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Legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 (BUR n. 52/2020)

Misure urgenti per la riduzione dell'utilizzo delle bottiglie di plastica monouso attraverso la promozione dell'uso di acqua alla spina

Legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 (BUR n. 52/2020)

MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell’acqua per consumo alimentare, promuove l’installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, di seguito denominati casette dell’acqua, nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.
2. Le presenti disposizioni sono dettate nel rispetto della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, della normativa statale di recepimento della stessa, nonché della normativa dell’Unione europea e statale sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e l’igiene dei prodotti alimentari.
Art. 2 - Casette dell’acqua ed erogatori di acqua alla spina.
1. Per casette dell’acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’esterno in aree pubbliche.
2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’interno di edifici pubblici al fine di contenere il consumo ( 1) di acqua in bottiglia di plastica.
Art. 3 - Gestione del servizio.
1. La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all’interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.
2. Analogamente dispongono, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.
3. I Comuni possono promuovere ( 2), altresì, al fine della installazione nei rispettivi territori delle casette dell’acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione.
4. La convenzione ovvero gli atti di gara disciplinano la costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.
Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.
1. La convenzione o gli atti di gara di cui all’articolo 3 disciplinano in particolare:
a) il numero di impianti da installare;
b) il loro posizionamento che, per le casette dell’acqua, dev’essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d’auto;
c) l’eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell’Ente pubblico interessato;
d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell’acqua e di utilizzo dell’area in concessione;
e) l’eventuale tariffa o costo a carico dell’utente;
f) le modalità di partecipazione di altri Enti;
g) le iniziative di informazione per gli utenti;
h) le modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell’acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano;
h bis) le modalità per l’obbligatoria adozione di misure di rispetto delle norme di sicurezza alimentare, di sanificazione e di controllo igienico-sanitario periodici, aventi ad oggetto gli impianti di cui all’articolo 2. ( 3) ( 4)
Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici al fine di contenere il consumo di acqua in bottiglia di plastica. ( 5)
2. I Comuni, accertata la sussistenza di condizioni locali compatibili con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute umana, possono provvedere alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell’acqua e possono provvedere alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione ovvero al perfezionamento delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 3. ( 6)
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
4. omissis ( 7)
Art. 6 - Clausola valutativa.
omissis ( 8)
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


Note

( 1) Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 che ha sostituito le parole: “in sostituzione della vendita” con le seguenti: “al fine di contenere il consumo”.
( 2) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 che ha sostituito la parola: “promuovono” con le seguenti: “possono promuovere”.
( 3) Lettera aggiunta da comma 1 art. 3 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 .
( 4) Vedi anche quanto disposto dall’articolo 6 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 ai sensi del quale:
“Art. 6 - Norma finale.
1. Sono fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenuti in conformità alla normativa statale in materia di contratti pubblici.”.
( 5) Comma così sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 .
( 6) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 .
( 7) Comma abrogato da comma 3 art. 4 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 .
( 8) Articolo abrogato da comma 1 art. 5 legge regionale 29 marzo 2022, n. 10 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 aprile 2020, n. 11 (BUR n. 52/2020) – Testo storico

MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELL’UTILIZZO DELLE BOTTIGLIE DI PLASTICA MONOUSO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL’USO DI ACQUA ALLA SPINA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, al fine di ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica monouso e l’inquinamento ambientale generato dalla produzione di plastica e dal trasporto dell’acqua per consumo alimentare, promuove l’installazione di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, di seguito denominati casette dell’acqua, nonché di erogatori di acqua pubblica, anche affinata, alla spina, rispettivamente negli edifici pubblici e in aree pubbliche, incentivando così l’utilizzo di contenitori riutilizzabili o biodegradabili, anche attraverso attività di informazione della popolazione.
2. Le presenti disposizioni sono dettate nel rispetto della direttiva 5 giugno 2019, n. 2019/904/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, della normativa statale di recepimento della stessa, nonché della normativa dell’Unione europea e statale sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e l’igiene dei prodotti alimentari.
Art. 2 - Casette dell’acqua ed erogatori di acqua alla spina.
1. Per casette dell’acqua si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’esterno in aree pubbliche.
2. Per erogatori di acqua alla spina si intendono gli impianti erogatori di acqua, anche affinata, refrigerata, naturale o addizionata con anidride carbonica, prelevata dall’acquedotto pubblico e posizionati all’interno di edifici pubblici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica.
Art. 3 - Gestione del servizio.
1. La Regione, gli enti regionali e gli enti del servizio sanitario regionale, compatibilmente con le esigenze sanitarie in materia di tutela della salute, installano all’interno delle rispettive sedi, ivi compresi i locali dei servizi di mensa, erogatori di acqua alla spina stipulando apposita convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti, ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica.
2. Analogamente dispongono, per le rispettive sedi, i Comuni e gli altri enti pubblici interessati, ivi compresi gli istituti del sistema di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai rispettivi servizi di mensa.
3. I Comuni promuovono, altresì, al fine della installazione nei rispettivi territori delle casette dell’acqua, ogni iniziativa finalizzata a determinare le condizioni per pervenire alla stipula della relativa convenzione con i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di raccolta dei rifiuti ovvero mediante affidamento con procedure ad evidenza pubblica, anche provvedendo alla individuazione di aree pubbliche per la loro ubicazione.
4. La convenzione ovvero gli atti di gara disciplinano la costruzione, gestione e manutenzione delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.
Art. 4 - Modalità di regolazione del servizio delle casette dell’acqua e degli erogatori di acqua alla spina.
1. La convenzione o gli atti di gara di cui all’articolo 3 disciplinano in particolare:
a) il numero di impianti da installare;
b) il loro posizionamento che, per le casette dell’acqua, dev’essere facilmente raggiungibile, visibile dai cittadini e servito di parcheggio d’auto;
c) l’eventuale quota di compartecipazione al costo di installazione da parte del Comune o dell’Ente pubblico interessato;
d) le modalità di gestione, manutenzione degli impianti e il controllo della qualità dell’acqua e di utilizzo dell’area in concessione;
e) l’eventuale tariffa o costo a carico dell’utente;
f) le modalità di partecipazione di altri Enti;
g) le iniziative di informazione per gli utenti;
h) le modalità con le quali informare, nei pressi della casetta dell’acqua e nel sito web del Comune, sui termini del servizio, sugli interventi di manutenzione, controlli e analisi eseguite per garantire i requisiti per le acque destinate al consumo umano.
Art. 5 - Termini e disposizioni di attuazione.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all’articolo 3 comma 1 provvedono ad installare gli erogatori di acqua alla spina all’interno dei loro edifici in sostituzione della vendita di acqua in bottiglia di plastica e non procedono, alla prima scadenza utile dei relativi appalti di distribuzione automatica di acqua in bottiglie di plastica, al loro rinnovo.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono alla individuazione delle aree pubbliche destinate alla installazione delle casette dell’acqua e alle altre iniziative funzionali alla stipula della convenzione per la installazione delle casette dell’acqua in aree pubbliche.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può stabilire ulteriori criteri, modalità e ogni altra disposizione utile per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
4. Gli enti di cui all’articolo 3 trasmettono annualmente alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, indicando in particolare:
a) i progetti realizzati di casette dell’acqua e di erogatori di acqua alla spina e quelli in via di realizzazione;
b) le attività di informazione e pubblicità dirette a favorire la diffusione della cultura dell’utilizzo dell’acqua delle casette dell’acqua.
Art. 6 - Clausola valutativa.
1. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale invia alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 7 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


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