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Legge regionale 8 febbraio 2019, n. 6 (BUR n. 14/2019)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”

Legge regionale 08 febbraio 2019, n. 6 (BUR n. 14/2019) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, n. 2 “ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L’ESERCIZIO VENATORIO” (1)


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 .


Note

( 1) Il Governo ha impugnato avanti alla Corte costituzionale con ricorso n. 51/2019 (G.U. 1° serie speciale n. 24/2019)
a) l’art. 1, comma 1, lett. b), con il quale nel sostituire la previsione di cui al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 2/2000 e “nel disporre senza limiti temporali ed in tutto il territorio regionale, l’addestramento ed il volo del falco, senza contestualmente prevederne il “divieto di predazione”, non offre adeguata garanzia di rispetto della normativa nazionale quanto alle specie cacciabili e ai relativi periodi di caccia, non risultando possibile distinguere agevolmente tra attività di mero addestramento ed esercizio dell’attività venatoria in senso stretto” così ridondando in una violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione;
b) l’art. 1, comma 1 lett. c), con il quale, prevedendo che la Regione può avvalersi di falconieri registrati in possesso di requisiti specifici a svolgere attività, tra l’altro “di controllo di cui all’art. 17, comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive” si viola la previsione dell’art. 19, comma 2 legge 157/1912 che pur delegando alle regioni il controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, individua i soggetti autorizzati all’esecuzione di piani di abbattimento con una elencazione tassativa e vincolata, in cui non sono inclusi i cacciatori, e tali sono anche i falconieri, che non siano proprietari o conduttori dai fondi interessati dei piani medesimi.


SOMMARIO
Legge regionale 08 febbraio 2019, n. 6 (BUR n. 14/2019) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, n. 2 “ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L’ESERCIZIO VENATORIO”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.
1. All’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , è così sostituito:
“2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso.”;
b) il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , è così sostituito:
“3. Con l’iscrizione al registro di cui al comma 2 dell’articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l’intero periodo dell’anno, con divieto di cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l’abbattimento, nelle zone di cui all’articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofile di cui al comma 3 del medesimo articolo.”;
c) dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono inseriti i seguenti:
“3 bis. La Regione autorizza l’istituzione di apposite zone con periodi per l’addestramento e l’allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
3 ter. La Regione per le finalità di cui all’articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell’articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività:
a) di controllo di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 , di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive;
b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all’articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 “Addestramento e allenamento dei falchi per l’esercizio venatorio”.
1. All’articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla alinea del comma 1 le parole: “da lire 100.000 a lire 600.000” sono sostituite con le parole: “da euro 52,00 a euro 312,00”;
b) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: “comma 3” sono aggiunte le parole: “e 3 bis”.
Art. 3 - Norma di prima attuazione.
1. I falconieri che risultino già iscritti presso le amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di Venezia, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 , sono iscritti d’ufficio al registro regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 - Norma transitoria.
1. Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 “Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 , nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 ”.
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 6 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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