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Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 (BUR n. 84/2021)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di bonifica e tutela del territorio, artigianato, industria e commercio, agricoltura, foreste, pesca, energia, ricerca ed innovazione

Sommario: Legge Regionale 17/2021
S O M M A R I O
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 (BUR n. 84/2021) (Novellazione)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio

Art. 1 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all’articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell’Assemblea.”
Art. 2 - Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , inserito dal comma 1 dell’articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , sono inseriti i seguenti:
“1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all’esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell’ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all’adunanza.
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , dopo le parole: “partecipa con voto consultivo”, sostituire le parole “alle sedute” con le parole “a tutte le sedute”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.”;
b) al comma 3 le parole: “costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e” sono soppresse.
Art. 4 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , dopo le parole: “la gestione amministrativa del personale dipendente,” sono inserite le seguenti: “la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,”.
Art. 5 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo l’articolo 17 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica.
1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l’autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell’uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all’articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;
c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell’esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d’acqua, sulla base del parere dell’Autorità di Bacino di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio

Art. 6 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 , le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 , dopo le parole: “dalla struttura regionale competente in materia di artigianato” sono inserite le seguenti: “e previo parere della Commissione”.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sostituire le parole: “di cui alle lettere a) e b)” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1”.
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , aggiungere la seguente lettera:
“b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini”.
4. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sostituire le parole: “di cui alle lettere a) e b) del comma 1” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Accertato che l’operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.”.
Art. 10 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla legislazione regionale. (1)
1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, i termini previsti all’articolo 1, commi 6 e 7, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 1° gennaio 2023.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le parole: “A decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2023”.
3. Il termine previsto all’articolo 3 bis, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””, è rideterminato al 1° gennaio 2023.
4. Il termine del 31 dicembre 2021 previsto all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2022 ed il termine previsto all’articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2023.
Art. 11 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , le parole: “nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti” sono soppresse.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 , è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.”.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogata.
Art. 14 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. Il comma 8 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 , è sostituito dal seguente:
“8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non presenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza.”.
Art. 15 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunta la seguente:
“o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, con particolare riferimento ai distretti del commercio.”.
Art. 16 - Modifica all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:
“1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.”.
Art. 17 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2012”.
1. La rubrica dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituita dalla seguente:
“Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell’artigianato, industria, commercio e servizi”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , dopo la parola: “integrazioni” sono inserite le seguenti: “e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana”.
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “lettera a),” sono inserite le seguenti: “riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,”.

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca

Art. 18 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell’articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle acque.”.
2. Resta confermato l’assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata. L’autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.
5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.
6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.”.
2. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale””, alle modifiche introdotte dal presente articolo, anche integrandolo con l’individuazione dei lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e successive modificazioni;
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.”.
2. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente normativa.
Art. 22 - Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
1. L’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 , è abrogato.
Art. 23 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: “all’articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.””.
Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Al comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , dopo le parole “soggetti di cui all’articolo 2”, è aggiunta la seguente frase “o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti,”.
Art. 25 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “almeno cinque ettari accorpati” sono sostituite dalle seguenti: “almeno due ettari accorpati”.
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “almeno 2,5 ettari accorpati” sono sostituite dalle seguenti: “almeno un ettaro accorpato”.
Art. 26 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “L’Azienda regionale Veneto Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , sono abrogati.
Art. 27 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge.”.
Art. 28 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informatori.”.
Art. 29 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “articolo 15” sono sostituite dalle parole: “articolo 6”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di energia

Art. 30 - Modifica all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Il comma 2 bis, dell’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.”.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole: “Sono delegati ai comuni” eliminare le parole: “le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e per i comuni” e dopo la parola: “abitanti” sostituire le parole: “anche il controllo” con le parole: “i controlli”.
Art. 32 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Non sono, altresì, soggette all’obbligo dell’autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.
6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente trasmette annualmente alle province interessate l’elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 “Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”.”.

CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

Art. 33 - Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione.
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco denominato “Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione”, nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i “Temporary Manager”, i “Temporary Export Manager” e i “Manager dell’Innovazione”.
2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in conformità alla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, un regolamento attuativo dell’elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:
a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;
b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;
c) le modalità di consultazione dell’elenco;
d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti.”.
Art. 34 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 35 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Note

( 1) Articolo abrogato da lett. d) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 17/2021
S O M M A R I O
Legge regionale 25 giugno 2021, n. 17 (BUR n. 84/2021) (Novellazione) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI BONIFICA E TUTELA DEL TERRITORIO, ARTIGIANATO, INDUSTRIA E COMMERCIO, AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA, ENERGIA, RICERCA ED INNOVAZIONE

