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Legge regionale 4 novembre 2022, n. 24 (BUR n. 133/2022)

Disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n 79 'Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica'

Legge regionale 04 novembre 2022, n. 24 (BUR n. 133/2022)

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA AD USO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA”


Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, come modificato dall’articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima data.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.
Art. 3 - Competenza.
1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano da corpi idrici che fungono da confine tra regioni diverse o che ricadono in territori regionali diversi, le funzioni finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese con la Regione o Provincia autonoma confinante per definire i rapporti necessari al fine di procedere alla assegnazione della concessione per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.
3. È fatta salva la disciplina prevista dall’ articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate dalla amministrazione procedente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed i relativi proventi sono dalla medesima introitati.
Art. 4 - Regime delle opere e dei beni.
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle grandi derivazioni di produzione di forza motrice a scopo idroelettrico, le opere definite all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”, passano in proprietà alla Regione in stato di regolare funzionamento. Rientrano fra queste opere anche gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento ed esercizio.
2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che, in applicazione del procedimento di assegnazione disciplinato dalla presente legge, sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque oppure la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico.
3. Le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ancorché passate in proprietà della Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l’esercizio delle stesse nonché la continuità della produzione elettrica, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all’atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.
4. I beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso del nuovo concessionario successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 5 - Durata della concessione.
1. Le concessioni sono assegnate per un periodo compreso tra venti e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata ed all’importo dell’investimento, con le modalità stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 6 - Modalità di affidamento della concessione.
1. La Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera a) dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 oppure, con provvedimento motivato, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera b) dell’articolo 12 del medesimo decreto, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell’accorpamento di più concessioni preesistenti.
2. L’affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”.
Art. 7 - Avvio delle procedure per l’assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.
1. L’amministrazione procedente entro tre anni dalla scadenza della concessione, ovvero entro i sei mesi successivi alla decadenza o rinuncia, determina se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico o accerta la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico e, in caso contrario, individua le modalità di affidamento e avvia il procedimento per l’assegnazione della concessione.
2. Qualora vi siano più concessioni insistenti nello stesso bacino idrografico e la loro gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici l’assegnazione può riferirsi anche ad un accorpamento di più concessioni. In tal caso possono essere incluse nell’accorpamento anche le concessioni la cui scadenza è prevista entro gli ulteriori due anni.
3. Nei sei mesi successivi al provvedimento di avvio del procedimento di assegnazione della concessione, ovvero di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque anche dipendente dalla mancata funzionalità tecnica alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico, il concessionario uscente trasmette una relazione di fine concessione contenente la descrizione delle opere costituenti l’impianto, la valutazione dello stato di regolare funzionamento e conservazione e la quantificazione del valore residuo dei beni mobili ed immobili di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione, nonché in caso di omessa risposta alla richiesta di integrazione nei termini ivi indicati, l’amministrazione procedente, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi ed attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.
5. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della relazione di fine concessione di cui al presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00 per ogni trenta giorni di ritardo.
6. La sanzione di euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00 si applica altresì nel caso di mancato adempimento alle richieste di integrazione a fronte di relazione non completa, per ogni trenta giorni di ritardo rispetto al termine indicato nelle richieste di integrazione, e con riguardo ad ogni contenuto indicato dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
7. Nei sei mesi successivi alla trasmissione della relazione completa di fine concessione l’amministrazione procedente verifica, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, la relazione di fine concessione, eventualmente impartisce disposizioni al concessionario uscente affinché l’impianto sia in regolare stato di funzionamento e conservazione e determina le modalità di assegnazione della concessione.
8. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 5 e 6, la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce in ogni caso inadempienza valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
9. Per le finalità di cui al comma 7, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dall’amministrazione procedente l’accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all’esercizio della derivazione.
Art. 8 - Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
1. Nel caso la concessione sia assegnata mediante l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica l’amministrazione procedente, entro due mesi dalla verifica della relazione di fine concessione, pubblica il bando di gara contenente le modalità e le procedure di assegnazione in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Una volta pervenuti i progetti offerta ed effettuata la verifica sull’ammissibilità delle domande, la valutazione dei progetti-offerta e l’assegnazione della concessione di derivazione avviene, secondo le modalità definite dall’amministrazione procedente con il provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), nell’ambito di un procedimento unico, anche in conformità all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.”, finalizzato alla verifica o valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale.
Art. 9 - Procedure in caso di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.
1. Nel caso la concessione sia assegnata a società a capitale misto pubblico privato, entro sei mesi dalla verifica della relazione di fine concessione l’amministrazione procedente predispone il progetto di utilizzazione e avvia le procedure di valutazione di impatto ambientale, se dovute.
2. Terminate le procedure di valutazione di impatto ambientale si procede alla pubblicazione del bando per l’individuazione del socio privato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Conclusa la fase valutativa dei progetti-offerta di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11, l’amministrazione procedente indice la conferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 2.
4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Art. 10 - Passaggio di possesso dei beni inclusi nella derivazione.
1. Il provvedimento di assegnazione della concessione definisce anche il momento di efficacia dell’aggiudicazione che comporta il passaggio del possesso in favore del nuovo concessionario dei beni indicati nel progetto offerta. Essi passano in possesso in regolare stato di funzionamento e conservazione nello stato di fatto in cui si trovano al momento del passaggio di possesso, così come indicato nella relazione di fine concessione.
2. Per i beni mobili ed immobili di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si procede secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Qualora all’atto del passaggio di possesso dei beni di cui al comma 1 gli stessi risultassero in condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella relazione di fine concessione, ovvero non siano stati eseguiti i lavori ordinati ai sensi del comma 7 dell’articolo 7 della presente legge o ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il concessionario uscente è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 10 per cento degli oneri stimati per la messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell’impianto e comunque in misura non inferiore a euro 40.000,00. Il concessionario uscente è obbligato altresì a provvedere alla messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell’impianto secondo le prescrizioni dettate dall’amministrazione procedente che, in caso d’inerzia, provvede d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente.
Art. 11 - Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) sentita la competente commissione consiliare, le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al comma 1 dell’articolo 7;
b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono essere:
  1. 1) l’inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l’impianto oggetto della concessione individuando quelli riconducibili all’articolo 25, primo e secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  2. 2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato, sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l’impianto oggetto della concessione e sullo stato di interrimento degli invasi e contenente anche il programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
  3. 3) la valutazione asseverata dell’eventuale indennizzo del valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui all’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  4. 4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni mobili ed immobili riconducibili all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 effettuata secondo le modalità indicate dall’articolo 12 comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  5. 5) l’elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni, impegni, servizi o altro a qualsiasi titolo interessanti la concessione;
  6. 6) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi dieci anni, distinguendo la produzione effettuata tramite apporti naturali e quella derivante da pompaggio;
  7. 7) la redazione del rapporto di fine concessine su supporto informatico con contenuti organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio;

