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Legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 (BUR n. 110/2020)

Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto

Legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 (BUR 110/2020)

MISURE ATTUATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO (1)

Art. 1 - Disposizioni per l’assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria.
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.
2. A partire dall’annualità 2020, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l’articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione del Veneto, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) La Corte costituzionale con la sentenza n. 171 del 2021 ha dato atto della legittimità costituzionale della legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 , recante “Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto”, disattendendo, in quanto o inammissibili o infondate, le censure proposte dal Governo. In particolare a fronte di una disciplina con la quale si è ritenuto, in considerazione della peculiarità dell’ente - che si contraddistingue per i ruoli autonomi e separati di Giunta regionale e Consiglio regionale all’interno dello stesso Ente “Regione del Veneto” - di ripartire la capacità assunzionale (come definita dall’articolo 33, comma 1 del decreto legge, convertito, n. 34 del 2019, oggetto del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la pubblica amministrazione del 3 settembre 2019) ed il relativo tetto unico di spesa fra Giunta e Consiglio, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, la Corte ha ritenuto che la disciplina, come proposta dalla Regione del Veneto, lungi dal violare i tetti di spesa per la assunzione del personale definiti dalla normativa statale, ne costituisce invece, assumendo il relativo unico parametro (rappresentato dalla percentuale prevista sui primi tre titoli delle entrate di bilancio, che è bilancio unico per l’Ente regione del Veneto) una garanzia del rispetto, proponendosi solo ed esclusivamente di ripartire tale tetto, unico e onnicomprensivo delle spese di personale di Giunta e di Consiglio, fra Giunta regionale e Consiglio regionale (e quindi operando solo un intervento di organizzazione amministrativa interna). In altri termini l’intervento non è tale da provocare il superamento del valore soglia di spesa del personale per l’Ente Regione del Veneto, né un incremento della capacità assunzionale insostenibile sotto il profilo economico-finanziario, precisando che ”la normativa impugnata non ha determinato alcuna violazione del principio fondamentale recato dal più volte citato parametro interposto, poiché il calcolo della spesa per il personale della Giunta e del Consiglio, nell’insieme complessivo della spesa per tale voce, produce l’effetto di indurre la Regione a un maggiore risparmio”.
Il Governo, con ricorso n. 86 del 2020, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo che la normativa regionale, cumulando la spesa relativa al personale di Giunta e di Consiglio e ripartendo proporzionalmente le risorse da destinare alle facoltà assunzionali distintamente tra Giunta e Consiglio regionale, avrebbe introdotto una disciplina non prevista dalla normativa statale vigente in materia e tale da determinare, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, il possibile «venir meno della certezza della sostenibilità finanziaria a regime della spesa di personale e del rispetto degli equilibri di bilancio», elementi che costituiscono principi cardine in materia di capacità assunzionali delle Regioni.


SOMMARIO
Legge regionale 24 luglio 2020, n. 29 (BUR 110/2020) – Testo storico

MISURE ATTUATIVE PER LA DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ ASSUNZIONALE DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Disposizioni per l’assunzione di personale in base alla sostenibilità finanziaria.
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 33, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la Regione determina cumulativamente la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale come, allo stato, definita all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione 3 settembre 2019.
2. A partire dall’annualità 2020, i limiti della spesa del personale, ai fini di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, applicabili rispettivamente alla Giunta ed al Consiglio sono determinati ripartendo la spesa massima complessiva determinata in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, in misura proporzionale alla rispettiva spesa del personale registrata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato; la Giunta regionale ed il Consiglio regionale applicano l’articolo 5 del medesimo decreto con riferimento ciascuno alla propria spesa del personale registrata nel 2018.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto per il rispettivo utilizzo della capacità assunzionale della Regione del Veneto, fermo restando il rispetto del limite di spesa massima complessiva come determinata ai sensi del comma 2.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



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