CAPO I - Disposizioni in materia di bonifica e tutela del territorio

Art. 1 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il Presidente della Consulta dei sindaci, di cui all’articolo 10 bis, partecipa, senza diritto di espressione di voto, a tutte le sedute dell’Assemblea.”
Art. 2 - Modifiche all’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , inserito dal comma 1 dell’articolo 18 legge regionale 16 maggio 2019, n. 15 , sono inseriti i seguenti:
“1 bis. È sempre consentita la delega da parte di un Sindaco all’esercizio del voto, in sede di adunanza della Consulta, al sindaco di un altro comune ricadente all’interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell’ordine del giorno, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all’adunanza.
1 ter. La delega di cui al comma 1 bis non può essere esercitata in forma permanente e deve essere eventualmente rinnovata di volta in volta. Non sono in ogni caso ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , dopo le parole: “partecipa con voto consultivo”, sostituire le parole “alle sedute” con le parole “a tutte le sedute”.
Art. 3 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. All’articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’elenco è approvato dalla Giunta regionale e comporta la consegna delle relative opere al consorzio di bonifica agli effetti della manutenzione.”;
b) al comma 3 le parole: “costituisce dichiarazione di compimento o ultimazione della bonifica e” sono soppresse.
Art. 4 - Modifica all’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 , dopo le parole: “la gestione amministrativa del personale dipendente,” sono inserite le seguenti: “la gestione finanziaria, della ragioneria e del bilancio consortile,”.
Art. 5 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
1. Dopo l’articolo 17 legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis - Disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione d’acqua ai consorzi di Bonifica.
1. Ai fini di una maggior semplificazione ed efficacia delle procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio relativo alle domande di derivazione in forma collettiva presentate dai Consorzi di Bonifica, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la presentazione della domanda di rinnovo o di proroga di concessione prima della sua scadenza comporta l’autorizzazione della Regione ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo, nei limiti della portata e dell’uso consentiti dal precedente titolo autorizzativo, fatta salva la facoltà della Regione, ove detta continuazione contrasti con il buon regime delle acque e le altre finalità di cui all’articolo 1, di denegare o imporre le necessarie cautele per la continuazione provvisoria del prelievo, entro il trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda;
b) la presentazione della domanda di concessione relativa al riconoscimento di derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di Bonifica da oltre 20 anni, legittima il Consorzio di bonifica richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d’acqua non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di derivazione;
c) le concessioni di cui alle lettere a) e b) sono rilasciate nel rispetto delle modalità e condizioni individuate dalla Giunta regionale, tra cui la tutela della biodiversità e della fauna ittica, sulla base dell’esame del Comitato tecnico VIA, per gruppi di derivazioni che gravitano su un determinato corso d’acqua, sulla base del parere dell’Autorità di Bacino di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di artigianato, industria e commercio

Art. 6 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 , le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “tre anni”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”.
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 , dopo le parole: “dalla struttura regionale competente in materia di artigianato” sono inserite le seguenti: “e previo parere della Commissione”.
Art. 8 - Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , è sostituito dal seguente:
“1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni;
b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
c) società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da imprese femminili come definite alle lettere a), b) e c);
e) professioniste iscritte agli ordini professionali e quelle aderenti alle associazioni professionali contenute nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge, residenti da almeno due anni in Veneto.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sostituire le parole: “di cui alle lettere a) e b)” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1”.
3. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , aggiungere la seguente lettera:
“b bis) praticare la parità retributiva tra donne e uomini”.
4. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , sostituire le parole: “di cui alle lettere a) e b) del comma 1” con le parole: “di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1”.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all’unificazione dei fondi di rotazione regionali”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Accertato che l’operatività delle strumentazioni agevolative di cui al comma 3, lettere c) e d) è cessata, i compensi spettanti al soggetto gestore per le attività residuali riferite a tali strumentazioni agevolative per gli esercizi 2018, 2019, 2020 sono posti a carico delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3, lettere b), e) e f).
3 ter. Con decorrenza dall’annualità 2021 il fondo unico di cui alla presente legge, con esclusione dei fondi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere c) e d), confluisce nel fondo istituito in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto.”.
Art. 10 - Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19. Proroga di termini previsi dalla legislazione regionale.
1. Considerato il perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da “Covid-19”, i termini previsti all’articolo 1, commi 6 e 7, della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2022 ed al 1° gennaio 2023.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2020, n. 21 le parole: “A decorrere dall’anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno 2023”.
3. Il termine previsto all’articolo 3 bis, comma 4, della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti”, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 “Modifiche della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura””, è rideterminato al 1° gennaio 2023.
4. Il termine del 31 dicembre 2021 previsto all’articolo 3, comma 2, della legge regionale 24 luglio 2020, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 2022 ed il termine previsto all’articolo 3, comma 3, della medesima legge regionale è prorogato al 1° gennaio 2023.
Art. 11 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”, e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 , le parole: “nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti” sono soppresse.
Art. 12 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. L’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 , è sostituito dal seguente:
“Art. 9 - Collaudo impianti ed esercizio provvisorio.
1. Ad ultimazione dei lavori, i nuovi impianti, quelli trasferiti, quelli ristrutturati e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, sono collaudati secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Il titolare dell’autorizzazione trasmette allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato. La trasmissione al SUAP del certificato di collaudo consente l’immediato esercizio dell’attività, fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
3. Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.”.
Art. 13 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è abrogata.
Art. 14 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. Il comma 8 dell’articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 , è sostituito dal seguente:
“8. L’autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare dell’impianto non presenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, una perizia giurata al SUAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l’idoneità tecnica dell’impianto ai fini della sicurezza.”.
Art. 15 - Modifica all’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunta la seguente:
“o bis) al sostegno delle politiche attive per lo sviluppo del sistema commerciale di cui al Capo II della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”, con particolare riferimento ai distretti del commercio.”.
Art. 16 - Modifica all’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:
“1. Il presente capo disciplina l’incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46, nonché gli interventi finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale, con particolare riferimento agli interventi di rigenerazione urbana.”.
Art. 17 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge regionale finanziaria per l’esercizio 2012”.
1. La rubrica dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 è sostituita dalla seguente:
“Interventi a favore delle imprese nei comparti dei settori dell’artigianato, industria, commercio e servizi”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 , dopo la parola: “integrazioni” sono inserite le seguenti: “e a contributi in conto capitale per il sostegno delle imprese dei settori industria, artigianato commercio e servizi, ivi compresi gli interventi per lo sviluppo del sistema commerciale e la rigenerazione urbana”.
3. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 dopo le parole: “lettera a),” sono inserite le seguenti: “riferito agli interventi di ingegneria finanziaria di cui alla medesima lettera,”.