c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di verifica della relazione di fine concessione;
d) lo schema di bando per l’assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:
  1. 1) le modalità di presentazione del progetto-offerta e i suoi contenuti;
  2. 2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;
  3. 3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis dell’articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  4. 4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all’articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in relazione all’oggetto della concessione, in particolare prevedendo:
    1. a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l’attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
    2. b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);
  5. 5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
  6. 6) i termini di durata della concessione;
  7. 7) le modalità e i criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  8. 8) la previsione che l’eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
  9. 9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti:
    1. a) alla sicurezza delle persone e del territorio e alle esigenze di laminazione delle piene;
    2. b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi dall’idroelettrico, ed in particolare per sostenere le portate dei corsi d’acqua ed i livelli dei laghi ai fini ambientali, per assicurare l’approvvigionamento potabile ed irriguo, per garantire il rimpinguamento delle acque sotterranee destinate al consumo umano o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fatte salve le esigenze di stabilità delle sponde, fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
    3. c) alla gestione dei sedimenti coerentemente con i programmi di gestione dei sedimenti, ai sensi dell’articolo 117, comma 2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    4. d) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
    5. e) al rispetto del Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione di cui alla Circolare del Ministero Lavori pubblici del 4 dicembre 1987, n. 352 “Prescrizioni inerenti l’applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363”;
  10. 10) le modalità di trasmissione alla Regione e all’Autorità di bacino distrettuale dei dati di esercizio delle opere per esigenze legate alla gestione degli eventi estremi, quali siccità, crisi idriche o piene, nonché alla predisposizione ed al monitoraggio dei piani di gestione distrettuali, anche mediante l’impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi;
  11. 11) il miglioramento, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità di almeno l’1 per cento di energia prodotta per unità di volume di acqua turbinata;
  12. 12) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo di destinare, anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e privati, o mediante convenzioni dirette con il soggetto che opera per conto del concessionario, alla realizzazione delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, un importo annuo almeno pari all’1 per cento della componente variabile del canone;
  13. 13) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sentiti i comuni interessati, garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.
  14. Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno metà annualità della componente fissa del canone e potranno anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
  15. 14) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo l’obbligo di presentare nella procedura di affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell’operatore economico subentrante;

