crv_sgo_leggi

Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 (BUR n. 123/2019)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 'Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete 'IRVV''

Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 (BUR n. 123/2019) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 63 “NORME PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE “IRVV””


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 43/2019
S O M M A R I O
Legge regionale 24 ottobre 2019, n. 43 (BUR n. 123/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979, n. 63 “NORME PER L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE “IRVV””

Art. 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“2. L’Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica. Esso opera in conformità alla programmazione regionale di settore e agli indirizzi definiti dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di quest’ultima.”.
2. Dopo il secondo comma dell’articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua la sede dell’Istituto, nell’ottica di valorizzazione delle Ville Venete.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 2 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , è sostituito dal seguente:
“Art. 2 - Ville Venete e funzioni dell’Istituto.
1. Ai fini della presente legge per Ville Venete si intendono gli edifici catalogati dall’Istituto e contenuti in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia per quanto di competenza, e loro pertinenze, ivi compresi parchi e giardini.
2. L’Istituto provvede, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento e al restauro delle Ville Venete, soggette alle disposizioni della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito Codice, nonché alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e ricerche, delle Ville Venete di cui al comma 1.
3. L’Istituto inoltre:
a) fornisce supporto alle politiche di promozione turistica delle Ville Venete di cui al comma 1;
b) provvede al restauro delle Ville Venete di proprietà regionale e collabora alla valorizzazione delle collezioni ivi contenute;
c) provvede anche attraverso l’istituto dell’esproprio, all’acquisto di Ville Venete, delle loro pertinenze, dei parchi e giardini che ne compongono il complesso monumentale, ai sensi degli articoli 17 e 22 della presente legge;
d) promuove azioni volte alla valorizzazione, conservazione e recupero del contesto figurativo delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice;
e) può gestire le Ville Venete di proprietà regionale;
f) promuove percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 “Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.”;
g) elabora progetti di rilevante interesse per la valorizzazione del patrimonio culturale; promuove e partecipa, con enti pubblici e privati, a progetti nazionali, europei e internazionali, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti pubblici e privati compresi quelli comunitari in materia;
h) promuove, anche in accordo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, progetti di conoscenza, di formazione e di istruzione;
i) promuove la sensibilizzazione della comunità ed in particolare delle giovani generazioni al riconoscimento del valore storico culturale e paesaggistico delle Ville Venete e dei beni storici ed artistici in quanto elementi determinanti della qualità della vita e dell’identità veneta, oltre che opportunità di sviluppo economico e sociale legato al territorio;
l) promuove la conoscenza della storia delle Ville Venete, della cultura e delle tradizioni ad esse connesse, anche attraverso i propri archivio e biblioteca. Inoltre promuove la costituzione di una rete di archivi pubblici e privati che riguardano le Ville Venete ed il loro territorio.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. All’articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 le parole: “Il Collegio dei Revisori” sono sostituite dalle seguenti: “Il Revisore unico dei conti . .
Art. 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Alla fine del quinto comma dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è aggiunta la parola “straordinario”.
2. Dopo il sesto comma dell’articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è aggiunto il seguente:
“6 bis. Per le nomine di competenza della Regione del Veneto si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.”.
Art. 5 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “ogni quattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “ogni tre mesi”.
Art. 6 - Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“Art. 6 - Funzioni del Consiglio di amministrazione.
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:
a) l’adozione dello Statuto;
b) l’adozione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività;
c) l’adozione del rendiconto generale;
d) l’adozione dei programmi e dei piani di attività pluriennali;
e) il regolamento dei servizi e del personale;
f) le convenzioni con gli Istituti di credito;
g) le deliberazioni con le quali si propone l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;
h) l’acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
i) la costituzione in giudizio e le transazioni;
l) l’accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a favore dell’Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
m) la nomina del Vicepresidente;
n) tutti gli atti interessanti l’attività dell’Istituto ad esso sottoposti dal Presidente;
o) la concessione del patrocinio per eventi di promozione delle Ville Venete.
2. Lo Statuto di cui al comma 1, lettera a) è inviato alla Giunta regionale che lo approva, sentita la Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m) del comma 1 non sono delegabili.”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 7 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “e ne attua le determinazioni” sono soppresse.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 9 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Revisore unico dei conti.
1. Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente sono nominati dal Consiglio regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.
2. Il Revisore unico e il Revisore supplente rimangono in carica per la durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 10 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“Art. 10 - Funzioni del Revisore unico dei conti.
1. Il Revisore unico dei conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti dell’Istituto e redige le relative relazioni di accompagnamento;
b) verifica la regolarità ed efficienza della gestione finanziaria dell’Istituto;
c) trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto.”.
Art. 10 - Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “Fatte salve le inconferibilità e incompatibilità stabilite con legge dello Stato, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e Revisore unico dei conti e Revisore supplente”.
