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Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021)

Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”

Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021) (Novellazione)

MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, n. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”


Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45



SOMMARIO
Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, n. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”

Art. 1 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , la parola: “dieci” è sostituita con la parola: “quindici”.
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , è sostituita dalla seguente:
“c) l’obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;”.
Art. 2 - Norma transitoria.
1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell’articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




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