e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell’ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque;
g) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.
Art. 12 - Criteri di valutazione per l’assegnazione.
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione, l’amministrazione procedente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone posto a base di gara;
b) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara, tramite l’aumento dell’energia prodotta ed eventualmente anche della potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado di automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti;
c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara;
d) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
  1. 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell’invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
  2. 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull’ecosistema e sull’assetto morfologico e fisico del corso d’acqua;
  3. 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l’approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui al bando di gara, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all’esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell’acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
g) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 “Misure urgenti in materia di dighe” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
h) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro, alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
i) l’esperienza nell’ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
j) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
k) l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
l) le modalità organizzative e gli standard per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto;
m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell’impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;
o) oltre al possesso di certificazioni ed attestazioni di carattere ambientale, la disponibilità ad assumere l’impegno di variare i programmi di esercizio dell’opera in concessione in ragione di superiori esigenze sanitarie, ambientali o di protezione civile disposte dalle autorità competenti;
p) la presenza di enti locali del territorio regionale nel capitale sociale delle imprese concorrenti all’assegnazione.
2. La valutazione dell’offerta economica, relativa all’incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.
3. Nel bando di gara di cui all’articolo 8, comma 1, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili tra quelli di cui al comma 1 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ogni elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o subpunteggi. Alla valutazione dell’offerta economica non può essere attribuito un peso superiore al 25 per cento del totale.
4. L’amministrazione procedente può decidere di non procedere all’assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione.
Art. 13 - Canone di concessione.
1. A decorrere dall’anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, i titolari delle concessioni di cui all’articolo 2 della presente legge, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché gli operatori che, al di fuori dei precedenti casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono un canone per l’utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato in base a quanto disposto dal presente articolo ed in aderenza alle indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. La componente fissa è quantificata, in sede di prima applicazione della presente legge, in un importo minimo di 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è annualmente aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è applicata rispetto al valore del canone riferito all’ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l’aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto immessa in rete, al netto dell’energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica, in attuazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La percentuale del ricavo costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale non inferiore al 5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, tenuto conto del prezzo zonale di vendita orario dell’energia elettrica, riferito alla quantità ponderata di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria.
4. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza da effettuarsi sulla base delle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, il bando dispone che l’offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all’utilizzo della forza idraulica sia all’utilizzo dei beni e delle opere passate in proprietà della Regione, nonché all’incremento della componente fissa del canone ed alla percentuale dei ricavi riferita alla parte variabile. Il bando stabilisce i punteggi per la valutazione di tale offerta in sede di gara.
5. Al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti, necessari alla determinazione della parte variabile del canone, la Giunta regionale stipula idonee convenzioni con il Gestore Servizi Elettrici (GSE) S.p.A., il Gestore Mercato Elettrico (GME) S.p.A., Terna S.p.A. e Agenzia delle Dogane; le convenzioni definiscono l’impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi di ricezione ed elaborazione di tali dati.
6. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
7. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale si riferisce il canone.
8. La Giunta regionale può altresì prevedere, svolgendo periodici controlli, che i produttori installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia elettrica prodotta lorda secondo le specifiche tecniche correnti.
Art. 14 - Norma transitoria.
1. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge l’amministrazione procedente assume le determinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Le maggiori entrate derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all’articolo 13 della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” ed allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 16 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO
Legge regionale 04 novembre 2022, n. 24 (BUR n. 133/2022) – Testo storico

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI D’ACQUA AD USO IDROELETTRICO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/92/CE RECANTE NORME COMUNI PER IL MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA”


