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Legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 (BUR n. 89/2019)

Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021

Legge regionale 06 agosto 2019, n. 31 (BUR n. 88/2019) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Art. 1 - Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2018, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2018 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 1.178.373.672,40 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”.
Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dalla legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018” il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 756.972.489,77.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” è rideterminato in euro 756.972.489,77.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, è previsto in euro 38.543.150,28 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
3. L’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’attuazione di spese d’investimento specifiche nel triennio 2019-2021, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” è ridotta di euro 7.000.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021.
4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, è previsto in euro 1.680.277,65 per il 2020 e in euro 2.087.091,25 per il 2021 ( 1) e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6 - Allegati all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019” (Allegato12);
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2019 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione””, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” (Allegato 13).
Art. 7 - Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 14 della presente legge.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI


Note

( 1) Comma modificato da comma 1 art. 6 della legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 che ha sostituito le parole: “euro 1.092.537,76” con le seguenti: “euro 1.680.277,65 per il 2020 e in euro 2.087.091,25 per il 2021”.


SOMMARIO
Legge regionale 06 agosto 2019, n. 31 (BUR n. 88/2019) (Bilancio) – Testo storico

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Art. 1 - Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2018, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2018 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 1.178.373.672,40 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018”.
Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dalla legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018” il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 756.972.489,77.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” è rideterminato in euro 756.972.489,77.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, è previsto in euro 38.543.150,28 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
3. L’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’attuazione di spese d’investimento specifiche nel triennio 2019-2021, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” è ridotta di euro 7.000.000,00 per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021.
4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, è previsto in euro 1.092.537,76 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6 - Allegati all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019” (Allegato12);
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2019 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione””, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021” (Allegato 13).
Art. 7 - Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 14 della presente legge.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI


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