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Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 (BUR n. 128/2021)

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di governo del territorio, viabilità, lavori pubblici, appalti, trasporti e ambiente

Sommario: Legge Regionale 27/2021
S O M M A R I O
Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 (BUR n. 128/2021)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E AMBIENTE (1)


CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”. (2)
1. Il comma 1 bis dell’ articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:
omissis ( 3)
Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Alla fine del comma 7 dell’ articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
1. Al comma 3 dell’ articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)”.
1. Il comma 3 dell’ articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è così sostituito:
omissis ( 4)

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 5 - Modifica all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è inserito il seguente:
omissis ( 5)
Art. 6 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’ articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: “e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 6)
2. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.
3. Al comma 1ter dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , le parole: “di cui ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori, approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),”.
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
omissis ( 7)
5. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
6. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , sono aggiunte le seguenti parole: “o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”.
7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.
Art. 8 - Modifica all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)”;
b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , come modificato dal comma 1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all’amministrazione regionale.
Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento. (9)
[1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.]

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto

Art. 10 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Il comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:
omissis ( 10)
Art. 11 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Il comma 1 dell’ articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:
omissis ( 11)
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all’ articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all’ articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all’ articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all’ articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’ articolo 3 e ai servizi di cui all’ articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio dell’attività non comporta l’alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , al cessare della sospensione dell’esercizio dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articolo 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 . Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e all’ articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.
Art. 13 - Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Nel comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 , dopo la lettera a) e la lettera b) sono rispettivamente inserite le seguenti lettere:
omissis ( 12)
Art. 14 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 , è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 13)
Art. 15 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 , sono inserite le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.
Art. 16 - Modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, (14) n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. La lettera b) del comma 1 dell’ articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , è sostituita dalla seguente:
omissis ( 15)
Art. 17 - Modifica all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, (16) n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. Alla fine del comma 1 dell’ articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , sono inserite le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
“h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).”.
Art. 19 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale””. (17)
1. Il comma 2 dell’ articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 , è così sostituito:
omissis ( 18)
Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale. (19)
1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell’alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell’ articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” nonché ai sensi dell’ articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l’area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’ articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”” ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 “Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017”, pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 22 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