CAPO III - Disposizioni in materia di agricoltura, foreste e pesca

Art. 18 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. La Giunta regionale, ai sensi del Titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, nonché ai sensi dell’articolo 56 e 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, stabilisce le procedure amministrative relative alla determinazione dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici, al fine di garantirne protezione e stabilità e di tutelare la qualità delle acque.”.
2. Resta confermato l’assoggettamento al vincolo idrogeologico per i terreni già vincolati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 prima dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 19 - Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 3 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è abrogato.
Art. 20 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 4
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per l’esecuzione di lavori finalizzati alla trasformazione di boschi in altra qualità di coltura, alla trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, nonché per l’esecuzione di lavori che comportano movimento di terra, gli interessati presentano all’autorità forestale competente per territorio, richiesta di autorizzazione, corredata dei relativi elaborati tecnici. Sono fatte salve le competenze delegate al Comune ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento di bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
2. Entro il termine di novanta giorni, l’autorità forestale autorizza l’esecuzione degli interventi formulando eventuali prescrizioni o ne vieta la realizzazione al fine di evitare danni di natura idrogeologica al territorio.
3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori l’autorità forestale può richiedere agli interessati adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali.
4. I lavori realizzati in assenza dell’atto autorizzativo o in difformità alle modalità esecutive dichiarate o alle prescrizioni impartite, possono essere oggetto di regolarizzazione mediante l’emanazione di un apposito provvedimento autorizzativo in sanatoria dell’autorità forestale, sempre che gli interventi eseguiti non pregiudichino l’assetto idrogeologico dell’area interessata. L’autorità forestale competente per territorio, al momento del rilascio dell’autorizzazione, può prescrivere l’esecuzione di ulteriori lavori di consolidamento o adeguamento.
5. Nel caso in cui gli interventi non autorizzati risultino pregiudizievoli all’assetto idrogeologico o la difformità, rispetto alle modalità esecutive dichiarate o impartite, sia rilevante, l’autorità forestale impone al trasgressore la sospensione immediata dei lavori e ii ripristino dello stato dei luoghi a sue spese, oltre al pagamento delle previste sanzioni, fissando un adeguato termine temporale.
6. Nei casi previsti dal comma 4 l’emanazione del provvedimento in sanatoria, fermo restando quanto previsto da altre specifiche normative di settore, è condizionata al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido previste dal Regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.”.
2. La Giunta regionale adegua il regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale””, alle modifiche introdotte dal presente articolo, anche integrandolo con l’individuazione dei lavori di modesta rilevanza che non necessitano di specifica autorizzazione, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; fino a tale data non trovano applicazione gli articoli 36 e 37 del medesimo regolamento.
Art. 21 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.”.
1. L’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 è sostituito dal seguente:
“Art. 14
1. Ai fini della presente legge, trovano applicazione le seguenti definizioni:
a) “bosco”: le superfici che presentano le caratteristiche indicate al comma 3 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali” e successive modificazioni;
b) “aree escluse dalla definizione di bosco”: le aree che presentano le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 34 del 2018.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, definisce con proprio provvedimento le modalità per l’individuazione delle superfici ed aree di cui alle lettere a) e b) del comma 1.”.
2. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, restano ferme le aree a bosco individuate ai sensi della previgente normativa.
Art. 22 - Abrogazione dell’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2013”.
1. L’articolo 31 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 , è abrogato.
Art. 23 - Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1994”.
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 le parole: “all’articolo 54 delle vigenti prescrizioni di massima e Polizia forestale” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 37, comma 2 del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale.””.
Art. 24 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Al comma 2, dell’articolo 3, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , dopo le parole “soggetti di cui all’articolo 2”, è aggiunta la seguente frase “o su terreni comunque nella disponibilità di tali soggetti,”.
Art. 25 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Alla lettera a), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “almeno cinque ettari accorpati” sono sostituite dalle seguenti: “almeno due ettari accorpati”.
2. Alla lettera b), del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “almeno 2,5 ettari accorpati” sono sostituite dalle seguenti: “almeno un ettaro accorpato”.
Art. 26 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , è inserito il seguente:
“1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, che provvede alla raccolta delle domande e dei progetti, alle attività istruttorie, alla concessione dei contributi, al controllo e al collaudo.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le parole: “L’Azienda regionale Veneto Agricoltura” sono sostituite dalle seguenti: “L’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”.
3. I commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , sono abrogati.
Art. 27 - Modifica all’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, con proprio provvedimento definisce:
a) i termini, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5;
b) il contributo da assegnare all’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario in relazione alle attività affidate dalla presente legge.”.
Art. 28 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”.
1. All’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, è autorizzata ad introdurre, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statuaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al comma 2 nel rispetto dei principi e criteri informatori.”.
Art. 29 - Modifica all’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 “Norme in materia di usi civici”.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22 luglio 1994, n. 31 le parole: “articolo 15” sono sostituite dalle parole: “articolo 6”.

