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Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 5 (BUR n. 9/2019)
Istituzione della 'Giornata in ricordo della tragedia del Vajont' e del riconoscimento 'Memoria Vajont'
Sommario
“Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 5 (BUR n. 9/2019) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA IN RICORDO DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT” E DEL RICONOSCIMENTO “MEMORIA VAJONT” (1)
Art. 1 - Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”.
1. È istituita la “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall’evento ed ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la prevenzione.
2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ha luogo annualmente il 9 ottobre.
2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ha luogo annualmente il 9 ottobre.
Art. 2 - Programma degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ed in particolare:
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni interessate;
b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla “Memoria del Vajont”, perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell’intervento umano sull’ambiente e sul territorio.
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni interessate;
b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla “Memoria del Vajont”, perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell’intervento umano sull’ambiente e sul territorio.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
Note
(
1) Vedi anche quanto disposto dalla
legge regionale 3 ottobre 2003, n. 18 recante “Partecipazione della Regione del Veneto alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Vajont 9 ottobre 1963" con sede in Longarone (BL)”
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“Legge regionale 24 gennaio 2019, n. 5 (BUR n. 9/2019) - Testo storico”
S O M M A R I O
ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA IN RICORDO DELLA TRAGEDIA DEL VAJONT” E DEL RICONOSCIMENTO “MEMORIA VAJONT”
Art. 1 - Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”.
1. È istituita la “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, al fine di commemorarne le vittime, esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall’evento ed ai superstiti, sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la prevenzione.
2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ha luogo annualmente il 9 ottobre.
2. A decorrere dal 2019 la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ha luogo annualmente il 9 ottobre.
Art. 2 - Programma degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” ed in particolare:
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni interessate;
b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla “Memoria del Vajont”, perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell’intervento umano sull’ambiente e sul territorio.
a) promuove iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni interessate;
b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della Giornata;
c) prevede l’indizione di avvisi per la premiazione di tesi di laurea sulla “Memoria del Vajont”, perché il ricordo del disastro ambientale del Vajont rimanga vivo nei giovani a promuovere consapevolezza del corretto rapporto dell’intervento umano sull’ambiente e sul territorio.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio finanziario 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente le risorse di cui all’articolo 20 della
legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 , allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.
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