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Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021)
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport
Sommario
“Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione)
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
- Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. All’
articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell’
articolo 27 della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole:
“studenti portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti:
“studenti con disabilità”.
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’ articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’ articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. Dopo il comma 4 dell’
articolo 5 della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:
omissis ( 1)
omissis ( 1)
Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
1. L’efficacia della
legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo riportato dopo comma 4 dell’art. 5
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
SOMMARIO
- Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione)
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
-
- Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione) – Testo storico
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
- Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. All’articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell’articolo 27 della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole:
“studenti portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti:
“studenti con disabilità”.
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.
3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.
4. All’articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 , le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell’articolo 3.”.
“4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell’articolo 3.”.
Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
1. L’efficacia della
legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 5 maggio 2021, n. 8 (BUR n. 60/2021) (Novellazione) – Testo storico
- DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2021 IN MATERIA DI ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
-
- Art. 1 - Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
- Art. 3 - Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 “Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 25/03/2021
PDL n. 51
Assegnato in sede referente: 6a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 14/04/2021
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula:
Approvato dal consiglio in data: 27/04/2021