Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 5 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”
Sommario
“Legge regionale 5 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) – Novellazione
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
SOMMARIO
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) – Novellazione
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
Sommario
“Legge regionale 5 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
- Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
1. L’articolo 29 della
legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:
a) al comma 1 le parole: “anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.” sono sostituite dalle parole: “, nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”.
a) al comma 1 le parole: “anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.” sono sostituite dalle parole: “, nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
SOMMARIO
- Legge regionale 05 luglio 2022, n. 14 (BUR n. 78/2022) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, n. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”
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- Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.
- Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 16/02/2022
PDL n. 122
Assegnato in sede referente: 2a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 28/04/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Nicola Ignazio FINCO
Approvato dal consiglio in data: 28/06/2022