Art. 1 - Oggetto.
1. La presente legge disciplina, in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, come modificato dall’articolo 11-quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scadute e non ancora riassegnate, oppure decadute od oggetto di rinuncia, ovvero scadano successivamente alla medesima data.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt. Nel caso di concessioni di derivazione ad uso energetico da canali consortili irrigui la soglia di 3.000 kilowatt di potenza nominale media di concessione è riferita al singolo impianto.
Art. 3 - Competenza.
1. Nel caso di grandi derivazioni che prelevano da corpi idrici che fungono da confine tra regioni diverse o che ricadono in territori regionali diversi, le funzioni finalizzate all’assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche sono di competenza della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua da assegnare in concessione.
2. Per le derivazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula intese con la Regione o Provincia autonoma confinante per definire i rapporti necessari al fine di procedere alla assegnazione della concessione per l’utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.
3. È fatta salva la disciplina prevista dall’articolo 85 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono applicate dalla amministrazione procedente ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” ed i relativi proventi sono dalla medesima introitati.
Art. 4 - Regime delle opere e dei beni.
1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, alla scadenza della concessione, al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia delle grandi derivazioni di produzione di forza motrice a scopo idroelettrico, le opere definite all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.”, passano in proprietà alla Regione in stato di regolare funzionamento. Rientrano fra queste opere anche gli impianti, le attrezzature e i sistemi necessari, in via diretta ed esclusiva, al loro regolare funzionamento ed esercizio.
2. Le opere di cui al comma 1 non possono essere sottratte alla loro destinazione, salvo che, in applicazione del procedimento di assegnazione disciplinato dalla presente legge, sia accertato un prevalente interesse pubblico ad un uso diverso delle acque oppure la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico.
3. Le opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ancorché passate in proprietà della Regione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, la normale conduzione e l’esercizio delle stesse nonché la continuità della produzione elettrica, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino all’atto di presa in carico da parte del nuovo titolare della concessione.
4. I beni diversi da quelli di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso del nuovo concessionario successivamente alla conclusione delle procedure di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Art. 5 - Durata della concessione.
1. Le concessioni sono assegnate per un periodo compreso tra venti e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata ed all’importo dell’investimento, con le modalità stabilite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
Art. 6 - Modalità di affidamento della concessione.
1. La Giunta regionale ricorre alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera a) dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 oppure, con provvedimento motivato, può avviare le procedure ad evidenza pubblica di cui al comma 1 bis, lettera b) dell’articolo 12 del medesimo decreto, in ragione delle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o dell’accorpamento di più concessioni preesistenti.
2. L’affidamento a società partecipate avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”.
Art. 7 - Avvio delle procedure per l’assegnazione delle grandi concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico scadute. Procedure preliminari.
1. L’amministrazione procedente entro tre anni dalla scadenza della concessione, ovvero entro i sei mesi successivi alla decadenza o rinuncia, determina se sussista un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico o accerta la mancata funzionalità tecnica necessaria alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico e, in caso contrario, individua le modalità di affidamento e avvia il procedimento per l’assegnazione della concessione.
2. Qualora vi siano più concessioni insistenti nello stesso bacino idrografico e la loro gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici l’assegnazione può riferirsi anche ad un accorpamento di più concessioni. In tal caso possono essere incluse nell’accorpamento anche le concessioni la cui scadenza è prevista entro gli ulteriori due anni.
3. Nei sei mesi successivi al provvedimento di avvio del procedimento di assegnazione della concessione, ovvero di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque anche dipendente dalla mancata funzionalità tecnica alla prosecuzione dell’utilizzo idroelettrico, il concessionario uscente trasmette una relazione di fine concessione contenente la descrizione delle opere costituenti l’impianto, la valutazione dello stato di regolare funzionamento e conservazione e la quantificazione del valore residuo dei beni mobili ed immobili di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
4. In caso di mancata trasmissione della relazione di fine concessione, nonché in caso di omessa risposta alla richiesta di integrazione nei termini ivi indicati, l’amministrazione procedente, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente le informazioni, anche mediante l’effettuazione di sopralluoghi ed attività tecniche ed accertative. I relativi costi sono a carico del concessionario uscente.
5. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della relazione di fine concessione di cui al presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00 per ogni trenta giorni di ritardo.
6. La sanzione di euro 1.000,00, per ogni MW di potenza nominale media, con un minimo di euro 10.000,00 si applica altresì nel caso di mancato adempimento alle richieste di integrazione a fronte di relazione non completa, per ogni trenta giorni di ritardo rispetto al termine indicato nelle richieste di integrazione, e con riguardo ad ogni contenuto indicato dalla Giunta regionale con i provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettere b) e c).
