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Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021)
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”
Sommario
“Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, n. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”
SOMMARIO
- Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021) (Novellazione)
- MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, n. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”
Sommario
“Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021) - Testo storico”
MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, n. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”
Art. 1 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
1. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 44 della
legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , la parola:
“dieci” è sostituita con la parola:
“quindici”.
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , è sostituita dalla seguente:
“c) l’obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;”.
2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 , è sostituita dalla seguente:
“c) l’obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;”.
Art. 2 - Norma transitoria.
1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell’articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 21 settembre 2021, n. 28 (BUR n. 128/2021) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICA DELL’ARTICOLO 44 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, n. 45 “COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018”
-
- Art. 1 - Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
- Art. 2 - Norma transitoria.
- Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 4 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 18/06/2021
PDL n. 71
Assegnato in sede referente: 5a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 02/09/2021
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Fabrizio BORON
Approvato dal consiglio in data: 14/09/2021