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Legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 (BUR n. 111/2019)

Modifica della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro studi transfrontaliero” di Comelico e Sappada”

Legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 (BUR n. 111/2019) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2004, n. 34 “ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 settembre 2019, n. 41 (BUR n. 111/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2004, n. 34 “ISTITUZIONE DELLA FONDAZIONE “CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO” DI COMELICO E SAPPADA”

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada”.
1. Il titolo della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada” è sostituito dal titolo “Istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - Centro Studi Transfrontaliero”.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 “Istituzione della fondazione “Centro Studi Transfrontaliero” di Comelico e Sappada”.
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 , le parole “e Sappada” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 è così sostituito:
“2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, insieme all’Unione montana Comelico e alla Provincia di Belluno, alla istituzione della Fondazione “Comelico Dolomiti” - “Centro Studi Transfrontaliero”, costituita con atto pubblico secondo le procedure fissate dal codice civile, che avrà sede in S. Stefano di Cadore, capoluogo comprensoriale.”.
Art. 3 - Disposizioni attuative.
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti funzionali alla modifica della denominazione della fondazione e alla ridefinizione del suo assetto giuridico.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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