2. Al secondo comma dell’articolo 11 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “del Collegio dei Revisori dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “di Revisore unico dei conti”.
Art. 11 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 12 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“Art. 12 - Trattamento indennitario degli organi.
1. L’indennità di carica del presidente, del vicepresidente e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché il trattamento economico del Revisore unico dei conti e del revisore supplente sono determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate necessarie per l’esercizio delle funzioni, nella misura prevista dall’ordinamento regionale per i dirigenti.”.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“Art. 13 - Il Direttore.
1. L’incarico di Direttore dell’Istituto è conferito dal Consiglio di Amministrazione mediante selezione pubblica, secondo la normativa regionale vigente.
2. Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto e sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
b) cura l’attuazione del programma di attività deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
c) partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ed esplica le funzioni di segretario.
3. Al Direttore spetta il trattamento economico del Direttore di Direzione della Regione, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.
4. L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni.
5. Al Direttore si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità stabilite dalla normativa statale.”.
Art. 13 - Inserimento dell’articolo 13 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Dopo l’articolo 13 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è aggiunto il seguente:
“Art. 13 bis - Disciplina di ulteriori funzioni delle Ville Venete.
1. Le Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice possono essere sede di stage per i percorsi formativi per tecnico del restauro dei beni culturali di cui all’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 86 del 2009.
2. Presso i locali di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, di proprietà regionale, sulla base di un provvedimento autorizzativo della Giunta regionale, può essere ospitata la sede di un organismo di formazione iscritto nell’elenco regionale degli enti accreditati di cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” ed operante nel settore del restauro dei beni culturali individuato secondo la procedura di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente.”.
Art. 14 - Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“Art. 15 - Finanziamento dell’Istituto.
1. Le entrate dell’Istituto sono costituite da:
a) un finanziamento annuale regionale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di previsione;
b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla Giunta regionale;
c) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;
d) un fondo per le spese di investimento di cui all’articolo 17;
e) ogni altra eventuale entrata.
2. La Giunta regionale può cedere altri beni mobili ed immobili in uso o in comodato in relazione alle esigenze funzionali dell’Istituto.”.
Art. 15 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , la parola: “Ente” è sostituita dalla seguente: “Istituto” e le parole: legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale di contabilità”.
2. Dopo il primo comma dell’articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull’Istituto ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.”.
Art. 16 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. L’articolo 17 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come modificato dall’articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , è sostituito dal seguente:
“Art. 17 - Utilizzo dei finanziamenti.
1. I fondi disponibili in ogni esercizio vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:
a) spese per il funzionamento e le attività dell’Istituto;
b) servizio dei mutui di cui all’articolo 20;
c) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per l’applicazione degli articoli 18 e 20;
d) espropriazione ed acquisto, di ville, parchi e giardini, per i quali non sia altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al consolidamento e restauro, in nome e per conto della Regione sul cui territorio insiste l’immobile, nel cui patrimonio entreranno a far parte. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare più del 25 per cento dei fondi disponibili nell’esercizio di competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest’ultima;
e) spese in misura non superiore al 20 per cento dei fondi assegnati per spese di investimento, per opere necessarie al consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico - artistico o aperte al pubblico.”.
Art. 17 - Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Il primo comma dell’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“1. I proprietari delle Ville Venete soggette alle disposizioni della parte II del Codice, sono tenuti a garantirne la conservazione eseguendo i necessari lavori di consolidamento, manutenzione e restauro.”.
2. Il secondo comma dell’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come modificato dal comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , è sostituito dal seguente:
“2. Qualora i proprietari non provvedano direttamente agli interventi necessari, l’Istituto, nel rispetto degli articoli 32 e 33 del Codice e previo accordo con la competente Soprintendenza, può procedere direttamente all’esecuzione dei lavori, con oneri a carico dei proprietari, secondo modalità concordate con la sopra menzionata Soprintendenza. Inoltre, l’Istituto deve accertare che il credito derivante dall’esecuzione dei lavori sia sufficientemente garantito. In assenza di garanzie sarà effettuata l’iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l’Istituto prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L’ipoteca potrà essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme anticipate dall’Istituto per la realizzazione dell’intervento di tutela sull’immobile vincolato.”.
3. Al quarto comma dell’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “sarà fatta dal” sono sostituite dalle seguenti: “è deliberata dal”.
4. Al sesto comma dell’articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “dei parchi annessi alle ville” sono sostituite dalle seguenti: “delle pertinenze, dei parchi e dei giardini annessi alle Ville Venete”.
Art. 18 - Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. La lettera c) del secondo comma dell’articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituita dalla seguente:
“c) fruibilità della villa;”.
2. La lettera d) del secondo comma dell’articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è abrogata.