7. Nei sei mesi successivi alla trasmissione della relazione completa di fine concessione l’amministrazione procedente verifica, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, la relazione di fine concessione, eventualmente impartisce disposizioni al concessionario uscente affinché l’impianto sia in regolare stato di funzionamento e conservazione e determina le modalità di assegnazione della concessione.
8. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 5 e 6, la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste costituisce in ogni caso inadempienza valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione.
9. Per le finalità di cui al comma 7, il concessionario uscente è obbligato a consentire al personale indicato dall’amministrazione procedente l’accesso ai luoghi, agli impianti e agli edifici funzionali all’esercizio della derivazione.
Art. 8 - Procedure in caso di espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
1. Nel caso la concessione sia assegnata mediante l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica l’amministrazione procedente, entro due mesi dalla verifica della relazione di fine concessione, pubblica il bando di gara contenente le modalità e le procedure di assegnazione in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Una volta pervenuti i progetti offerta ed effettuata la verifica sull’ammissibilità delle domande, la valutazione dei progetti-offerta e l’assegnazione della concessione di derivazione avviene, secondo le modalità definite dall’amministrazione procedente con il provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), nell’ambito di un procedimento unico, anche in conformità all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.”, finalizzato alla verifica o valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale.
Art. 9 - Procedure in caso di assegnazione a società a capitale misto pubblico privato.
1. Nel caso la concessione sia assegnata a società a capitale misto pubblico privato, entro sei mesi dalla verifica della relazione di fine concessione l’amministrazione procedente predispone il progetto di utilizzazione e avvia le procedure di valutazione di impatto ambientale, se dovute.
2. Terminate le procedure di valutazione di impatto ambientale si procede alla pubblicazione del bando per l’individuazione del socio privato, in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Conclusa la fase valutativa dei progetti-offerta di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11, l’amministrazione procedente indice la conferenza dei servizi di cui all’articolo 8, comma 2.
4. Ai fini del presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a costituire una o più società per azioni o società a responsabilità limitata a partecipazione mista pubblico privata alle quali affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Art. 10 - Passaggio di possesso dei beni inclusi nella derivazione.
1. Il provvedimento di assegnazione della concessione definisce anche il momento di efficacia dell’aggiudicazione che comporta il passaggio del possesso in favore del nuovo concessionario dei beni indicati nel progetto offerta. Essi passano in possesso in regolare stato di funzionamento e conservazione nello stato di fatto in cui si trovano al momento del passaggio di possesso, così come indicato nella relazione di fine concessione.
2. Per i beni mobili ed immobili di cui all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 si procede secondo quanto disposto dall’articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
3. Qualora all’atto del passaggio di possesso dei beni di cui al comma 1 gli stessi risultassero in condizioni diverse rispetto a quelle indicate nella relazione di fine concessione, ovvero non siano stati eseguiti i lavori ordinati ai sensi del comma 7 dell’articolo 7 della presente legge o ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il concessionario uscente è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 10 per cento degli oneri stimati per la messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell’impianto e comunque in misura non inferiore a euro 40.000,00. Il concessionario uscente è obbligato altresì a provvedere alla messa in regolare stato di funzionamento e conservazione e in piena efficienza dell’impianto secondo le prescrizioni dettate dall’amministrazione procedente che, in caso d’inerzia, provvede d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente.
Art. 11 - Provvedimenti attuativi della Giunta regionale.
1. La Giunta regionale, con una o più deliberazioni da adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) sentita la competente commissione consiliare, le modalità di valutazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque di cui al comma 1 dell’articolo 7;
b) i contenuti della relazione di fine concessione, tra i quali vi devono essere:
  1. 1) l’inventario delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l’impianto oggetto della concessione individuando quelli riconducibili all’articolo 25, primo e secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  2. 2) la relazione analitica, asseverata da un tecnico abilitato, sullo stato di fatto e sulle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, sullo stato di consistenza delle opere e dei beni mobili ed immobili costituenti l’impianto oggetto della concessione e sullo stato di interrimento degli invasi e contenente anche il programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell’invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;
  3. 3) la valutazione asseverata dell’eventuale indennizzo del valore non ammortizzato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti e rientranti nella disciplina di cui all’articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  4. 4) la valutazione asseverata del valore delle opere e dei beni mobili ed immobili riconducibili all’articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 effettuata secondo le modalità indicate dall’articolo 12 comma 1-ter, lettera n), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  5. 5) l’elenco dei servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché eventuali prescrizioni, impegni, servizi o altro a qualsiasi titolo interessanti la concessione;
  6. 6) i dati della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi dieci anni, distinguendo la produzione effettuata tramite apporti naturali e quella derivante da pompaggio;
  7. 7) la redazione del rapporto di fine concessine su supporto informatico con contenuti organizzati secondo ordinate logiche di catalogazione, in modo da facilitare la reperibilità dei dati e il contradditorio;

