler raggiugere, per il trasporto extraurbano.
3. Qualora il titolare di abbonamento nominativo cartaceo, elettronico o su altro supporto non sia in grado di esibire detto titolo, può presentare l’abbonamento entro i successivi quindici giorni presso qualunque biglietteria indicata dal gestore o può dimostrarne il possesso attraverso procedure informatizzate individuate dal gestore stesso. Nel caso di mancata esibizione dell’abbonamento o nel caso in cui sia esibito un abbonamento regolarizzato successivamente all’accertamento è applicata la sanzione di cui al comma 2.
4. Il titolo di viaggio valido per più di una corsa, già convalidato all’inizio del viaggio, è convalidato ad ogni cambio di mezzo, entro l’orario consentito dal medesimo titolo di viaggio. Ugualmente l’abbonamento nominativo è convalidato all’inizio del viaggio e ad ogni cambio di mezzo.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , la parola: “dieci” è sostituita con la parola: “quindici”.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge in ordine all’applicazione degli articoli 37 e 37 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , continua ad applicarsi la normativa previgente solo se più favorevole all’utente.
Art. 23 - Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , le parole: “alla lettera b) dei commi 2 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 2”.
Art. 24 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , è inserito il seguente:
“2 bis. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l’interesse pubblico di impianti o di piste che siano stati realizzati con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, nell’ipotesi di estinzione o cessazione della concessione o dell’autorizzazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto al comma 2, le opere realizzate, laddove sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all’eventuale ripristino dei luoghi è l’ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene, che a tal fine accede alle garanzie di cui all’articolo 58 bis.”.
Art. 25 - Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”.
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 , sono abrogati.

CAPO III - Modifiche di leggi regionali in materia di lavori pubblici

Art. 26 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è così sostituito:
“1bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5), trasmettono alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici il proprio programma ed elenco annuale dei lavori pubblici approvati, entro trenta giorni dall’approvazione; la Giunta regionale entro i successivi sessanta giorni ne prende atto e li trasmette, entro trenta giorni, alla competente commissione consiliare.”.
Art. 27 - Modifica dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 2, dell’articolo 24 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , le parole: “novanta” sono sostituite dalle parole: “sessanta” e dopo le parole: “ad essa relative” sono aggiunte le parole: “; rimangono fermi i termini previsti dalla vigente normativa per le procedure ambientali”.
Art. 28 - Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , le parole: “non finanziabili in conformità ad altre leggi di spesa regionali” sono soppresse.
2. L’articolo 9 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , come modificato dal comma 1, si applica ai procedimenti di contributo i cui bandi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - Modifiche di leggi regionali in materia di ambiente e gestione di rifiuti

Art. 29 - Modifica dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”.
1. Il comma 9 dell’articolo 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è sostituito dal seguente:
“9. Le province competenti per territorio o la Città metropolitana di Venezia quando, nell’esercizio della loro funzione di controllo, accertino la violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale, procedono alla diffida di cui all’articolo 29 decies, comma 9, lettera a), del decreto legislativo n. 152/2006, dandone contestuale comunicazione all’autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, e, qualora si verifichi una situazione di imminente e di irreparabile danno per l’ambiente, dispongono la sospensione temporanea dell’attività autorizzata. La sospensione temporanea è contestualmente comunicata all’autorità regionale, se competente ai sensi del comma 5, che entro dieci giorni si esprime con provvedimento motivato. L’autorità competente, ai sensi del comma 5, procede, a seconda della gravità dell’infrazione, ad applicare le misure indicate dall’articolo 29 decies, comma 9, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 152/2006, nonché le sanzioni di cui all’articolo 29 quattuordecies del medesimo decreto legislativo, anche avvalendosi dell’ARPAV per rilievi, accertamenti e sopralluoghi. Resta fermo l’obbligo di comunicazione al sindaco ai sensi dell’articolo 29 decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006.”.
Art. 30 - Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , le parole: “Presidente della Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “direttore di area competente”.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Il comma 8 dell’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , è sostituito dal seguente:
“8. Il programma di cui al comma 7 è eseguito sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione. A tal fine, il titolare dell’autorizzazione si avvale di personale con adeguata qualifica professionale facente parte della struttura aziendale o, in alternativa, se necessario, di risorse professionali esterne.”.
Art. 32 - Modifiche degli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Le lettere a) e d) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono abrogate.
2. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono soppresse le parole da: “I componenti esperti” a: “procedura di VIA.”.
3. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , le parole: “da quattro componenti” sono sostituite dalle parole: “da cinque componenti”.
4. La lettera f) del comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , è sostituita dalla seguente:
“f) dal legale rappresentante dell’Agenzia o delle Società controllate o partecipate dalla Regione, di seguito indicate, ovvero da un sostituto, in forza di delega espressa, in possesso di comprovate cognizioni tecniche ed amministrative, anche di natura ambientale, proprie delle seguenti società o agenzia di appartenenza: Veneto Sviluppo SpA, Veneto Acque SpA, Veneto Innovazione SpA, Sistemi Territoriali SpA, Veneto Strade SpA, Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario.”.
5. I commi 6 e 7 dell’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , sono abrogati.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 , introdotte dal presente articolo, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge anche ai procedimenti in corso.