3. Al terzo comma dell’articolo 20 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 le parole: “prescritti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, o dalla competente Soprintendenza” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 18”.
Art. 19 - Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 21 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come modificato dal comma 2 dell’articolo 79 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , le parole: “100 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “i 55 mila euro”.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , la parola: “promuovere” è sostituita dalla seguente: “promuoverne” e dopo la parola: “prospettiva” sono aggiunte le seguenti: “, l’integrità del complesso monumentale”.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , dopo le parole: “L’approvazione del progetto” sono aggiunte le seguenti: “ai fini della concessione di mutui e contributi” e dopo la parola: “mutui” sono aggiunte le seguenti: “e contributi”.
Art. 22 - Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Al primo comma dell’articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “norme regionali vigenti” sono sostituite dalle seguenti: “norme vigenti”.
Art. 23 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Il secondo comma dell’articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è sostituito dal seguente:
“2. Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico concorso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 , e quanto disposto dalla legislazione statale vigente in materia di assunzioni.”.
2. Al terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , le parole: “ Il personale dell’Istituto è equiparato al personale regionale, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto;” sono sostituite dalle seguenti: “Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dell’Istituto è equiparato a quello del personale di ruolo della Regione ed è soggetto alla relativa normativa regionale;”.
Art. 24 - Inserimento dell’articolo 27 bis alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , è aggiunto il seguente:
“Art. 27 bis - Disposizioni urbanistiche per il territorio veneto.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, per le Ville Venete e le relative pertinenze è consentita ogni destinazione d’uso, anche in deroga allo strumento urbanistico comunale, ivi comprese le norme igienico-sanitarie, purché compatibile con la loro tutela e valorizzazione, nel rispetto del Codice e delle altre normative statali e regionali in materia e previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di urbanistica e di paesaggio che si esprime acquisito il parere favorevole del comune interessato.
2. Ai fini della valorizzazione delle Ville Venete, l’Istituto segnala al comune le opere incongrue e gli elementi di degrado che ne deturpano il contesto figurativo e che possono determinare, ove disciplinato dallo strumento urbanistico comunale, un credito edilizio ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.”.
Art. 25 - Inserimento dell’articolo 27 ter alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Dopo l’articolo 27 bis della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come inserito dall’articolo 24 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 27 ter - Osservatorio regionale per le Ville Venete.
1. È istituito, presso la Giunta regionale, l’Osservatorio regionale per le Ville Venete.
2. L’Osservatorio di cui al comma 1:
a) predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per le finalità di cui all’articolo 2;
b) propone azioni per il monitoraggio dello stato di conservazione e valorizzazione delle Ville Venete.
3. L’Osservatorio regionale di cui al comma 1, verifica le dinamiche e le pressioni che modificano il contesto figurativo delle Ville Venete, accerta i degradi in atto, con lo scopo di aumentare e diffondere la conoscenza dei contesti paesaggistici delle Ville Venete.
4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con apposito provvedimento:
a) la composizione dell’Osservatorio di cui al comma 1, garantendo la partecipazione dei rappresentanti della Regione del Veneto, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’Istituto, e delle Associazioni dei proprietari di Ville Venete; la composizione dell’Osservatorio può essere integrata con la partecipazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo previo accordo;
b) il funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, i cui componenti dovranno riunirsi almeno due volte all’anno.
5. Ai componenti dell’Osservatorio di cui al comma 1 non spetta alcuna indennità o altra forma di compenso.”.
Art. 26 - Inserimento dell’articolo 27 quater alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Dopo l’articolo 27 ter della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come inserito dall’articolo 25 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 27 quater - Sportello Unico delle Ville Venete.
1. È costituito presso l’Istituto lo Sportello Unico delle Ville Venete (SUVV), quale soggetto pubblico di riferimento territoriale in materia di Ville Venete.
2. Il SUVV fornisce servizi informativi e operativi ai soggetti privati ed agli Enti locali per l’espletamento delle loro attività e garantisce la reciproca informazione fra l’IRVV e le altre strutture operanti nel settore, nonché fra i privati proprietari di Ville Venete e le amministrazioni pubbliche.
3. Al fine di garantire la miglior fruizione del patrimonio storico-artistico delle Ville Venete e svilupparne le possibilità e potenzialità, il SUVV promuove le sinergie del territorio e il coordinamento tra i diversi settori coinvolti nella stesura dei programmi turistico-culturali e di pianificazione.”.
Art. 27 - Inserimento dell’articolo 27 quinquies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Dopo l’articolo 27 quater della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come inserito dall’articolo 26 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 27 quinquies - Norma transitoria.
1. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso all’entrata in vigore delle modifiche della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.”.
Art. 28 - Inserimento dell’articolo 27 sexies alla legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete “IRVV””.
1. Dopo l’articolo 27 quinquies della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 , come inserito dall’articolo 27 della presente legge, è aggiunto il seguente:
“Art. 27 sexies - Disciplina per la acquisizione della intesa.
1. L’intesa prevista dagli articoli 1, 2, 4, 9 e 17 è resa dalla Regione Friuli Venezia Giulia entro quarantacinque giorni, decorsi i quali senza alcun riscontro, se ne prescinde.”.
Art. 29 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.




SOMMARIO