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Legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022)
Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”
Sommario
“Legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 09 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
1. Il termine di cui all’
articolo 6, comma 1 del Regolamento di attuazione della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
(
1) Testo inserito dopo il comma 3 dell’articolo 27
legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 2) Testo inserito dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 2) Testo inserito dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
SOMMARIO
- Legge regionale 09 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Sommario
“Legge regionale 9 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 09 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 27, sono aggiunti i seguenti:
“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.
3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.”.
“3 bis. Non è consentito lo sparo durante l’esercizio venatorio in forma vagante all’interno di vigneti e uliveti con impianto di irrigazione a goccia non interrato, disposto lungo i filari delle colture, nonché sparare in direzione degli stessi terreni a meno di 50 metri di distanza.
3 ter. Il divieto di cui al comma 3 bis non si estende allo sparo con fucile a canna rigata nei prelievi in selezione e alle operazioni di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 17 e non concerne i terreni non previamente delimitati da tabelle, a cura dei proprietari, secondo il modello e le modalità di apposizione definite dalla Giunta regionale.”.
Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 35 è aggiunta la seguente:
“e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27;”.
“e bis) da euro 100 a euro 600 per l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 bis dell’articolo 27;”.
Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
1. Il termine di cui all’articolo 6, comma1 del Regolamento di attuazione della
legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 recante approvazione del Piano faunistico venatorio regionale 2022 – 2027, in tema di definizione dei procedimenti amministrativi relativi alla presentazione di istanze di sottrazione di fondi dall’esercizio dell’attività venatoria, è rideterminato al 31 agosto 2022.
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. L’attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 5 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 09 agosto 2022, n. 21 (BUR n. 95/2022) (Novellazione) – Testo storico
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, n. 50 “NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO”
-
- Art. 1 - Modifica all’articolo 27 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 2 - Modifica all’articolo 35 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
- Art. 3 – Rideterminazione del termine per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria.
- Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.
- Art. 5 - Entrata in vigore.
Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 05/05/2022
PDL n. 140
Assegnato in sede referente: 3a commissione
Stato: licenziato
La commissione ha espresso parere in data: 28/07/2022
Parere della commissione espresso a: Maggioranza
Relatore in aula: Giovanni PUPPATO
Approvato dal consiglio in data: 02/08/2022