c) le modalità di svolgimento e conclusione del procedimento di verifica della relazione di fine concessione;
d) lo schema di bando per l’assegnazione mediante espletamento di gara con procedure ad evidenza pubblica contenente:
  1. 1) le modalità di presentazione del progetto-offerta e i suoi contenuti;
  2. 2) i criteri di ammissione, non discriminatori nei confronti di operatori che intendono accedere al settore, pur possedendo idonea qualificazione ed esperienza, e di assegnazione;
  3. 3) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis dell’articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  4. 4) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica da graduare, oltre quelli minimi riportati all’articolo 12, comma 1-ter, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 in relazione all’oggetto della concessione, in particolare prevedendo:
    1. a) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l’attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;
    2. b) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui al punto 7);
  5. 5) i criteri di valutazione delle proposte progettuali;
  6. 6) i termini di durata della concessione;
  7. 7) le modalità e i criteri circa la possibilità di utilizzo dei beni di cui all’articolo 25, secondo comma del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  8. 8) la previsione che l’eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
  9. 9) gli obblighi o limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo agli obblighi e ai vincoli inerenti:
    1. a) alla sicurezza delle persone e del territorio e alle esigenze di laminazione delle piene;
    2. b) alla previsione dell’utilizzo delle acque invasate per usi diversi dall’idroelettrico, ed in particolare per sostenere le portate dei corsi d’acqua ed i livelli dei laghi ai fini ambientali, per assicurare l’approvvigionamento potabile ed irriguo, per garantire il rimpinguamento delle acque sotterranee destinate al consumo umano o per fronteggiare situazioni di crisi idrica, fatte salve le esigenze di stabilità delle sponde, fermo restando quanto previsto all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
    3. c) alla gestione dei sedimenti coerentemente con i programmi di gestione dei sedimenti, ai sensi dell’articolo 117, comma 2-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    4. d) agli obblighi riguardanti la cessione di acque in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;
    5. e) al rispetto del Foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione di cui alla Circolare del Ministero Lavori pubblici del 4 dicembre 1987, n. 352 “Prescrizioni inerenti l’applicazione del regolamento sulle dighe di ritenuta approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363”;
  10. 10) le modalità di trasmissione alla Regione e all’Autorità di bacino distrettuale dei dati di esercizio delle opere per esigenze legate alla gestione degli eventi estremi, quali siccità, crisi idriche o piene, nonché alla predisposizione ed al monitoraggio dei piani di gestione distrettuali, anche mediante l’impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi;
  11. 11) il miglioramento, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità di almeno l’1 per cento di energia prodotta per unità di volume di acqua turbinata;
  12. 12) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza richiesti, secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera i), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, prevedendo di destinare, anche tramite il finanziamento di azioni di altri soggetti pubblici e privati, o mediante convenzioni dirette con il soggetto che opera per conto del concessionario, alla realizzazione delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela, finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione, un importo annuo almeno pari all’1 per cento della componente variabile del canone;
  13. 13) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, sentiti i comuni interessati, garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione.
  14. Le misure di compensazione dovranno avere un valore di almeno metà annualità della componente fissa del canone e potranno anche consistere in opere eseguite direttamente dal concessionario ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
  15. 14) le clausole sociali per la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo l’obbligo di presentare nella procedura di affidamento, un progetto di assorbimento del personale in servizio presso il concessionario uscente finalizzato ad assicurare la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dell’operatore economico subentrante;

