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Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 (BUR n. 21/2020)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 'Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991 n. 19 e successive modificazioni”

Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 (BUR n. 21/2020) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, n. 18 “INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 .




SOMMARIO
Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 8 (BUR n. 21/2020) (Novellazione) - Testo storico

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1994, n. 18 “INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI”

Art. 1 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Al comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , dopo la lettera a) è inserita la seguente:
“a bis) i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7, dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge purché esercenti l’attività nel territorio di cui all’articolo 1;”.
Art. 2 - Modifiche dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è aggiunta la seguente:
“b bis) concessione di garanzie.”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è aggiunto il seguente:
“1 ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili fra loro e con altre forme agevolative nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato.”.
3. Dopo il comma 3, dell’articolo 3, della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è inserito il seguente:
“3 bis. Per gli interventi di cui al presente articolo destinati ai soggetti di cui alla lettera a) bis, comma 1, dell’articolo 2 è previsto un limite massimo di utilizzo delle relative risorse pari al dieci per cento delle risorse stesse.”.
4. Al comma 4, dell’articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , le parole “alle piccole e medie imprese come definite dalla lettera a),” sono sostituite dalle parole “ai soggetti come definiti dalle lettere a) e a) bis”.
Art. 3 - Inserimento di articolo nella legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della Provincia di Belluno ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni”.
1. Dopo l’articolo 3 bis della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , è inserito il seguente:
“Art. 3 ter - Interventi per favorire l’accesso al credito.
1. Le disponibilità sul fondo di rotazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 sono introiate nel bilancio regionale per un importo di euro 5.000.000,00.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ad operazioni di garanzia e controgaranzia e riassicurazione a favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti di cui alle lettere a) e a bis) dell’articolo 2, anche tramite l’attivazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, quantificati in euro 5.000.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” - Programma 01 “Industria e artigianato” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” le cui disponibilità vengono incrementate mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate al Titolo 4 “Entrate in conto capitale” - Tipologia 300 “Altri trasferimenti in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.”.


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