Note

( 1) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 per contrasto con gli articoli 3 e 9 della Costituzione, la inammissibilità o comunque la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20. Il Governo, con ricorso n. 66 del 2021 aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute negli articoli 1, per contrasto della disciplina di destinazione della oblazione con gli articoli 25 e 117, comma 2, lett. l) della Costituzione in materia di ordinamento penale, 9 per contrasto con il Codice dei contratti e la disciplina in materia di tutela della concorrenza del previsto superamento della previsione, nei procedimenti di pagamento, della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi, 19 per aver introdotto una disciplina irragionevole in materia di estrazione di rilevanti quantità di materiali litoidi, in violazione degli articoli 3 e 9 della Cost. e 20 per violazione ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione della previsione di superamento della autorizzazione paesaggistica per gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.
( 2) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, per pretesa violazione dell’art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione in materia di ordinamento penale: in effetti, atteso che l’art. 32, comma 33, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, ha stabilito che «le regioni, ......, emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47», ritiene la Corte che resta estranea alla disciplina dell’oblazione, in quanto tale ricadente nell’ambito di competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. (ordinamento penale), la destinazione, come quella disposta dall’articolo in esame (ovvero il perseguimento di finalità generali inerenti al governo del territorio), degli introiti che le regioni riscuotono per effetto della norma sopra citata; il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 1 con il ricorso n. 66/2021.
( 3) Testo riportato al comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 .
( 4) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 .
( 5) Testo riportato dopo il comma 3 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 6) Testo riportato al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 7) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 8) Testo riportato al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 .
( 9) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, per violazione dell’articolo 117, secondo comma , lettera e) in materia di tutela della concorrenza, in quanto l’”istituto della ritenuta di garanzia, disciplinato dall’art. 30, comma 5-bis, cod. contratti pubblici, sebbene sia volto a disciplinare le procedure di pagamento e quindi afferisca materialmente alla fase dell’esecuzione del contratto, si raccorda da un punto di vista funzionale e teleologico alle altre disposizioni del codice poste a tutela del rispetto, da parte del soggetto affidatario o esecutore del contratto, degli obblighi contributivi e previdenziali, costituendone pertanto un’essenziale articolazione procedimentale”; pertanto la norma regionale, nel prevedere il superamento, per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, del pagamento della ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi incide, derogandolo, sul corretto adempimento degli obblighi contributivi che costituisce misura di garanzia della tutela della concorrenza “nel mercato”»; il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 9 con il ricorso n. 66/2021.
( 10) Testo riportato all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 11) Testo riportato all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 .
( 12) Testo riportato rispettivamente dopo la lettera a) e la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 .
( 13) Testo riportato dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 .
( 14) Per mero errore materiale, la data “30 ottobre 1988” va sostituita con “30 ottobre 1998”. Vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 135 del 12 ottobre 2021.
( 15) Testo riportato alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 .
( 16) Per mero errore materiale, la data “30 ottobre 1988” va sostituita con “30 ottobre 1998”. Vedi errata corrige pubblicata nel BUR n. 135 del 12 ottobre 2021.
( 17) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 per violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione sotto il profilo della incongruità ed irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore: in effetti, afferma la Corte, la esegesi della disposizione impugnata conduce a ritenere che, con le modifiche ad essa da ultimo apportate, siano state considerevolmente ampliate le quantità di materiale litoide che può essere estratto dagli alvei e dalle zone golenali in assenza di appositi piani; quanto sopra laddove la “eccezionalità di un’autorizzazione all’attività estrattiva in assenza di piani doveva portare a qualificare come non replicabile il prelievo straordinario nei limiti dei 20.000 metri cubi” (oggi portato a una pluralità di interventi di estrazione e commisurata a un volume massimo quattro volte superiore (pari a 80.000 metri cubi). Ne consegue un giudizio di incongruità e irragionevolezza della scelta del legislatore veneto di aumentare la quantità di materiali litoidi che si possono estrarre in assenza di piani estrattivi, anche per l’incidenza che tale ampliamento determina sulla salvaguardia di un adeguato livello di tutela dell’ambiente e del paesaggio; il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 19 con il ricorso n. 66/2021.
( 18) Testo riportato al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 .
( 19) Con sentenza n. 44/2023 (G.U. – 1^ Serie speciale n. 12/2023) la Corte costituzionale ha dichiarato la infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20: sia se riferita alla violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera m), e sesto, Cost., in quanto non sorrette da alcuna argomentazione e, pertanto, prospettate in maniera del tutto generica e apodittica ed infondata, sia se relativa alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: e ciò in quanto, se gli interventi previsti dall’articolo in esame mostrano di incidere potenzialmente su ambiti oggetto di vincolo paesaggistico, d’altro canto, essi risultano sostanzialmente equivalenti alle attività contemplate dal punto A.25. dell’Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, espressamente esonerate dall’autorizzazione paesaggistica. Ne consegue che la norma in esame, ove interpretata ed attuata in aderenza e nei limiti della normativa statale interposta richiamata, risulterà costituzionalmente legittima. Il Governo aveva impugnato la legge regionale relativamente alle disposizioni contenute nell’articolo 20 con il ricorso n. 66/2021.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 27/2021
S O M M A R I O
Legge regionale 21 settembre 2021, n. 27 (BUR n. 128/2021) – Testo storico

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI, APPALTI, TRASPORTI E AMBIENTE


CAPO I - Disposizioni in materia di governo del territorio

Art. 1 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.
1. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è sostituito dal seguente:
“1 bis. La Regione può, altresì, destinare l’incremento dell’oblazione di cui al comma 1:
a) ad interventi di valorizzazione e restauro paesaggistico su siti di interesse regionale che sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
b) agli interventi, promossi dai comuni singoli o associati, di riqualificazione urbana di cui all’articolo 6 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””, nonché per le spese di progettazione degli interventi previsti nei programmi di rigenerazione urbana sostenibile, approvati ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della medesima legge regionale n. 14 del 2017. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina criteri e modalità di assegnazione del contributo.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 “Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
1. Alla fine del comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 è aggiunto il seguente periodo: “e quelle finalizzate o comunque strettamente funzionali alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico.”.
Art. 3 - Modifica all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”.
1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 le parole: “30 settembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2022”.
Art. 4 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012)”.
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 è così sostituito:
“3. La Giunta regionale individua i soggetti affidatari della gestione dei siti della rete Natura 2000 prioritariamente tra gli enti indicati al comma 1, specificandone le rispettive funzioni. Nel caso siano individuati soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, la Giunta regionale nel relativo provvedimento dà conto delle competenze, della professionalità e dell’adeguatezza degli affidatari, in rapporto alle funzioni che devono svolgere.”.

CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità, lavori pubblici e appalti

Art. 5 - Modifica all’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è inserito il seguente:
“3 bis. Con riferimento ai tratti viari non classificati, la Giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati dalla classificazione, sentita la commissione consiliare competente che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta decorso il quale può prescindere dal parere, provvede alla classificazione dei medesimi tratti in regionali, provinciali o comunali, in conformità all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. All’intervenuta classificazione segue l’accatastamento dei tratti viari ai sensi della vigente normativa.”.”.
Art. 6 - Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 sono aggiunte le parole: “e alle relative attività di manutenzione ordinaria e straordinaria”.
Art. 7 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è sostituito dal seguente:
“1. Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori sono approvati annualmente nel rispetto dei documenti programmatori regionali e in coerenza con il bilancio regionale, secondo i termini e le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e al decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. A tali fini la Giunta regionale adotta, per i lavori pubblici di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1) di singolo importo pari o superiore a 100.000,00 euro, il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nel corso dell’anno successivo; tali atti sono predisposti dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, su proposta delle strutture regionali specificamente interessate.”.
2. Il comma 1 bis dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è abrogato.
3. Al comma 1ter dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , le parole: “di cui ai commi 1 e 1 bis” sono sostituite dalle seguenti: “dei lavori, approvati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) 2) 3) e 5),”.
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consiglio regionale approva il Programma triennale e l’elenco annuale dei lavori adottati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del DM n.14/2018.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , è sostituito dal seguente:
“3. Le modifiche al Programma triennale e all’elenco annuale dei lavori nei casi previsti dall’articolo 5 del DM n. 14/2018 sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescinderne.”.
6. Alla fine del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , sono aggiunte le seguenti parole: “o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari”.
7. I commi 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono abrogati.
Art. 8 - Modifica all’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
1. Al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del numero 1) della lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numero 1)”;
b) i numeri 2) e 3) della lettera a) sono abrogati;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) dalla stazione appaltante per i lavori di interesse regionale diversi da quelli di cui al numero 1) della lettera a).”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 , come modificato dal comma 1, si applicano ai contratti di lavori pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia già stata presentata la richiesta di nomina del collaudatore all’amministrazione regionale.
Art. 9 - Misure di semplificazione nei procedimenti di pagamento.
1. Per i contratti pubblici di servizi, forniture e noleggio attrezzature di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nei procedimenti di pagamento non viene operata la ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dei versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi.