e) le modalità di svolgimento della valutazione dei progetti-offerta nell’ambito del procedimento unico secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
f) le modalità di svolgimento del procedimento in caso di determinazione del prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque;
g) le modalità e le procedure, in coerenza con i principi contenuti nelle presenti disposizioni di legge, per il rilascio di concessioni di nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.
Art. 12 - Criteri di valutazione per l’assegnazione.
1. Ai fini dell’assegnazione della concessione, l’amministrazione procedente si attiene ai seguenti criteri di valutazione:
a) l’entità dell’offerta economica relativa all’incremento del canone posto a base di gara;
b) gli interventi e gli investimenti per l’efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara, tramite l’aumento dell’energia prodotta ed eventualmente anche della potenza degli impianti, o tramite l’aumento del grado di automazione dell’impianto idroelettrico o di sue parti;
c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara;
d) l’attività di gestione dell’invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
  1. 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell’invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
  2. 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull’ecosistema e sull’assetto morfologico e fisico del corso d’acqua;
  3. 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l’approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d’acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;

e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui al bando di gara, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all’esercizio della derivazione d’acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell’acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
g) l’esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle dighe ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 “Misure urgenti in materia di dighe” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
h) l’esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l’esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all’abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro, alla progettazione, all’installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
i) l’esperienza nell’ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
j) l’esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
k) l’esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
l) le modalità organizzative e gli standard per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto;
m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell’impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi;
o) oltre al possesso di certificazioni ed attestazioni di carattere ambientale, la disponibilità ad assumere l’impegno di variare i programmi di esercizio dell’opera in concessione in ragione di superiori esigenze sanitarie, ambientali o di protezione civile disposte dalle autorità competenti;
p) la presenza di enti locali del territorio regionale nel capitale sociale delle imprese concorrenti all’assegnazione.
2. La valutazione dell’offerta economica, relativa all’incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone.
3. Nel bando di gara di cui all’articolo 8, comma 1, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili tra quelli di cui al comma 1 e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ogni elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o subpunteggi. Alla valutazione dell’offerta economica non può essere attribuito un peso superiore al 25 per cento del totale.
4. L’amministrazione procedente può decidere di non procedere all’assegnazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione.
Art. 13 - Canone di concessione.
1. A decorrere dall’anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 79/1999, i titolari delle concessioni di cui all’articolo 2 della presente legge, gli operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché gli operatori che, al di fuori dei precedenti casi, eserciscono e conducono grandi derivazioni idroelettriche, corrispondono un canone per l’utilizzo della forza idraulica conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica, articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato in base a quanto disposto dal presente articolo ed in aderenza alle indicazioni dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).
2. La componente fissa è quantificata, in sede di prima applicazione della presente legge, in un importo minimo di 40,00 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è annualmente aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. La variazione è applicata rispetto al valore del canone riferito all’ultimo anno che precede quello a partire dal quale è stato applicato l’aggiornamento automatico della componente fissa del canone, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale le richiamate variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. La componente variabile, aggiuntiva alla componente fissa, è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto immessa in rete, al netto dell’energia fornita gratuitamente alla Regione, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica, in attuazione dell’articolo 12, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La percentuale del ricavo costituente la componente variabile è determinata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale non inferiore al 5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare, tenuto conto del prezzo zonale di vendita orario dell’energia elettrica, riferito alla quantità ponderata di energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria.
4. Nelle procedure per l’assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza da effettuarsi sulla base delle procedure competitive disciplinate dalla presente legge, il bando dispone che l’offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all’utilizzo della forza idraulica sia all’utilizzo dei beni e delle opere passate in proprietà della Regione, nonché all’incremento della componente fissa del canone ed alla percentuale dei ricavi riferita alla parte variabile. Il bando stabilisce i punteggi per la valutazione di tale offerta in sede di gara.
5. Al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti, necessari alla determinazione della parte variabile del canone, la Giunta regionale stipula idonee convenzioni con il Gestore Servizi Elettrici (GSE) S.p.A., il Gestore Mercato Elettrico (GME) S.p.A., Terna S.p.A. e Agenzia delle Dogane; le convenzioni definiscono l’impegno alla costituzione e gestione di sistemi informatizzati condivisi di ricezione ed elaborazione di tali dati.
6. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
7. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale si riferisce il canone.
8. La Giunta regionale può altresì prevedere, svolgendo periodici controlli, che i produttori installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia elettrica prodotta lorda secondo le specifiche tecniche correnti.
Art. 14 - Norma transitoria.
1. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente legge l’amministrazione procedente assume le determinazioni di cui al comma 1 dell’articolo 7 entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a).
Art. 15 - Norma finanziaria.
1. Le maggiori entrate derivanti dal versamento dei canoni concessori di cui all’articolo 13 della presente legge, quantificate in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, al netto di quelle già previste nel bilancio regionale, sono introitate al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni” ed allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Art. 16 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 02/07/2021

PDL n. 75

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 01/09/2022

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Silvia RIZZOTTO

Approvato dal consiglio in data: 25/10/2022

Deliberazione Legislativa n. 24 del 04/11/2022