CAPO IV - Disposizioni in materia di energia

Art. 30 - Modifica all’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Il comma 2 bis, dell’articolo 42 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Fino alla revisione o all’aggiornamento del Piano energetico regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 (BUR n. 20/2017) ovvero fino al nuovo Piano energetico regionale, le funzioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera b), sono esercitate dal direttore di area competente per materia.”.
Art. 31 - Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Al comma 1 dell’articolo 43 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo le parole: “Sono delegati ai comuni” eliminare le parole: “le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” e per i comuni” e dopo la parola: “abitanti” sostituire le parole: “anche il controllo” con le parole: “i controlli”.
Art. 32 - Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 “Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt”.
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Non sono, altresì, soggette all’obbligo dell’autorizzazione le opere relative alle seguenti linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica:
a) con tensione nominale fino a 5.000 volt, a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) con tensione nominale massima fino a 30.000 volt e con lunghezza non superiore a 500 metri a condizione che non ricadano in zone soggette a tutela dei beni culturali e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
6 ter. Per le linee e le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente presenta al comune interessato la denuncia di inizio lavori (DIL), ai sensi della vigente normativa di settore.
6 quater. Per le linee ed impianti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 bis l’esercente trasmette annualmente alle province interessate l’elenco delle nuove linee realizzate ovvero i dati eventualmente conferiti al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI), di cui al decreto ministeriale 11 maggio 2016 “Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”.”.

CAPO V - Disposizioni in materia di ricerca e innovazione

Art. 33 - Inserimento di articolo nella legge regionale 19 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”.
1. Dopo l’articolo 18 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 è inserito il seguente:
“Art. 18 bis - Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione.
1. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco denominato “Elenco regionale dei Temporary Manager, dei Temporary Export Manager e dei Manager dell’Innovazione”, nel quale sono identificati e registrati in specifiche sezioni, con un numero progressivo di iscrizione, i “Temporary Manager”, i “Temporary Export Manager” e i “Manager dell’Innovazione”.
2. La Giunta regionale si avvale di Veneto Innovazione Spa per la gestione e la tenuta dell’elenco regionale di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” ed in conformità alla normativa nazionale in materia, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, un regolamento attuativo dell’elenco regionale di cui al comma 1 con il quale sono disciplinati, in particolare:
a) i soggetti ammissibili e i requisiti specifici di ammissione a ciascuna sezione;
b) i termini e le modalità di iscrizione e cancellazione e le eventuali limitazioni;
c) le modalità di consultazione dell’elenco;
d) le modalità di controllo periodico sui soggetti iscritti.”.
Art. 34 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 35 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 25/03/2021

PDL n. 49

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 26/05/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ANDREOLI

Approvato dal consiglio in data: 22/06/2021

Deliberazione Legislativa n. 17 del 25/06/2021