CAPO III - Disposizioni in materia di ambiente e di trasporto

Art. 10 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:
“2. Le competenze di cui al comma 1, lettere e), f), h), i), l) e m) sono esercitate mediante:
a) deliberazione della Giunta regionale, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere e) e m);
b) decreto del direttore di area competente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettera h);
c) provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente, relativamente a quanto previsto al comma 1, lettere f), i) e l).”.
Art. 11 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 è sostituito dal seguente:
“1. Per le tipologie progettuali di cui all’Allegato II, Parte II, del Decreto legislativo, il parere richiesto è espresso dal direttore di area competente in materia di tutela dell’ambiente, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico VIA.”.
Art. 12 - Disposizioni straordinarie e transitorie per il settore del trasporto non di linea.
1. I titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra” possono sospendere l’esercizio dell’attività sino al termine massimo del 31 dicembre 2023, procedendo all’alienazione del mezzo a cui si riferisce l’autorizzazione. L’alienazione del mezzo e l’eventuale venir meno della disponibilità della rimessa non comportano la revoca dell’autorizzazione e sono contestualmente comunicate dal titolare al comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai titolari di licenza di taxi di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 previa acquisizione, su istanza dell’interessato, del parere favorevole della commissione consultiva comunale di cui all’articolo 13 della medesima legge regionale. Trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza diversa comunicazione all’interessato, il parere si intende espresso favorevolmente.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai servizi di noleggio con conducente, di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia”. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai servizi di taxi e di gondola di cui all’articolo 3 e ai servizi di cui all’articolo 18, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 . Per tali servizi la sospensione dell’esercizio dell’attività non comporta l’alienazione del natante e prevede la consegna dei prescritti documenti di navigazione del natante alle Autorità competenti per l’intero periodo di sospensione dell’esercizio dell’attività.
4. I titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e di licenza di taxi di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , al cessare della sospensione dell’esercizio dell’attività e comunque entro sessanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1, provvedono al ripristino dei requisiti previsti dalla rispettiva disciplina, pena la revoca del titolo autorizzativo. Per i servizi di cui al comma 3 i titolari provvedono al ripristino dei requisiti entro novanta giorni dal termine massimo di cui al comma 1.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sui regolamenti comunali e provinciali per il periodo di vigenza della possibilità di sospensione delle autorizzazioni.
6. Durante il periodo in cui i titolari dei servizi si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non è consentito il conferimento del titolo di cui agli articoli 14, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e 17, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 . Non è, altresì, consentita la trasferibilità dei titoli di cui all’articolo 17 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 , e all’articolo 20 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 .
7. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo non possono partecipare alle procedure di assegnazione o rilascio di nuove autorizzazioni durante il periodo di sospensione.
Art. 13 - Modifica all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 , dopo la lettera a) e la lettera b) sono rispettivamente inserite le seguenti lettere:
“a bis) costituzione di una unità locale ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”, per le imprese non aventi sede legale nel territorio regionale;
b bis) l’impresa esercente deve dimostrare la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stanziamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui alla presente legge;”.
Art. 14 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 , è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. L’utilizzo per l’attività di trasporto di cui alla presente legge di autobus acquistati con finanziamenti pubblici dei quali non possano beneficiare la totalità delle imprese nazionali, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218 “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, comporta la revoca dell’autorizzazione.”.
Art. 15 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 , sono inserite le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.
Art. 16 - Modifica all’articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , è sostituita dalla seguente:
“b) alla disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;”.
Art. 17 - Modifica all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1988, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale””.
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 , sono inserite le seguenti parole: “La verifica in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla presente legge è effettuata con cadenza annuale.”.
Art. 18 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 , dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
“h bis) la definizione dei criteri per l’individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d).”.
Art. 19 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 “Modifica alla legge regionale 27 aprile 1979, n. 32 concernente “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale””.
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 , è così sostituito:
“2. In assenza di piani estrattivi il limite è abbassato a 20.000 metri cubi per singolo intervento. Possono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi.”.
Art. 20 - Titolo giuridico per la esecuzione di interventi finalizzati alla sicurezza idraulica dei corsi di acqua di competenza regionale.
1. Le strutture della Giunta regionale, territorialmente competenti alla effettuazione degli interventi funzionali alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico sui corsi d’acqua di competenza regionale, hanno titolo ad eseguire, direttamente o mediante i soggetti affidatari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 93, 96 e 97 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, gli interventi di ripristino di condizioni di sicurezza e officiosità idraulica che prevedono la rimozione di schianti, piante morte, piante a rischio caduta o la cui presenza riduca la sezione dell’alveo necessaria a garantire il libero deflusso delle acque.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di valutazione di incidenza ambientale su parere reso ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” nonché ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, previa acquisizione del parere della struttura regionale competente in materia forestale sul territorio, ove l’area di intervento sia configurabile come boscata ai sensi del regolamento regionale 7 febbraio 2020, n. 2 “Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”” ed in conformità alle specifiche tecniche ed ambientali definite dal Prontuario Operativo per interventi di gestione forestale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 7 del 5 gennaio 2018 “Adozione del Prontuario Operativo per gli interventi di gestione forestale - DGR n. 1456/2014 e DGR n. 1400/2017”, pubblicata sul BUR n. 9 del 23 gennaio 2018.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 22 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 25/03/2021

PDL n. 50

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 08/07/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 14/09/2021

Deliberazione Legislativa n. 27 del 21/09/2021