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Legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 (BUR n. 74/2020)

Modifica della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 'Istituzione del Consiglio delle Autonomia Locali'

Legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 (BUR n. 74/2020) (Novellazione)

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2017, n. 31 “ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 .


SOMMARIO
Legge regionale 20 maggio 2020, n. 15 (BUR n. 74/2020) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 25 SETTEMBRE 2017, n. 31 “ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 la parola: “trenta” è sostituita dalla parola: “ventiquattro”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 la lettera c) è soppressa.
3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:
“3. Sono componenti elettivi i Sindaci dei comuni designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all’articolo 1, comma 54, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, garantendo una equilibrata rappresentanza delle autonomie locali e del territorio, nel numero di 2 per ciascuna provincia e per la Città metropolitana di Venezia.”.
4. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:
“6. I componenti di diritto del CAL, anche in ragione degli argomenti da trattare, possono delegare l’assessore competente per materia dei rispettivi enti.”.
5. Il comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:
“7. Alle sedute del CAL sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l’assessore regionale competente in materia di enti locali.”.
Art. 2 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente del Consiglio regionale entro i novanta giorni successivi alla data dell’insediamento del Consiglio regionale con proprio decreto, sulla base delle designazioni di cui all’articolo 2, nomina i componenti del CAL. Il CAL resta in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è sostituito dal seguente:
“2. La designazione dei componenti elettivi di cui al comma 3 dell’articolo 2 avviene entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 le parole “a cura dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale” sono soppresse.
Art. 3 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 4 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 la parola: “cinque” è sostituita dalla parola: “tre” e il periodo “e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi” è soppresso.
Art. 5 - Norma di abrogazione.
1. L’articolo 4 della legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 è abrogato.
Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 7 - Entrata in vigore.
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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