CAPO V- Modifiche di leggi regionali in materia di cave e miniere

Art. 33 - Abrogazione dell’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. L’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è abrogato con decorrenza di effetti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2 e le relative funzioni sono riallocate in capo alla Regione.
2. Nelle more della definizione da parte della Giunta regionale del provvedimento di riorganizzazione dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni in materia di polizia mineraria di cui all’articolo 48 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
Art. 34 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. All’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 le parole: “si applica il contributo di cui all’articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste” sono sostituite con le parole: “si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””;
b) il comma 9 bis è così sostituito: “9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine.”;
c) al comma 9 quater, ovunque ricorrano, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”;
d) al comma 9 quinquies, le parole: “la provincia” sono sostituite con le parole: “la Giunta regionale”.
Art. 35 - Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private” sono aggiunte le parole: “, non costituenti rifiuto”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, fermo restando il rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ove la coltivazione comprenda anche la gestione dei materiali equiparabili a quelli di cava e derivanti da scavi per la realizzazione di opere pubbliche e private”.
Art. 36 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “industrialmente utilizzabile” sono aggiunte le parole: “e non costituente rifiuto,”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo le parole: “industrialmente utilizzabile” sono aggiunte le parole: “e non costituente rifiuto,”.
Art. 37 - Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è soppressa.
Art. 38 - Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. In capo al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , sono inserite le seguenti parole: “Ove non trovi applicazione l’articolo 27 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,”.
Art. 39 - Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è inserito il seguente:
“4 bis. La proroga di cui al comma 3 e al comma 4 è concessa solo previa verifica della permanenza delle condizioni di ammissibilità ambientale dei lavori.”.
Art. 40 - Ulteriori modifiche della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
1. Alla lettera g) del comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
2. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
3. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
4. Ai commi 2 e 3 dell’articolo 21 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
5. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la parola: “Regione” è sostituita con le parole: “struttura regionale competente”.
6. Ai commi 1 e 4 dell’articolo 27 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , la parola: “Regione” è sostituita con le parole: “struttura regionale competente”.
7. Al comma 1 e 3 dell’articolo 28 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , le parole: “Giunta regionale” sono sostituite con le parole: “struttura regionale competente”.
8. All’articolo 30 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Nei procedimenti amministrativi di cui al comma 1, il provvedimento finale è adottato dal dirigente della struttura regionale competente, sentita, nei casi previsti, la CTRAE di cui all’articolo 13, qualora costituita.”.
9. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 , è così sostituito:
“4. La struttura regionale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette ai comuni territorialmente interessati e ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori di coltivazione, che entro cinque giorni provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi trenta giorni.”.

CAPO VI - Modifiche a leggi regionali in materia di turismo

Art. 41 - Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Al comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 , le parole: “ed un piano fuori terra limitatamente ai fabbricati destinati alle unità abitative ad uso turistico, fermo restando che le altezze interne dei locali non possono essere superiori alle altezze minime previste dal DM 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma prevalgono sui vigenti strumenti urbanistici.” sono sostituite dalle seguenti: “Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dai comuni nei propri strumenti urbanistici.”.
Art. 42 - Modifiche dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 , dopo le parole: “12 bis” sono aggiunte le seguenti parole: “lettere a), b) e c)” e dopo le parole: “attività connesse” sono aggiunte le parole: “, mentre per le attività di cui alla lettera d) si applica l’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
Art. 43 - Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , è inserito il seguente:
“Art. 26 bis - Gestione del verde nelle strutture ricettive all’aperto.
1. Il gestore della struttura ricettiva all’aperto è tenuto a predisporre un piano di gestione quinquennale delle essenze ad alto fusto presenti all’interno della struttura ricettiva all’aperto, avente ad oggetto lo svolgimento delle pratiche agronomiche e fitosanitarie, nel rispetto delle prescrizioni in vigore relative alla struttura ricettiva.
2. Il piano, predisposto secondo i contenuti individuati ai sensi del comma 5 da dottori agronomi e dottori forestali nonché da periti agrari secondo le modalità e nei limiti di competenza stabiliti dalla vigente normativa, deve essere presentato alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste, ed è approvato con autorizzazione unica, sostitutiva di ogni altro atto di assenso, comunque denominato. Il piano può essere aggiornato annualmente tramite la medesima procedura.
3. La procedura si svolge con la partecipazione del Comune nonché, ove previsto, della Soprintendenza, tramite conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.
4. Lo svolgimento degli interventi previsti dal piano di gestione non richiede ulteriori atti autorizzativi, comunque denominati.
5. La Giunta regionale individua i contenuti del piano e disciplina le modalità di attuazione nonché le forme di monitoraggio e di controllo.”.
Art. 44 - Inserimento dell’articolo 7 bis nella legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 “Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 9 , è inserito il seguente:
“Art. 7 bis - Disposizioni per la movimentazione degli equidi.
1. Nell’ambito delle attività previste dalla presente legge, in deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3 dell’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, i recinti destinati alla movimentazione degli equidi possono essere coperti con tensostrutture o strutture similari purché amovibili, le cui caratteristiche tecnico-costruttive nonché i limiti temporali di utilizzo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Le strutture di cui al comma 1 al termine del periodo di utilizzo sono, in ogni caso, rimosse non essendo consentito un loro diverso utilizzo o cambio di destinazione d’uso.”.

CAPO VII - Modifica della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”

Art. 45 - Modifica dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
2. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “dai Comuni entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2.”.
Art. 46 - Modifica dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.
1. Al comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 le parole: “entro il 30 aprile di ogni anno” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2.”.

CAPO VIII - Disposizioni finali

Art. 47 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 48 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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