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Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 36 (BUR n. 188/2020)

Assestamento del bilancio di previsione 2020-2022

Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 36 (BUR n. 188/2020) (Bilancio)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 1 - Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2019 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 1.349.737.153,51 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019”.
Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 , il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 532.054.537,15.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’ articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022” è rideterminato in euro 532.054.537,15.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , è previsto in euro 22.120.153,79 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2021 e 2022 nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6 - Allegati all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 (Allegato 12);
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione””, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Allegato 13).
Art. 7 - Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”.
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’ articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 14 della presente legge.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO
Legge regionale 01 dicembre 2020, n. 36 (BUR n. 188/2020) (Bilancio) – Testo storico

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 1 - Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2019, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2019.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2019 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2 - Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2020 è determinato in euro 1.349.737.153,51 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019”.
Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 30 , il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 532.054.537,15.
Art. 4 - Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022” è rideterminato in euro 532.054.537,15.
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , è previsto in euro 22.120.153,79 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2021 e 2022 nella parte spesa del bilancio di previsione 2020-2022 (Missione 50, Programmi 01 e 02).
Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2020, 2021 e 2022 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6 - Allegati all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 “Legge di stabilità regionale 2020” (Allegato 11);
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)” della legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 (Allegato 12);
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2020 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione””, della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 (Allegato 13).
Art. 7 - Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 “Bilancio di previsione 2020-2022”.
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 , per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 14 della presente legge.
Art. 8 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATI OMESSI


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 27/10/2020

PDL n. 11

Assegnato in sede referente: 1a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 23/11/2020

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Luciano SANDONÀ

Approvato dal consiglio in data: 27/11/2020

Deliberazione Legislativa n. 37 del 01/12/2020